La pensione di vecchiaia Enpaf
La pensione di vecchiaia Enpaf
La pensione di vecchiaia Enpaf viene regolata all’art.8 del Regolamento di previdenza e assistenza della Fondazione ENPAF.
- tipologia della pensione di vecchiaia a regime
- disciplina transitoria
- decorrenza
- procrastino
- la totalizzazione
INDIRIZZO PEC: posta@pec.enpaf.com
Tipologia della pensione di vecchiaia a regime
Per maturare la pensione di vecchiaia l’articolo 8 del Regolamento prevede dal 1° gennaio 2013:
- il compimento del sessantottesimo anno di età; a partire dal 1° gennaio 2019 l’età pensionabile è pari a 68 anni e 9 mesi; (a partire dal 1° gennaio 2016 il requisito dell’età pensionabile viene infatti aggiornato incrementandolo della misura pari all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT per il sistema generale obbligatorio);
- almeno trenta 30 anni di iscrizione e contribuzione effettive (ai fini dell’anzianità di iscrizione la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura quella superiore vale per anno intero, tuttavia, l’anno solare in cui ha avuto decorrenza l’iscrizione vale comunque per anno intero quale che sia stato il periodo di iscrizione);
- almeno venti ‘anni di attività professionale. Il requisito dei venti anni di attività professionale è richiesto per coloro che si siano iscritti o si siani reiscritti all’Ente dopo il 31 dicembre 1994.
- Disciplina transitoria, il medesimo articolo 8 del regolamento ENPAF prevede inoltre disposizioni particolari rispettivamente per:
- i dimessi al 31 dicembre 1991;
- i dimessi al 31 dicembre 1994;
- i dimessi al 31 dicembre 2001;
In merito all’attività professionale per coloro che, iscritti al 31 dicembre 1994, avevano meno di quarantacinque anni di età, il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994 (il requisito può essere verificato tramite la tabella Norma_transitoria_ENPAF). Brochure attività professionale
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti gli altri requisiti per il pensionamento, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti. Procrastino L’articolo 11 bis del Regolamento prevede che a decorrere dal 1° febbraio 2004 l’ iscritto che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia possa spostare la decorrenza della pensione per un periodo che va da uno a dieci anni. L’istituto, riservato agli iscritti, consente di ottenere un aumento dell’importo della pensione maturata alla data di decorrenza in relazione al numero di anni di procrastino prescelti.
La domanda di procrastino deve essere presentata entro il mese in cui decorre la pensione medesima e può essere ritirata in qualunque momento. La percentuale di procrastino maturata è reversibile a favore dei superstiti aventi diritto alla pensione.
Nell’anno precedente a quello di decorrenza della pensione di vecchiaia l’ENPAF invia a tutti gli iscritti che maturano la pensione, la modulistica necessaria per presentare la domanda della pensione medesima, unitamente a tale modulistica viene trasmesso anche il modulo per richiedere il procrastino della pensione.
L’istituto del procrastino presenta anche un vantaggio fiscale per l’iscritto che al raggiungimento dell’età pensionabile sia ancora titolare di redditi di impresa ovvero di lavoro, lo spostamento della decorrenza della pensione impedisce che il reddito di pensione si vada a cumulare con gli atri redditi e di conseguenza venga notevolmente ridotto per l’applicazione di aliquote di imposta molto alte.
La pensione di vecchiaia, determinata in base alle norme del precedente art. 7, spetta all’assicurato che sino al 31 dicembre 2012 abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere i seguenti requisiti:
a) almeno trenta anni di iscrizione effettiva all’Ente successiva al 1° gennaio 1959. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero. Per coloro che risultino iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai fini del diritto a pensione si calcola per intero l’anno solare in cui ha avuto decorrenza l’iscrizione;
b) almeno trenta anni di contribuzione effettiva;
c) almeno venti anni di attività professionale.
In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 2011 la pensione di vecchiaia spetta: al raggiungimento dei 68 anni di età.
Coloro che, alla data del 31 dicembre 1991, risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali ed abbiano maturato i requisiti di quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all’Ente successive al 1° gennaio 1959, acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia con tale requisito al compimento dell’età pensionabile secondo la disciplina di cui al presente articolo. I requisiti di anzianità di iscrizione e contribuzione effettive, richiesti per gli iscritti che alla data del 31 dicembre 1994, risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali sono fissati in diciassette anni; il diritto a pensione si acquisisce al compimento dell’età pensionabile secondo la disciplina di cui al presente articolo. Coloro che alla data del 31 dicembre 2001 risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali ed abbiano maturato i requisiti di venti anni di iscrizione e contribuzione effettive all’Ente, acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile secondo la disciplina di cui al presente articolo.
Il requisito dei venti anni di attività professionale di cui al punto c) è richiesto per coloro che si iscrivano o si reiscrivano all’Ente dopo il 31 dicembre 1994.
La condizione di cui sopra non è richiesta per gli iscritti all’Ente alla data del 31 dicembre 1994 che, alla medesima data, abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età; per gli infraquarantacinquenni, iscritti alla stessa data, il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatto salvo il possesso del requisito di iscrizione effettiva e di contribuzione effettiva di cui alle lettere a) e b), nonché del requisito dell’attività professionale, di cui alla lettera c) secondo la disciplina di cui ai commi 4 e 5, la pensione di vecchiaia spetta agli assicurati che abbiano compiuto il 68° anno di età, fatto salvo l’adeguamento di cui al comma successivo.
A partire dal 1° gennaio 2016 il requisito dell’età per la maturazione della pensione di vecchiaia è aggiornato incrementando il requisito in vigore in misura pari all’incremento della speranza di vita, accertato dall’Istat, nella misura stabilita dal Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 12, commi 12 bis e 12 ter del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come integrato dall’art. 24 comma tredici D.L. n.201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.
L’aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell’incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unità.