Lavoro

Sanatoria 2020 Decreto Legge 27 maggio 2020 Art.4

Art. 4

Settori di attività

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai seguenti settori di attivita’:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita’ connesse;

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche’ non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. Le specifiche attivita’ che rientrano nei settori di cui al comma 1 sono elencate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.


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