La pensione supplementare
La pensione supplementare
La pensione supplementare è una prestazione economica erogata al pensionato, a domanda, al fine di far valere la contribuzione accreditata in una gestione diversa da quella in cui è divenuto titolare di pensione, se tale contribuzione non è sufficiente a perfezionare un diritto autonomo a pensione.
La pensione supplementare per contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti FPLD e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi) spetta ai titolari di pensione principale a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo della medesima.
Cose da sapere :
Spetta a :
- titolari di pensione a carico del Fondo Clero per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione;
- pensionati a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Non spetta a :
- titolari di pensione a carico di casse e fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e del Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP) per successiva contribuzione versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, poiché la stessa sarà utilizzata per la liquidazione di un supplemento secondo gli accordi vigenti tra le due gestioni;
- titolari di pensione a carico del FPLD in caso di successiva contribuzione versata nella gestione spettacolo e sport professionistico in quanto la stessa sarà utilizzata per la liquidazione di un supplemento a seguito degli accordi vigenti tra le due gestioni;
- titolari di pensione estera di un paese non convenzionato con l’Italia;
- titolari di pensione estera di un paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero e in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata;
- titolari di pensione a carico della Gestione Separata.
I requisiti :
- essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO;
- avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell’AGO;
- non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma;
- aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare;
- avere cessato il rapporto di lavoro dipendente;
In caso di pensione supplementare di invalidità è necessario, inoltre, essere in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale).
- non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata;
- abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO;
I superstiti del lavoratore titolare di pensione supplementare diretta hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando:
- abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO.
Nel caso in cui i superstiti di titolare di pensione supplementare non abbiano diritto alla pensione di reversibilità di altro Ente, possono ottenere la pensione indiretta autonoma (quindi con i requisiti normali) a carico dell’AGO se:
- in favore del lavoratore deceduto siano stati accreditati contributi successivamente alla liquidazione della pensione supplementare diretta;
- risultino perfezionati, alla data del decesso, cumulando i contributi anteriori e posteriori alla decorrenza della pensione supplementare, i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità;
Quando decorre :
- dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in caso di domanda di pensione supplementare di vecchiaia;
- dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, se successivo alla domanda, nel caso di pensione supplementare di invalidità;
- dal primo giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.
Casi particolari :
- La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.
- Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare dà diritto ad un supplemento di pensione.
- La pensione supplementare non prevede l’integrazione al trattamento minimo.