Lavoro

Sanatoria 2020 Decreto Legge 27 maggio 2020 Art.3

Art. 3

Presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno temporaneo

1. I cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:

a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identita’ rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine;

b) risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data;

c) aver svolto attivita’ di lavoro, nei settori di cui all’art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019;

d) comprovare di aver svolto attivita’ di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all’atto della presentazione della richiesta.

3. Le istanze sono presentate al Questore dal 1° giugno al 15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, sulla base della Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inoltrando l’apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto dall’interessato.

4. L’onere a carico dell’interessato per il servizio reso dal gestore esterno e’ fissato nella misura di euro 30.


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