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Scomparsa e assenza

Scomparsa e assenza

Si considera scomparsa, una persona che si è allontanata dal suo ultimo domicilio o residenza e di lei non si hanno più notizie. Non deve trattarsi di un allontanamento volontario ma, affinché si possa parlare di persona scomparsa, ci deve essere una situazione di incertezza sulle sorti della persona. La scomparsa è, dunque, una situazione di fatto a cui segue la cosiddetta assenza che invece, è una situazione di diritto perché è dichiarata dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati quando sono trascorsi almeno due anni dall’ultima notizia della persona scomparsa.

Diverso il caso di morte presunta.

COSE DA SAPERE

Gli effetti:

  • apertura del testamento dell’assente, su istanza degli interessati o del Pubblico Ministero;

  • immissione temporanea nel possesso dei beni dei soggetti che sarebbero eredi;

  • temporaneo esonero dall’adempimento delle obbligazioni di coloro che sarebbero liberati in caso di morte dell’assente;

  • istituzione, in caso di bisogno accertato e tenuto conto dell’entità del patrimonio dell’assente, di un assegno alimentare a favore del coniuge di costui;

  • I soggetti immessi temporaneamente nel possesso dei beni dell’assente non possono disporne liberamente (se non con limiti molto restrittivi) perché la finalità della legge è quella di conservare il patrimonio in vista di un possibile ritorno della persona assente. L’assenza, quindi, opera limitatamente al patrimonio, dando luogo soltanto al godimento provvisorio dei beni a favore degli eredi (qualora il soggetto di cui non si hanno notizie fosse defunto);

  • il coniuge dell’assente non riacquista la libertà di stato; nonostante questo, se egli contragga matrimonio, questo non può essere impugnato se non quando l’assenza cessi con il ritorno o con la notizia dell’esistenza in vita dell’assente;

La fine dell’assenza e conseguenze:

  • Lo stato di assenza ha termine quando viene meno, per qualsiasi motivo, l’incertezza circa l’esistenza in vita dell’assente. Non è necessario revocare la pronuncia del tribunale che aveva dichiarato l’assenza;

  • Se l’assente ritorna o ne è provata l’esistenza cessano gli effetti della dichiarazione di assenza;

  • Se il Tribunale, durante l’assenza, ha autorizzato atti di disposizione sul patrimonio dell’assente, questi restano irrevocabili;

  • Se l’assenza è stata volontaria e non è giustificata, l’assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli;

Il caso:

  • La Cassazione con sentenza n. 5988/1988, ha stabilito che, nel periodo che intercorre, tra la scomparsa e i 10 anni, termine utile per poter richiedere la morte presunta, alla moglie dell’assente già titolare di pensione, venga erogata una quota dei ratei pensionistici spettanti all’assente, a titolo di provvisoria e anticipata liquidazione della pensione di reversibilità. L’INPS, in caso di ritorno dell’assente, dovrà corrispondergli solo la differenza.

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