La totalizzazione ENPAP
La totalizzazione ENPAP
La totalizzazione è alternativa alla ricongiunzione da cui si differenzia perché i vari contributi versati nei diversi Enti previdenziali non vengono materialmente trasferiti verso uno di questi. I contributi restano dove sono stati versati e vengono riuniti solo virtualmente per formare una rata di pensione unica.
Inoltre, a differenza della ricongiunzione, il ruolo degli Enti previdenziali è definito dalla normativa:
- l’ultimo Ente in cui si è contribuito è quello incaricato di svolgere tutte le operazioni di istruzione della pratica, vale a dire le verifiche e i conteggi necessari a determinare la rata unica di pensione. La verifica dei requisiti per ottenere la totalizzazione viene effettuata attraverso un’apposita procedura informatica che consente lo scambio di dati tra i diversi enti di previdenza e permette di confermare la presenza e l’entità dei periodi accreditati. Se l’iter si completa in modo positivo, l’Ente che ha svolto la verifica comunica l’esito all’interessato e a tutte le gestioni coinvolte, in modo che ciascuna possa provvedere al computo della quota di pensione di propria competenza;
- l’INPS è incaricato di raccogliere periodicamente dai diversi Enti la loro quota e di versare la rata unificata di pensione. I diversi Enti verseranno la propria quota di pensione calcolata secondo le proprie regole.
QUANDO PUOI RICHIEDERLA
La totalizzazione, ai fini della pensione di vecchiaia, spetta a coloro che possono vantare specifici requisiti legati a:
- età pensionabile (minimo 65 anni);
- vent’anni di anzianità contributiva (i periodi non devono essere coincidenti fra loro).
Anno di maturazione | Età | Anzianità | Slittamento decorrenza (c.d. finestra di accesso) (*) |
dal 2011 | 65 anni | 20 anni | 18 mesi |
dal 2013 | 65 anni e 3 mesi | 20 anni | 18 mesi |
dal 2016 | 65 anni e 7 mesi | 20 anni | 18 mesi |
dal 2019 | 66 anni | 20 anni | 18 mesi |
La totalizzazione, ai fini della pensione di anzianità, spetta a coloro che possono vantare specifici requisiti legati a:
- almeno 40 anni di contribuzioni totali nei diversi Enti (i periodi non devono essere coincidenti fra loro).
Anno maturazione | Anzianità | Slittamento decorrenza (c.d. finestra di accesso) (*) |
2011 | 40 anni | 18 mesi |
2012 | 40 anni | 19 mesi |
2013 | 40 anni e 3 mesi | 20 mesi |
dal 2014 | 40 anni e 3 mesi | 21 mesi |
dal 2016 | 40 anni e 7 mesi | 21 mesi |
dal 2019 | 41 anni | 21 mesi |