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La totalizzaione Enpaf

19 Febbraio 2020 -

La totalizzaione Enpaf

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti

L’istituto della totalizzazione consente a chi, iscritto a due o più gestioni previdenziali,  non abbia maturato un trattamento pensionistico diretto già posto in pagamento, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti,  al fine del conseguimento di un’unica pensione.

Il Decreto legislativo n. 42/2006 e successive modificazioni, al contrario della disciplina precedente, ha esteso la facoltà di totalizzare anche a chi raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento in uno dei fondi in cui ha versato contribuzione previdenziale purché, come già detto, non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto; dunque la totalizzazione è divenuto anche uno strumento per ottenere il pagamento di supplementi di pensione in relazione a spezzoni contributivi che altrimenti rimarrebbero inutilizzati perché insufficienti.

Le prestazioni liquidabili tramite totalizzazione sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di invalidità e la pensione indiretta. La pensione di vecchiaia si matura al compimento del 66° anno di età con venti anni di contribuzione ottenuti sommando i contributi versati alle varie gestioni previdenziali che non devono essere completamente coincidenti con quelli presenti presso l’altra o le altre gestioni previdenziali.

La contribuzione coincidente viene valutata una sola volta ai fini dell’anzianità. La normativa fa salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle singole gestioni previdenziali per il conseguimento del trattamento in parola. Si tratta di un aspetto molto importante da cui consegue che per quanto riguarda l’ENPAF sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità, non sarà comunque computabile la contribuzione da riscatto del corso di studi universitari e sarà necessario un periodo di attività professionale. Inoltre la direttiva ministeriale richiede la cessazione dell’attività di lavoro dipendente.

La pensione di anzianità si matura con quarantuno anni  di contribuzione ottenuti sommando i contributi versati alle varie gestioni previdenziali purché in ogni gestione vi siano periodi contributivi  non coincidenti, come per la pensione di vecchiaia. Anche in questo caso la contribuzione coincidente viene valutata una sola volta ai fini dell’anzianità e vengono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle singole gestioni previdenziali per il conseguimento del trattamento in parola. Nel caso di decesso di soggetto titolare di pensione di vecchiaia ovvero di anzianità derivante da totalizzazione ogni gestione provvederà a liquidare la relativa pensione di reversibilità per la quota che la riguarda.

La pensione indiretta ai superstiti viene conseguita in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso. Anche la pensione di inabilità si consegue in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. In base alla modifica introdotta dall’art. 12, c. 3 del decreto legge n. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010) in caso di pensione di vecchiaia o di anzianità in regime di totalizzazione, la decorrenza del trattamento è fissata rispettivamente a diciotto mesi e a ventuno mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

In caso di pensione ai superstiti, invece, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. Mentre in caso di pensione di inabilità, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in regime di totalizzazione. La domanda deve essere presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo l’interessato è o è stato iscritto.

La liquidazione è a carico delle singole gestioni pro quota mentre il pagamento viene effettuato dall’INPS che stipula apposite convenzioni con gli enti interessati . La liquidazione delle quote avviene con il sistema contributivo, che per quanto riguarda il sistema generale obbligatorio è quello previsto e regolamentato dalle leggi già in vigore, mentre per quanto riguarda le Casse dei liberi professionisti (ENPAF incluso) è stato previsto “ad hoc” dal decreto legislativo n. 42 / 2006 e successive modificazioni.

In base a quanto previsto il montante contributivo maturato presso ciascuna gestione viene rivalutato anno per anno sulla base del tasso di rendimento netto del patrimonio investito fatto registrare da ciascuna Cassa. Occorre aggiungere che il sistema contributivo che in linea di massima penalizza l’ammontare dei trattamenti pensionistici, viene modificato;  il decreto prevede, infatti,un meccanismo in base al quale l’ammontare del trattamento cresce quanto più l’anzianità di contribuzione presso ciascun Ente si avvicina a quella minima richiesta per essere collocato in pensione di vecchiaia ovvero di anzianità.

In caso di pensione di vecchiaia o di anzianità in regime di totalizzazione, la decorrenza del trattamento è fissata rispettivamente a 18 mesi e a 21 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti (Legge n. 122/2010).


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