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La compilazione del Certificato Medico non preclude il possibile ed eventuale ricorso

Nel caso specifico, la compilazione del certificato medico per la richiesta della prestazione di accompagnamento, non preclude in alcun caso, a fronte del non accoglimento sanitario da parte della commissione medica in prima istanza dello stesso, l’eventuale ricorso.

Con il messaggio n. 3883 del 25 ottobre 2019, l’INPS chiarisce finalmente che, in seguito alle recenti pronunce della Corte di Cassazione riguardanti l’eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per inidoneità del certificato medico o per certificato medico negativo (ordinanze n. 24896 del 4 ottobre 2019 e n. 25804 del 14 ottobre 2019), si rende necessario integrare i precedenti messaggi n. 4818 del 16 luglio 2015 e n. 968 dell’8 marzo 2019, per fornire ulteriori elementi utili alla difesa in giudizio e alla liquidazione della prestazione economica.

La Suprema Corte si è infatti pronunciata sulla fattispecie di incompleta compilazione della domanda amministrativa – sia nel caso in cui nel certificato medico introduttivo manchi il segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, sia nel caso in cui il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni sia negativo – risolvendo in favore della proponibilità della domanda giudiziale. Alla luce di tali pronunce il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.

In modo significativo:

nel caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo – avrà cura di non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa, né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U.

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