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Il permesso di soggiorno

12 Novembre 2019 -

Il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Questore della provincia in cui la persona si trova, che consente alla persona straniera di soggiornare regolarmente in Italia.

Il termine di rilascio è di 60 giorni.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato in formato elettronico secondo norme anticontraffazione e su modello definito in ambito europeo. Dal 28 ottobre 2008 i permessi in formato elettronico riportano anche il motivo per il quale sono stati rilasciati.

Non hanno formato elettronico ma cartaceo anticontraffazione i permessi di soggiorno di durata non superiore a 90 giorni, rilasciati per motivi di giustizia, richiesta status apolide, cure mediche, minore età, attesa adozione di minore di anni 14 e nei casi in cui non si può procedere a rilievo delle impronte.

Il motivo e la durata del soggiorno corrispondono, come regola generale, al visto/motivo di ingresso. Può tuttavia essere rilasciato senza corrispondenza ad un visto di ingresso nei seguenti casi:

  • richiesta asilo, asilo, protezione sussidiaria; acquisto cittadinanza o dello status di apolide;
  • motivi di giustizia;
  • motivi umanitari;
  • per assistenza minore, per integrazione del minore, per minore eta’, per affidamento;
  • per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo grado conviventi di cittadino italiano;
  • per cure mediche/salute: donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede; persona inespellibile per bisogno di cure;

La durata del permesso di soggiorno è generalmente quella prevista dal visto di ingresso e non può superare:

  • per  soggiorni fino a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio, per i quali  è sufficiente la dichiarazione resa all’Autorità di frontiera o al Questore, il soggiorno può durare per il periodo indicato nel visto o comunque per periodo non superiore a 90 gg.

  • per studio: non può essere inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto;

Il permesso di soggiorno va rinnovato entro 60 giorni dalla scadenza, pena decadenza del diritto a soggiornare in Italia.

Durata massima del permesso di soggiorno:

TIPOLOGIATERMINE
Visite, affari e turismo3 mesi
Lavoro stagionale6 mesi
Lavoro stagionale se richiesta l’estensione9 mesi
Frequenza di un corso per studio o per formazione1 anno, salvo rinnovo corsi pluriennali
Lavoro autonomo2 anni
Lavoro subordinato2 anni
Ricongiungimento familiare2 anni

I costi per il rilascio del permesso di soggiorno sono:

  • marca da bollo da € 16;
  • € 30,00 per la “busta” (contenete la domanda e i documenti per il rilascio) da pagare alla posta;
  • € 30,46 per il rilascio del permesso in formato elettronico;

A questi costi vanno aggiunti dei contributi in base alla tipologia di permesso richiesto:

  • € 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a 3 mesi e inferiore o pari a 1 anno;
  • € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a 1 anno e inferiore o pari a 2 anni;
  • € 100,00 per permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno;

ESEMPIO : rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il bollettino dovrà essere di € 80,46 ( € 30,46 + € 50,00 ) poi a parte dovrà essere acquistata la marca da bollo da € 16,00 e pagate direttamente in posta le € 30,00 per l’invio della documentazione tramite “busta” alla Questura.

Restano esclusi dal contributo i permessi di soggiorno per:

i minori di 18 anni, i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e ai loro accompagnatori, i richiedenti il duplicato o la conversione di permesso di soggiorno in corso di validità,  i richiedenti asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari, i titolari di protezione internazionale  che richiedono il permesso di soggiorno UE di lungo periodo, le carte di soggiorno per i familiari di cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2007.

DOCUMENTAZIONE :

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI:

Questa tipologia di permesso viene rilasciato al cittadino extracomunitario che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare:

  • con un visto per familiare al seguito;
  • allo straniero titolare di un altro tipo di permesso di soggiorno di cui richiede la conversione per motivi di famiglia;

I documenti necessari per la prima richiesta sono:

  • Marca da bollo;
  • Copia delle pagine significative del passaporto;

I documenti necessari per il rinnovo sono:

  • Marca da bollo;
  • Copia delle pagine significative del passaporto;
  • Copia del permesso di soggiorno, della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente e del familiare;
  • Certificato di matrimonio (per richieste fatte da coniugi);
  • Stato di famiglia e certificato di nascita (per i figli);

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO:

Per richiedere il primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato occorre essere in possesso di un visto di ingresso per motivi di lavoro in seguito a nulla osta all’assunzione e allo svolgimento dell’attività lavorativa.

I documenti necessari per la prima richiesta sono:

  • Modulo precompilato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione;
  • Marca da bollo;

I documenti necessari per il rinnovo sono:

  • Marca da bollo;
  • Copia delle pagine significative del passaporto;
  • Copia del permesso di soggiorno, della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente;
  • Stato di famiglia e certificato di residenza;
  • Copia lettera di assunzione;
  • Documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro: CUD, Modello unico, dichiarazione dei redditi, buste paga;
  • Bollettini INPS (per i lavoratori domestici)

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO:

L’ingresso in Italia per lavoro autonomo è subordinato al rilascio di un nulla osta che deve essere richiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione dall’interessato o da un suo delegato nell’ambito delle quote previste dal decreto flussi.

I documenti necessari per la prima richiesta sono:

  • Marca da bollo;
  • Copia delle pagine significative del passaporto;
  • La copia della certificazione rilasciata dal Consolato italiano nel paese di origine dell’esistenza dei requisiti previsti;

I documenti necessari per il rinnovo sono:

  • Marca da bollo;
  • Copia delle pagine significative del passaporto;
  • Una copia del permesso di soggiorno, della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente;
  • La copia della certificazione rilasciata dal Consolato italiano nel paese di origine dell’esistenza dei requisiti previsti;
  • Una copia dell’ iscrizione alla Camera di Commercio;
  • La copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;
  • La dichiarazione del presidente della società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata copia del documento d’identità del dichiarante (per le società e cooperative);
  • Una copia del libro soci, ovvero pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa alla iscrizione del socio straniero (per le società e cooperative);

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO:

Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rilasciato ai cittadini extracomunitari che richiedono di frequentare un corso di studio, sia universitario che di formazione, in Italia a seguito del rilascio di un apposito visto per studio dal Consolato nel paese di origine o residenza.

I documenti necessari per la prima richiesta sono:

  • Marca da bollo;
  • Copia delle pagine significative del passaporto;
  • Prova di mezzi di sostentamento economico (es. fideiussione);
  • Assicurazione sanitaria;

I documenti necessari per il rinnovo sono:

  • Marca da bollo;
  • Copia delle pagine significative del passaporto;
  • Una copia del permesso di soggiorno, della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente;
  • Prova di mezzi di sostentamento economico (es. fideiussione);
  • Dimostrazione degli esami sostenuti;

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO:

Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato pertanto può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.

Per ottenerlo è obbligatoria la partecipazione al test di lingua italiana (con alcune eccezioni).

I documenti necessari per la richiesta sono:

  • Marca da bollo;
  • Copia delle pagine significative del passaporto;
  • Una copia del permesso di soggiorno, della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente;
  • Stato di famiglia e certificato di residenza
  • Copia del contratto di assunzione;
  • Documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro: CUD, Modello unico, dichiarazione dei redditi, buste paga;
  • Bollettini INPS (per i lavoratori domestici);
  • Idoneità alloggiativa, nel caso che la richiesta venga presentata anche per i familiari;

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