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Riscatto laurea

Riscatto laurea

Il riscatto del corso di laurea è una tipologia di riscatto, che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.

Posso accedere al riscatto contributivo anche i soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.

Per i dipendenti pubblici la modalità di riscatto è tramite modulo pdf da inviare successivamente dal portale Inps Modulo PDF per la Domanda web di Riscatti ai fini pensionistici .

Per utilizzare il simulatore bisogna accedere al servizio “Riscatto di laurea”, tramite codice PIN, SPID, CIE o CNS.

La simulazione consente di effettuare un calcolo dell’onere di riscatto, sulla base dei dati immessi e con riferimento all’anno corrente.
L’importo ha mera valenza orientativa e potrebbe discostarsi da quello effettivo che sarà comunicato con provvedimento, a seguito della presentazione della domanda di riscatto.
L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
Rientrano nel sistema di calcolo retributivo i periodi :

  • Precedenti a 01/01/1996 ;
  • Compresi entro il 31/12/2011 se il richiedente abbia maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 ;

Rientrano nel sistema di calcolo contributivo i periodi :

  • Successivi al 31/12/1995 se a tale data il richiedente non abbia maturato 18 anni di contribuzione ;
  • Successivi al 31/12/2011 nei casi in cui il richiedente abbia maturato 18 anni di contribuzione al 31/12/1995 ;

la facoltà di riscatto ai sensi dell’art.2, comma 1, del D.Lgs. n.184/1997 è esercitabile nel fondo previdenziale in cui si è titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio). Il requisito contributivo sarà verificato a seguito della presentazione della domanda di riscatto.

Nuovo servizio unificato per le domande di Riscatto laurea e periodi contributivi per la gestione privata e pubblica.

COSE DA SAPERE

Modalità calcolo :

  • in base al minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda e applicando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, alla medesima data, nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (art.2, comma 5 quater, D.Lgs. n.184/1997Riscatto laurea agevolato ;
  • in base alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e applicando le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla medesima data (art.2, comma 5, D.Lgs. n.184/1997) ;
  • Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema retributivo”. Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema retributivo, l’importo della somma da versare è determinata con i criteri previsti dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica); l’onere varia in rapporto a fattori quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni. Il costo dell’operazione comportante il calcolo della riserva matematica viene a identificarsi con il capitale di copertura corrispondente alla quota di pensione che a seguito del riscatto risulta potenzialmente o effettivamente acquisita dall’interessato (beneficio pensionistico).
  • Periodi da riscattare che si collocano nel “sistema contributivo”. Relativamente ai periodi da riscattare per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura   prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Si possono riscattare :

  • i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
  • i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
  • i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale,possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).

I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli :

  • iscrizione fuori corso;
  • periodi coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Casi particolari :

  • Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).

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