Sospensione di versamenti tributari e contributivi
Sospensione di versamenti tributari e contributivi, applicazione art.18 decreto-legge n. 23/2020
Con messaggio Inps n.1754 del 24-04-2020, vengono fornite le prime indicazioni operative riguardanti la sospensione di versamenti tributari e contributivi, in applicazione dell’art.18 del decreto-legge n. 23/2020 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi).
Modalità di sospensione
Aziende con dipendenti
Le aziende, mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020. L’Istituto provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.
Pertanto, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell’arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto già precisato.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende di cui si tratta, inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati:
- “N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;
- “N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;
- “N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”.
Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Pertanto, qualora il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.
Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le indicazioni di cui al paragrafo successivo.
A tal fine, le aziende e i committenti dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata).
Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020, mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso Uniemens.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell’arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto precisato al paragrafo introduttivo.
Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “28”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 1 e 2”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
Per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “29”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 3 e 4”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
Per i soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “30”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, comma 5”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
Inoltre, con riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali prevista dall’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.
Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Le Aziende con natura giuridica privata, con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, e che hanno ricevuto il codice autorizzativo, dovranno trasmettere nei termini il flusso Uniemens-ListaPosPA dei mesi di marzo ed aprile 2020, valorizzando gli specifici elementi dedicati alla sospensione contributiva, relativamente alle gestioni di iscrizione del lavoratore. In particolare:
• <ContributoSospesoCalam> se il contributo sospeso si riferisce alle gestioni pensionistiche;
• <ConttibutoSospesoPrev> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione previdenziale (es. ex INADEL);
• <ContributoSospesoCred> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione Credito;
• <ContributoSospesoENPDEP> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione ex ENPDEP.
Dovrà essere altresì compilato l’elemento <DataFineBeneficioCalamita> con la data del 31 maggio 2020.
In ordine a quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 23/2020, si rinvia, per la sospensione delle contribuzioni minori, all’utilizzo del codice “N970”.
Artigiani e Commercianti
Si rinvia al contenuto della circolare di imminente pubblicazione, al vaglio ministeriale.
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i soggetti individuati rispettivamente dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 18, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.
Si evidenzia che le aziende agricole che, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, si avvalgono della sospensione dei versamenti con scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 marzo 2020 sono tenute a presentare apposita domanda utilizzando i servizi on-line. La disponibilità della domanda telematica sarà resa nota con specifica news nei servizi telematici.
Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare
Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, ai sensi dei commi 2 e 4, dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i soggetti individuati rispettivamente dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 18, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.