Sanatoria 2020 Decreto Legge 27 maggio 2020 Art.4
Art. 4
Settori di attività
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai seguenti settori di attivita’:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita’ connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche’ non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. Le specifiche attivita’ che rientrano nei settori di cui al comma 1 sono elencate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.