La Perequazione
La Perequazione sulle prestazioni pensionistiche Inps
La Perequazione è la rivalutazione dell’importo pensionistico legato all’inflazione. Si tratta di un meccanismo tramite cui l’importo delle prestazioni è adeguato all’aumento del costo della vita come indicato dall’ISTAT.
Dal 1° gennaio 2019. In via transitoria per il triennio 2019-2021 l’articolo 1, co. 260 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha ulteriormente rivisto il meccanismo di perequazione nella seguente misura :
- per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l’adeguamento avviene in misura piena (100%);
- per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 97% dell’adeguamento;
- per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l’adeguamento è pari al 77%; adeguamento che scende al 52% per i trattamenti pensionistici tra cinque e sei volte il minimo;
- al 47% per i trattamenti superiori a 6 volte e sino ad 8 volte il trattamento minimo inps;
- al 45% per i trattamenti pensionistici tra le 8 e le 9 volte il minimo e al 40% per quelli di importo superiore a 9 volte il minimo Inps.
L’indicato meccanismo è stato nuovamente modificato dalla legge 160/2019 (Legge di bilancio per il 2020) dal 1° gennaio 2020.
Nello specifico è stato previsto che le fasce di trattamento sino a quattro volte il minimo Inps, dalla predetta data, siano rivalutate nella misura del 100% dell’inflazione anziché in misura pari al 97%. Dal 1° gennaio 2022, al termine del periodo transitorio, le pensioni tornerebbero ad essere rivalutate in misura analoga a quanto prevedeva la legge 388/2000 (prima della Legge Fornero).
L’applicazione della rivalutazione, avviene ad inizio di ogni anno in via provvisoria rispetto all’inflazione dell’anno uscente ed in via definitiva rispetto a quella dell’anno precedente sulla base dei valori indicati in un decreto del ministero dell’economia adottato alla fine di ciascun anno.
Per il 2020 il tasso di inflazione definitivo relativo allo scorso anno è stato confermato nella stessa misura di quello previsionale fissato alla fine del 2018 e quello provvisorio relativo ai primi 9 mesi del 2019 è risultato pari a 1,1%. Conseguentemente, considerando la revisione delle fasce di perequazione delle pensioni operata dalla predetta legge 160/2019 art.1 comma 477, gli assegni in pagamento dal 1° gennaio 2020.