Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro
Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro
Il Fondo di garanzia è stato istituito con l’articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo a questo Fondo (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.
Possono presentare domande anche gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo – articolo 2122, codice civile) e i cessionari a titolo oneroso del TFR (circolare INPS 26 giugno 2012, n. 89).
Il Fondo garantisce il pagamento dell’intero TFR nella misura in cui è accertato nell’ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro.
I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di garanzia sono quelli inerenti agli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro (tre mesi di calendario o l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente).
L’Inps è tenuto a liquidare le prestazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti previsti.
COSE DA SAPERE
Le tipologie :
- Procedura concorsuale: FALLIMENTO (CODICE 1);
- Procedura concorsuale: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (CODICE 2);
- Procedura concorsuale: CONCORDATO PREVENTIVO (CODICE 4);
- Procedura concorsuale: ESECUZIONE INDIVIDUALE (CODICE 5);
- Procedura concorsuale: AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (CODICE 7);
Sono esclusi dall’intervento del Fondo :
- i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali ( TFR pagato da INPS – Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri ( TFR pagato da CONSAP SpA);
- i lavoratori dipendenti da aziende agricole, limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui TFR è accantonato all’ENPAIA e agli operai a tempo determinato;
- i lavoratori dipendenti da amministrazioni dello Stato e parastato, regioni, province e comuni;
- i giornalisti professionisti, per i quali il Fondo di garanzia è gestito dall’INPGI;
Casi particolari :
Per essere coperti dalla garanzia del Fondo, gli ultimi tre mesi devono rientrare nei 12 mesi che precedono i seguenti termini (articolo 2, comma 1, decreto legislativo 80/1992):
- la data della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell’apertura della procedura stessa.
- Qualora il lavoratore, prima di tale data, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i 12 mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in tribunale del relativo ricorso.
- Si precisa che la richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione non può essere equiparata a un’iniziativa giudiziaria (articolo 410, codice procedura civile) perché attinente a una fase precontenziosa e che la possibilità di anticipare il termine a una data precedente la domanda di apertura della procedura concorsuale è riservata esclusivamente al lavoratore che prima abbia agito in giudizio, senza che gli altri dipendenti possano avvantaggiarsene;
- la data di deposito in tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l’intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale;
- la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio, di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa, per i lavoratori che, dopo l’apertura di una procedura concorsuale, abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.
Se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa, i 12 mesi dovranno essere calcolati a partire dalla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore. Tale disposizione deve essere applicata solo a quei lavoratori che hanno effettivamente prestato attività lavorativa dopo l’apertura della procedura e non a coloro il cui rapporto, per l’intero periodo successivo, sia stato sospeso.
Se gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidono, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non è sorto alcun diritto retributivo – per esempio per la fruizione di permessi non retribuiti o di trattamenti previdenziali interamente sostituivi della retribuzione – la garanzia è riferibile ai tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nei 12 mesi di cui al punto precedente.
La garanzia del Fondo per i crediti di lavoro è limitata ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali (circolare INPS 15 luglio 2008, n. 74).
RICORSO
Contro il provvedimento di reiezione o di parziale accoglimento della domanda, è ammesso ricorso amministrativo al Comitato provinciale entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso (articolo 46, comma 5, legge 88/89). Il ricorso deve essere presentato utilizzando la procedura Ricorsi Online.
Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, il lavoratore può proporre azione giudiziaria entro il termine di decadenza di un anno. Il ricorso amministrativo, presentato oltre il termine di decadenza previsto per l’azione giudiziaria, non può essere esaminato nel merito dal Comitato provinciale.