Sanatoria 2020 Decreto Legge 27 maggio 2020 Art.10
Art. 10
Modalita’ di svolgimento del procedimento di cui all’art. 1
1. Lo Sportello unico riceve le istanze dal sistema informatico a partire dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 e fino alle ore 22,00 del 15 luglio 2020.
2. Verificata l’ammissibilita’ dell’istanza di cui all’art. 1, lo Sportello unico:
a) acquisisce dalla Questura il parere circa l’insussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della istanza, di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riguardanti il datore di lavoro, e l’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero, previsti al comma 10 del medesimo articolo;
b) acquisisce dall’Ispettorato territoriale del lavoro il parere circa la conformita’ del rapporto di lavoro alle categorie di cui all’allegato 1, la congruita’ del reddito o del fatturato del datore di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate.
3. Acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma 2 e l’eventuale documentazione integrativa, lo Sportello unico convoca il datore di lavoro e il lavoratore per l’esibizione della documentazione necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all’art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consegna al lavoratore il modello compilato per la richiesta di permesso di soggiorno per i successivi adempimenti.
4. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno lo Sportello unico provvede all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione di cui all’art. 13.