Legge di bilancio 2022 comma 221
Comma 221 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
221. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 »;
b) all’articolo 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: « 1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 »;
c) all’articolo 4, comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta’ alla data di presentazione della domanda ».