Il permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Questore della provincia in cui la persona si trova, che consente alla persona straniera di soggiornare regolarmente in Italia.
Il termine di rilascio è di 60 giorni.
Il permesso di soggiorno viene rilasciato in formato elettronico secondo norme anticontraffazione e su modello definito in ambito europeo. Dal 28 ottobre 2008 i permessi in formato elettronico riportano anche il motivo per il quale sono stati rilasciati.
Non hanno formato elettronico ma cartaceo anticontraffazione i permessi di soggiorno di durata non superiore a 90 giorni, rilasciati per motivi di giustizia, richiesta status apolide, cure mediche, minore età, attesa adozione di minore di anni 14 e nei casi in cui non si può procedere a rilievo delle impronte.
Il motivo e la durata del soggiorno corrispondono, come regola generale, al visto/motivo di ingresso. Può tuttavia essere rilasciato senza corrispondenza ad un visto di ingresso nei seguenti casi:
- richiesta asilo, asilo, protezione sussidiaria; acquisto cittadinanza o dello status di apolide;
- motivi di giustizia;
- motivi umanitari;
- per assistenza minore, per integrazione del minore, per minore eta’, per affidamento;
- per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo grado conviventi di cittadino italiano;
- per cure mediche/salute: donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede; persona inespellibile per bisogno di cure;
La durata del permesso di soggiorno è generalmente quella prevista dal visto di ingresso e non può superare:
- per soggiorni fino a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio, per i quali è sufficiente la dichiarazione resa all’Autorità di frontiera o al Questore, il soggiorno può durare per il periodo indicato nel visto o comunque per periodo non superiore a 90 gg.
- per studio: non può essere inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto;
Il permesso di soggiorno va rinnovato entro 60 giorni dalla scadenza, pena decadenza del diritto a soggiornare in Italia.
Durata massima del permesso di soggiorno:
| TIPOLOGIA | TERMINE |
| Visite, affari e turismo | 3 mesi |
| Lavoro stagionale | 6 mesi |
| Lavoro stagionale se richiesta l’estensione | 9 mesi |
| Frequenza di un corso per studio o per formazione | 1 anno, salvo rinnovo corsi pluriennali |
| Lavoro autonomo | 2 anni |
| Lavoro subordinato | 2 anni |
| Ricongiungimento familiare | 2 anni |
I costi per il rilascio del permesso di soggiorno sono:
- marca da bollo da € 16;
- € 30,00 per la “busta” (contenete la domanda e i documenti per il rilascio) da pagare alla posta;
- € 30,46 per il rilascio del permesso in formato elettronico;
A questi costi vanno aggiunti dei contributi in base alla tipologia di permesso richiesto:
- € 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a 3 mesi e inferiore o pari a 1 anno;
- € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a 1 anno e inferiore o pari a 2 anni;
- € 100,00 per permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno;
ESEMPIO : rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il bollettino dovrà essere di € 80,46 ( € 30,46 + € 50,00 ) poi a parte dovrà essere acquistata la marca da bollo da € 16,00 e pagate direttamente in posta le € 30,00 per l’invio della documentazione tramite “busta” alla Questura.
Restano esclusi dal contributo i permessi di soggiorno per:
i minori di 18 anni, i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e ai loro accompagnatori, i richiedenti il duplicato o la conversione di permesso di soggiorno in corso di validità, i richiedenti asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari, i titolari di protezione internazionale che richiedono il permesso di soggiorno UE di lungo periodo, le carte di soggiorno per i familiari di cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2007.
DOCUMENTAZIONE :
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI:
Questa tipologia di permesso viene rilasciato al cittadino extracomunitario che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare:
- con un visto per familiare al seguito;
- allo straniero titolare di un altro tipo di permesso di soggiorno di cui richiede la conversione per motivi di famiglia;
I documenti necessari per la prima richiesta sono:
- Marca da bollo;
- Copia delle pagine significative del passaporto;
I documenti necessari per il rinnovo sono:
- Marca da bollo;
- Copia delle pagine significative del passaporto;
- Copia del permesso di soggiorno, della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente e del familiare;
- Certificato di matrimonio (per richieste fatte da coniugi);
- Stato di famiglia e certificato di nascita (per i figli);
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO:
Per richiedere il primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato occorre essere in possesso di un visto di ingresso per motivi di lavoro in seguito a nulla osta all’assunzione e allo svolgimento dell’attività lavorativa.
I documenti necessari per la prima richiesta sono:
- Modulo precompilato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- Marca da bollo;
I documenti necessari per il rinnovo sono:
- Marca da bollo;
- Copia delle pagine significative del passaporto;
- Copia del permesso di soggiorno, della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente;
- Stato di famiglia e certificato di residenza;
- Copia lettera di assunzione;
- Documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro: CUD, Modello unico, dichiarazione dei redditi, buste paga;
- Bollettini INPS (per i lavoratori domestici)
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO:
L’ingresso in Italia per lavoro autonomo è subordinato al rilascio di un nulla osta che deve essere richiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione dall’interessato o da un suo delegato nell’ambito delle quote previste dal decreto flussi.
I documenti necessari per la prima richiesta sono:
- Marca da bollo;
- Copia delle pagine significative del passaporto;
- La copia della certificazione rilasciata dal Consolato italiano nel paese di origine dell’esistenza dei requisiti previsti;
I documenti necessari per il rinnovo sono:
- Marca da bollo;
- Copia delle pagine significative del passaporto;
- Una copia del permesso di soggiorno, della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente;
- La copia della certificazione rilasciata dal Consolato italiano nel paese di origine dell’esistenza dei requisiti previsti;
- Una copia dell’ iscrizione alla Camera di Commercio;
- La copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;
- La dichiarazione del presidente della società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata copia del documento d’identità del dichiarante (per le società e cooperative);
- Una copia del libro soci, ovvero pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa alla iscrizione del socio straniero (per le società e cooperative);
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO:
Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rilasciato ai cittadini extracomunitari che richiedono di frequentare un corso di studio, sia universitario che di formazione, in Italia a seguito del rilascio di un apposito visto per studio dal Consolato nel paese di origine o residenza.
I documenti necessari per la prima richiesta sono:
- Marca da bollo;
- Copia delle pagine significative del passaporto;
- Prova di mezzi di sostentamento economico (es. fideiussione);
- Assicurazione sanitaria;
I documenti necessari per il rinnovo sono:
- Marca da bollo;
- Copia delle pagine significative del passaporto;
- Una copia del permesso di soggiorno, della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente;
- Prova di mezzi di sostentamento economico (es. fideiussione);
- Dimostrazione degli esami sostenuti;
PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO:
Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato pertanto può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.
Per ottenerlo è obbligatoria la partecipazione al test di lingua italiana (con alcune eccezioni).
I documenti necessari per la richiesta sono:
- Marca da bollo;
- Copia delle pagine significative del passaporto;
- Una copia del permesso di soggiorno, della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente;
- Stato di famiglia e certificato di residenza
- Copia del contratto di assunzione;
- Documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro: CUD, Modello unico, dichiarazione dei redditi, buste paga;
- Bollettini INPS (per i lavoratori domestici);
- Idoneità alloggiativa, nel caso che la richiesta venga presentata anche per i familiari;