Lavoro

Sanatoria 2020 Decreto Legge 27 maggio 2020 Art.12

Art. 12

Modalità di svolgimento del procedimento di cui all’art. 3

1. L’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, da presentare dal 1° giugno al 15 luglio 2020, viene inoltrata al Questore esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, che provvede a trasmetterla alla competente Questura.

2. All’atto della presentazione della richiesta, l’operatore dell’Ufficio Sportello provvede a:

a) identificare lo straniero tramite passaporto o documento equipollente ovvero attestazione di identita’ rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;

b) verificare la presenza della documentazione di cui all’art. 7;

c) verificare la presenza della firma sull’istanza e la completa compilazione dei campi sulla busta;

d) accettare l’istanza e ad effettuare il controllo visivo della documentazione, compresa quella riguardante il pagamento del contributo forfettario di cui all’art. 8, comma 2 e della marca da bollo;

e) consegnare al richiedente l’attestazione di presentazione dell’istanza, provvista di elementi di sicurezza; la suddetta ricevuta riporta gli estremi di identificazione dello straniero (cognome e nome, indirizzo), gli oneri del servizio e gli elementi per l’accesso al portale dedicato (userid: numero ologramma, password: numero assicurata). Il rilascio di tale attestazione e’ utile ai fini di quanto previsto dall’art. 103, comma 16, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

3. Lo straniero, all’atto della consegna della ricevuta, provvede al pagamento degli oneri del servizio, di cui all’art. 3, comma 4.

4. Nel portale dedicato sara’ registrata la data di accettazione ed il numero di assicurata relativi all’istanza presentata al fine di consentire allo straniero di verificare lo stato della propria pratica e la data di convocazione utilizzando come chiavi di ricerca il Codice assicurata ed il Codice utente.

5. La Questura verifica l’ammissibilita’ dell’istanza e accerta l’insussistenza delle cause di rigetto ovvero di motivi ostativi all’accoglimento della stessa.

6. La documentazione prevista dal comma 2, lettera b) dell’art. 7 e’ verificata dal competente Ispettorato nazionale del lavoro attraverso procedure tecnico-organizzative di collaborazione amministrativa tese alla semplificazione ed alla velocizzazione dell’attivita’ endoprocedimentale anche attraverso la cooperazione applicativa tra le banche dati attestate presso il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Ai fini dell’espletamento delle verifiche sull’insussistenza dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze, le Questure consultano le Banche dati nazionali, europee ed internazionali, anche attraverso le competenti articolazioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

8. Ai fini della conversione del permesso di soggiorno, restano ferme le disposizioni relative agli oneri economici a carico del richiedente e si applicano, ove compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni.

9. All’istanza di conversione deve essere allegata l’attestazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attivita’ di cui all’art. 4. Le modalita’ con cui richiedere tale attestazione sono definite con apposita circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


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