Fondo Garanzia Procedura concorsuale FALLIMENTO
Fondo Garanzia Procedura concorsuale FALLIMENTO
Procedura concorsuale: FALLIMENTO (CODICE 1)
Quando il datore di lavoro sia stato assoggettato a fallimento o amministrazione straordinaria, la domanda può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 97, Legge Fallimentare, con la quale il curatore informa che lo stato passivo è stato reso esecutivo. L’originario termine di 15 giorni infatti, a seguito della riforma della Legge Fallimentare che ha portato da 15 a 30 giorni per proporre opposizione o impugnazione contro lo stato passivo esecutivo, deve intendersi prorogato.
Se sono state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, il termine decorre dal giorno successivo al deposito del decreto.
La legge 297/82 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto. Esso, pertanto, rimane quello quinquennale stabilito dall’articolo 2948, comma 5, codice civile.
Con riferimento ai crediti di lavoro, invece, l’articolo 2, comma 5, decreto legislativo 80/1992 ha previsto che il diritto alla prestazione si prescrive in un anno.
In caso di fallimento è necessario allegare alla domanda :
- Copia autentica dello stato passivo reso esecutivo (munita di traduzione legale se la procedura è stata aperta in un altro Stato membro dell’Unione Europea);
- Copia autentica del decreto che ha deciso azione di opposizione o impugnazione;
- Dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche solo per le procedure aperte in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
- Modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) o Modello SR54;
- Copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga, etc.) se non è stato allegato il mod.SR52;
- Copia dei cedolini stipendiali relativi al T.F.R. ed alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l’intervento del Fondo di Garanzia, solo per le procedure aperte in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
- Copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento solo per le procedure aperte in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
- Modello SR98 sottoscritto dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare;
- Copia del documento di identità;
- Mandato di assistenza e rappresentanza;
- Modello SR163 per la richiesta di pagamento della prestazione;
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte del lavoratore dante causa (in caso di successione legittima) solo se la domanda è presentata dagli eredi;
- Atto di notorietà Mod. Ap.17 (in caso di successione legittima) solo se la domanda è presentata dagli eredi;
- Copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte (successione testamentaria). Solo se la domanda è presentata dagli eredi;
- Documentazione necessaria in base alle disposizioni testamentarie (successione testamentaria) solo se la domanda è presentata dagli eredi;
- Modello SR22 Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi, solo se la domanda è presentata dagli eredi;
- Autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere il TFR e gli altri crediti di lavoro se uno degli eredi è minore, solo se la domanda è presentata dagli eredi;
- Copia Contratto di Cessione del TFR in caso di cessione del TFR;
- Copia Mod. SR131 In caso di cessione del TFR;