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Fondo Garanzia Procedura concorsuale CONCORDATO PREVENTIVO

Fondo Garanzia Procedura concorsuale CONCORDATO PREVENTIVO

Procedura concorsuale: CONCORDATO PREVENTIVO (CODICE 4)

Fondo Garanzia, quando il datore di lavoro sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione.

La legge 297/82 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto. Esso, pertanto, rimane quello quinquennale stabilito dall’articolo 2948, comma 5, codice civile.

Con riferimento ai crediti di lavoro, invece, l’articolo 2, comma 5, decreto legislativo 80/1992 ha previsto che il diritto alla prestazione si prescrive in un anno.

In caso di concordato preventivo vanno allegati alla domanda :

  • Copia autentica del decreto di omologazione di cui all’art. 180 L.F;

  • Copia della comunicazione di cui all’art. 171 ‘Convocazione dei creditori’ ricevuta dal commissario giudiziale, in cui sia possibile evincere l’ammontare del credito, il privilegio riconosciuto e la proposta del debitore, se non è stato allegato il Mod.SR52;

  • Modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) o SR54 se non è stato allegato il Mod. SR52;
  • Copia dei prospetti paga relativi alle mensilità richieste;
  • Copia del documento di identità;
  • Mandato di assistenza e rappresentanza;
  • Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte del lavoratore dante causa (in caso di successione legittima) solo se la domanda è presentata dagli eredi;
  • Atto di notorietà Mod. Ap.17 (in caso di successione legittima) Solo se la domanda è presentata dagli eredi;
  • Copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte (successione testamentaria) solo se la domanda è presentata dagli eredi;
  • Documentazione necessaria in base alle disposizioni testamentarie (successione testamentaria) solo se la domanda è presentata dagli eredi;
  • Modello SR22 Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi, solo se la domanda è presentata dagli eredi;
  • Autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere il TFR e gli altri crediti di lavoro se uno degli eredi è minore solo se la domanda è presentata dagli eredi;
  • Copia Contratto di Cessione del TFR In caso di cessione del TFR;

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