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Indennità Covid-19 LD Lavoratori domestici

È da oggi attivo il servizio per la presentazione delle domande per l’indennità Covid-19 per lavoratori domestici. La misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dall’articolo 85 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 per supportare i lavoratori domestici in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il messaggio Inps n. 2184 del 26-05-2020 fornisce i chiarimenti riguardanti la procedura per la presentazione delle domande.

Circolare Inps n.65 del 28-05-2020 si riepilogano i requisiti dei beneficiari e si forniscono le indicazioni operative per la presentazione delle domande, specificando altresì le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito.

Accedi al servizio

Con messaggio Inps n.2715 del 07-07-2020 Rilasciata procedura internet per l’invio delle richieste di riesame.

Con decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34 (pubblicato in G.U. n.128 del 19-05-2020), tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica legata al diffondersi del virus Covid – 19, per i mesi di aprile e maggio è stata prevista un’indennità destinata ai lavoratori domestici (LD), pari a 500 euro per ciascun mese, da erogarsi in una unica soluzione.

L’indennità LD verrà erogata sulla base della domanda presentata attraverso le funzioni messe a disposizione in queste pagine del sito web dell’Istituto, ovvero rivolgendosi al Contact Center. Accedendo alle funzioni disponibili nel menù di sinistra si potranno comunicare le informazioni necessarie per l’istruttoria della domanda. La domanda può essere presentata anche attraverso uno degli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Chi può chiedere l’indennitàL’indennità è destinata ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere, alla data del 23 febbraio 2020, almeno un contratto di lavoro domestico attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell’INPS;

  • i contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata rifiutata da INPS, per non possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico;

  • la durata complessiva dell’orario di lavoro, prevista dall’insieme dei contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, deve essere superiore a 10 ore settimanali; questa durata deve risultare dalle comunicazioni inviate a INPS dal Datore di Lavoro entro la predetta data;

  • che non sono titolari di pensione ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

  • che non sono titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente;

  • che non sono percettori di alcuna delle indennità/prestazioni legate all’emergenza Covid-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020 numero 18 e al decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34.

Cumulo dell’indennità per lavoratori domestici con le misure di sostegno alla povertà fino ad un massimo di 500 euro. In caso di soggetti che percepiscono una misura di contrasto alla povertà (esempio Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza), l’indennità è riconosciuta comunque fino al raggiungimento della somma di 500 euro mensili ad integrazione della somma percepita a titolo di RDC/PDC.

Per compilare la domanda occorre avere a disposizione il codice IBAN, intestato al richiedente, sul quale avverrà l’accredito dell’importo dovuto in caso di esito positivo della istruttoria. In alternativa può essere selezionata la modalità di pagamento tramite bonifico domiciliato con riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali sul territorio nazionale.

Nel caso in cui non si disponga di una residenza sul territorio nazionale è necessario comunicare nella domanda anche il proprio domicilio in Italia.

È possibile compilare la domanda e lasciarla nello stato di «bozza» fino a quando non si ritiene che i dati inseriti siano completi e corretti. Tuttavia, è importante tenere presente che la domanda nello stato «bozza» non verrà lavorata. La domanda nello stato di bozza sarà salvata negli archivi dell’Istituto ma non sarà lavorata. Affinché possa essere avviato il processo di lavorazione è necessario che il richiedente confermi i dati inseriti e trasformi la domanda da «bozza» a «presentata».

Alla presentazione della domanda sarà rilasciata al richiedente una ricevuta con un numero identificativo, ma senza il numero di protocollo ed il riferimento della sede INPS di competenza. La protocollazione avverrà in un secondo momento e sarà inviata al richiedente una notifica per avvisare che ricollegandosi alla sezione Consultazione pratica e pagamenti potrà scaricare la ricevuta completa del numero di protocollo e del riferimento della sede INPS.

Altre funzioniUna volta presentata la domanda, usando le funzioni presenti nel menù di sinistra, sarà possibile:

  • ristampare la ricevuta
  • monitorare lo stato della lavorazione della pratica
  • variare i dati per l’accredito del pagamento

Le funzioni di ristampa non sono disponibili per le domande nello stato bozza e la modifica dei dati per l’accredito del pagamento è possibile solo fino all’avvio del processo di emissione del pagamento. Nella sezione che consente il monitoraggio dello stato di lavorazione della domanda il richiedente potrà verificare lo stato in cui la domanda si trova.

ESEMPI

Caso 1

Per le mensilità di aprile e maggio l’importo complessivamente spettante a titolo di Rdc/Pdc è pari a 1.000 euro; la domanda di indennità LD sarà respinta con la motivazione che il soggetto, o un componente il suo nucleo familiare, è percettore di Rdc/Pdc di importo pari o superiore all’indennità LD.

Nell’ipotesi in cui l’ammontare del Rdc/Pdc percepito complessivamente per le mensilità di aprile e maggio sia inferiore a quello delle due indennità mensili previste dalla norma per i lavoratori domestici, si procederà ad integrare il beneficio del Reddito/Pensione di cittadinanza fino all’ammontare dell’indennità LD complessivamente dovuta.

Caso 2

Per le mensilità di aprile e maggio, l’importo spettante a titolo di Rdc/Pdc è pari a 800 euro; in questo caso la domanda per l’indennità LD sarà accolta con integrazione della prestazione Rdc/Pdc pari a 200,00 euro. Tale somma verrà erogata con le modalità e con la tempistica utile di pagamento della prestazione Rdc/Pdc (normalmente entro il mese successivo).

Nell’ipotesi in cui la domanda di Rdc/Pdc non sia in pagamento poiché in stato “evidenza alla sede” per la presenza di un ISEE recante omissioni e/o difformità, ovvero laddove la stessa domanda sia ancora in stato “da istruire”, si procederà ad effettuare il pagamento dell’indennità in parola, tenendo conto delle azioni che devono essere poste in essere in caso di ISEE recante omissioni e/o difformità.

Se al momento dell’istruttoria della domanda di indennità LD, il richiedente non risulta più percettore di Rdc/Pdc, in quanto è successivamente decaduto o è stato revocato dalla prestazione, va comunque tenuto in considerazione quanto sia stato eventualmente percepito per le mensilità di aprile e maggio a titolo di Rdc/Pdc.

In tali ipotesi, pertanto, la domanda per l’indennità LD potrà essere accolta ed erogata con le modalità di pagamento prescelte per la somma residua oppure respinta se l’integrazione non spetta.

Caso 3

Il beneficiario di Rdc/Pdc è decaduto dalla prestazione nel mese di giugno. Tuttavia, per la mensilità di aprile e maggio è stato corrisposto un importo complessivo di 600 euro. In tal caso, la domanda per l’indennità LD è accolta e l’importo erogato è pari al residuo di 400 euro.

L’indennità in favore dei lavoratori domestici non spetta, come specificato in premessa, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

La verifica sulla titolarità di pensioni, diverse dall’assegno ordinario di invalidità, e di rapporti di lavoro a tempo indeterminato diversi dal lavoro domestico, è effettuata direttamente negli archivi dell’Istituto, con riferimento alla situazione che risulti in essere precedentemente alla data del 23 febbraio 2020.


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