ENPAM
ENPAM Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
Il fondo speciale ENPAM, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri,
Le tipologie di pensione sono:
Aree riservate :
Società settore odontoiatrico ;
Il cumulo può essere utilizzato per la liquidazione di pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità assoluta, pensione indiretta. Il cumulo non può essere chiesto se il titolare percepisce già una pensione in una delle gestioni interessate. Il calcolo viene effettuato pro quota in base alle regole di ciascuna gestione. La regola generale è che la maturazione della pensione è legata al più alto fra i requisiti per il trattamento di vecchiaia previsto dagli enti coinvolti. L’INPS comunque paga la sua quota quando l’assicurato raggiunge i requisti previsti dalla Riforma di fine 2011 (articolo 24 legge 2012/2011). Il calcolo, lo ricordiamo coinvolge tutti i periodi contributivi anche quelli versato presso l’ENPAM.
Esempio: professionista nato nel marzo del 1951, iscritto alla “Quota A” nel 1978, dipendente ospedaliero dal 1982 al 1997 (contribuzione INPS), libera professione a partire dal 1998 (contributi alla quota “Quota B” del Fondo di previdenza generale ENPAM). La decorrenza progressiva della sua pensione: la quota INPS (ex INPDAP) viene versata da novembre del 2017 (età prevista per l’INPS ex INPDAP pari a 66 anni e 7 mesi e oltre 20 anni di contribuzione complessiva ex INPDAP + ENPAM). Tale acconto di pensione sarà incrementato a partire dal 2019 al compimento di 68 anni attraverso la liquidazione della quota ENPAM, erogata sempre da INPS sotto forma di unico assegno pensionistico.
La pensione in cumulo viene sempre versata dall’INPS, anche se nessuna quota previdenziale è a carico dell’istituto.
L’Enpam sottolinea che, in base alla circolare INPS, gli anni contributivi versati alla gestione dei medici, se precedenti al 31 dicembre 2015, non concorrono a formare il minimo di 18 anni di contributi anteriori al 1996 per poter calcolare la pensione con il metodo retributivo (fino, al 2012, anno da cui il calcolo è per tutti contributivo).
L’art. 1 del regolamento ENPAM dice:
Comma 1
Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 17 aprile 2015, la previdenza e l’assistenza a favore della generalità degli iscritti al Fondo di Previdenza Generale della Fondazione ENPAM (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri) – successivamente denominato Fondo – nonché dei loro familiari e superstiti, sono attuate secondo le norme di cui al presente Regolamento.
Comma 2
Ai sensi dell’art. 1, comma 253 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso e sino all’iscrizione nel relativo albo professionale, possono richiedere l’iscrizione alla “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale. Ai fini del presente Regolamento, tali iscritti sono equiparati agli iscritti ordinari.
Il Regolamento :
Regolamento del Fondo di Previdenza Generale
(in vigore dal 13/09/2017)
Titolo I – dei contributi
art. 1 – campo di applicazione
art. 2 – entrate ed uscite del fondo
art. 3 – contributo obbligatorio
art. 4 – contributo obbligatorio ridotto
art. 5 – sanzioni per violazioni dell’obbligo contributivo
art. 6 – modalità e termini di versamento dei contributi
art. 7 – marche di previdenza
art. 8 – durata dell’obbligo contributivo
art. 9 – cancellazione e radiazione dall’albo professionale
art. 10 – contributi di riscatto
Titolo II – della ricongiunzione
art. 11 – ricongiunzione attiva e passiva fra il fondo di previdenza generale, i fondi speciali gestiti dall’ENPAM ed i fondi gestiti da altri enti e casse di previdenza
art. 12 – modalità di ricongiunzione
art. 13 – periodi utili ai fini della ricongiunzione nel fondo
art. 14 – determinazione della maggiore quota di pensione derivante dalla ricongiunzione
art. 15 – pagamento dell’onere della ricongiunzione posto a carico del richiedente
art. 16 – ricongiunzione passiva presso altre gestioni previdenziali
Titolo III – delle prestazioni previdenziali
art. 17 – prestazioni previdenziali
art. 18 – requisiti e misura della pensione ordinaria di vecchiaia
art. 18 bis – requisiti e misura della pensione anticipata
art. 19 – pensione ordinaria supplementare
art. 20 – requisiti e misura della pensione di invalidità
art. 21 – commissione medica per l’accertamento dell’invalidità
art. 22 – commissione centrale per l’accertamento dell’invalidità
art. 23 – familiari superstiti
art. 24 – percentuali di pensione in favore dei superstiti
art. 25 – cumulo di pensioni del fondo
art. 26 – rivalutazione delle pensioni
art. 27 – integrazione della pensione
art. 27bis – integrazione della pensione
art. 28 – decorrenza delle pensioni
art. 29 – presentazione delle domande e modalità di erogazione delle pensioni
art. 30 – presentazione delle domande di riscatto
Titolo IV – delle prestazioni assistenziali
art. 31 – prestazioni assistenziali
art. 32 – modalità per la richiesta delle prestazioni assistenziali
Titolo V – disposizioni finali e transitorie
art. 33 – ricorsi in materia di contributi e prestazioni
art. 34 – disposizioni relative ai contributi
art. 35 – disposizioni relative alle prestazioni
art. 36 – revisione della misura di contributi e prestazioni
art. 36 bis – costituzione del comitato consultivo del fondo di previdenza della libera professione “quota b” del fondo di previdenza generale art.
37 – entrata in vigore del regolamento