Prescrizione e decadenza
Prescrizione e decadenza
L’ordinamento giuridico opera l’estinzione con la prescrizione, ovvero, la perdita di un diritto acquisito che scatta a seguito del suo mancato esercizio da parte del titolare entro un termine prefissato dalla legge.
La decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto disponibile per la mancata volontà di esercitarlo entro un termine perentorio previsto dalla legge.
La durate della prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l’interessato può far valere il suo diritto.
COSE DA SAPERE
Interruzione della prescrizione:
- la cassazione ha stabilito che la richiesta a seguito di invio telematico da parte del Patronato della prestazione previdenziale, rivolta all’ente assicuratore, per conto dell’assicurato, interrompe la prescrizione del relativo diritto;
Particolarità decadenza:
- la decadenza non ammette né l’interruzione né, di regola, la sospensione;
Casi particolari:
- la legge n. 438/1992 ha stabilito, la decadenza triennale per agire giudizialmente in merito alle prestazioni pensionistiche e decadenza annuale per agire giudizialmente in merito alle prestazioni temporanee;
- prescrizione quinquennale per i ratei arretrati;
- è possibile rinunciare ad un eventuale domanda di pensione presentata, se la comunicazione di rinuncia viene effettuata prima dell’avvenuta liquidazione della pensione;