Indennità per lavoratori affetti da talassemia major o drepanocitosi
Secondo l’art. 39 Legge n. 448 del 28/12/2001, come da circolare INPS n. 154 del 01/10/2002, è una prestazione assistenziale economica rilasciata su richiesta ai lavoratori riconosciuti affetti da talassemia major (morbo di Cooley) FASCIA 770 o drepanocitosi (anemia falciforme) FASCIA 771 e dal 1° gennaio 2004 l’art. 3, comma 131, della l. 350/2003, come da circolare INPS n.78 del 12/05/2004, ha esteso i benefici previsti dalla l. 448/2001 anche ai portatori di talassodrepanocitosi FASCIA 772 e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea FASCIA 773.
L’accertamento delle patologie dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche (ASL), contenenti la espressa dicitura della malattia con indicazione anche della terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea seguita dal richiedente.
L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti con un’età anagrafica di almeno 35 anni e con un’anzianità contributiva di minimo 10 anni.
In quanto prestazione assistenziale, l’indennità è esente dall’ IRPEF ed è concessa anche se chi la richiede ha versato i contributi ad altri Enti previdenziali.
Il pagamento delle prestazioni inizia dal mese successivo alla presentazione della domanda. L’indennità è pari al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPLD. Per il 2019, l’importo è di € 513,01 mensili.
Al momento della liquidazione dell’indennità sarà inviata la comunicazione (Mod. TE08) sulla quale è riportata la dicitura “indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi (art. 39 l. 448/2001)” e sono indicati gli importi mensili, gli arretrati e le modalità di pagamento.
Per accedere all’invio della domanda : Indennità per lavoratori affetti da talassemia major o drepanocitosi
COSE DA SAPERE
Requisiti:
- chi ha almeno un’età anagrafica di 35 anni;
- chi ha almeno 10 anni di anzianità contributiva;
- le persone riconosciute affette dalla patologia da parte della ASL di appartenenza, con certificato che indica il nome della malattia e la terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea;
- tutti i malati di talassemia major o drepanocitosi, indipendentemente dal reddito e da altre prestazioni previdenziali o assistenziali ricevute;
- chi ha la cittadinanza italiana;
- i cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
- i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno della Comunità europea di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- chi ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
Alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione:
- certificato di affezione da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme) rilasciato dall’ASL;
- attestato di anzianità contributiva, pari o superiore a 10 anni, rilasciato da enti previdenziali diversi dall’INPS (se la contribuzione necessaria per il raggiungimento del requisito è stata versata in tutto o in parte a altri enti);
- attestato del datore di lavoro con i contributi versati all’INPS, se necessari per il requisito contributivo, che non sono inclusi nel CUD e, per l’anno in corso, nell’E-Mens;
Casi particolari:
- per il principio di cumulabilità, la Circolare del Ministero del Lavoro del 3 luglio 2002, n. DPSP/II/H, stabilisce che si tratta di una prestazione a sostegno del reddito da attribuire alla generalità dei lavoratori (autonomi, dipendenti pubblici e privati, liberi professionisti, ecc.) ed è, per tanto, cumulabile con la retribuzione da lavoro dipendente, con il reddito derivante da lavoro autonomo e che con qualsiasi prestazione pensionistica;
Prestazioni ed importi economici :
CIECHI | Importo | Limite massimo reddito personale annuo |
Pensione ciechi civili assoluti | € 308,93 | € 16.814,34 |
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati | € 285,66 | € 16.814,34 |
Pensione ciechi civili parziali | € 285,66 | € 16.814,34 |
Accompagnamento ciechi civili assoluti | € 921,13 | Nessun limite di reddito |
Indennità speciale ciechi ventesimisti | € 210,61 | Nessun limite di reddito |
Assegno ipovedenti decimisti | € 212,01 | € 8.083,89 |
INVALIDI CIVILI | ||
Pensione invalidi civili totali | € 285,66 | € 16.814,34 |
Assegno mensile invalidi civili parziali | €285,66 | € 4.906,72 |
Accompagnamento invalidi civili totali | € 517,84 | Nessun limite di reddito |
Indennità di frequenza minori di 18 anni | €285,66 | € 4.906,72 |
SORDI | ||
Pensione sordi | € 285,66 | € 16.814,34 |
Indennità comunicazione sordi | €256,89 | Nessun limite di reddito |
LAVORATORI CON DREPANOCITOSI O TALASSEMIA MAJOR | € 513,01 | Nessun limite di reddito |