Patronato

Agricoli recupero delle prestazioni a sostegno del reddito indebite

Recupero delle prestazioni a sostegno del reddito indebite a seguito di riclassificazione dell’impresa dal settore agricolo ad altro settore

Come precisato nella circolare numero 56 del 23-04-2020, laddove sia stato accertato che il lavoratore dell’impresa riqualificata nel settore non agricolo abbia svolto un’attività lavorativa riconducibile, per quanto premesso, ad attività agricola, tale lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo (OTD e/o OTI) e, pertanto, conserva il diritto alle prestazioni previdenziali, già corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo.

Nel caso, invece, in cui, con la riqualificazione dell’azienda venga anche accertato che l’attività di lavoro svolta dal dipendente – già denunciato quale lavoratore agricolo – non rientri tra quelle identificabili quali agricole ai sensi del già richiamato articolo 6 della L. n. 92/1979, al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura e conseguente aggiornamento della posizione assicurativa corrisponde anche la perdita della qualificazione di lavoratore agricolo e del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito specifiche di tale settore, che siano già state eventualmente erogate (indennità di disoccupazione, assegno per il nucleo familiare, indennità di malattia, indennità di maternità).

Tali prestazioni – parzialmente o totalmente indebite – debbono essere, pertanto, riesaminate per la quantificazione dell’importo non dovuto, il quale deve essere acquisito in procedura Recupero Indebiti per l’accertamento del credito dell’Istituto e la successiva notifica all’interessato.

Non trattandosi di un “indebito di condotta”, l’acquisizione in procedura RI e la successiva gestione dell’azione di recupero deve seguire le modalità ordinarie già in uso, non dovendosi utilizzare, quindi, la funzione “Recupero PSR con AVA” realizzata per l’acquisizione e la gestione degli indebiti derivanti da disconoscimento di rapporti di lavoro fittizio con emissione dell’avviso di addebito.

Per quanto riguarda, in particolare, le indennità di disoccupazione agricola, laddove le stesse siano risultate totalmente indebite a seguito del predetto nuovo inquadramento del lavoratore nel settore non agricolo, nel caso in cui, per il singolo lavoratore, dovessero sussistere i requisiti sostanziali e formali, può essere eventualmente riconosciuta l’indennità di disoccupazione non agricola (NASpI), con compensazione di quanto già corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione agricola.

Tuttavia, la trasformazione delle domande di prestazione (da disoccupazione agricola a NASpI) può avvenire solo su apposita istanza dell’interessato e solo nel caso in cui le domande di indennità di disoccupazione agricola risultino presentate nel rispetto dei termini legislativamente previsti anche per le domande di indennità di disoccupazione NASpI (cfr. messaggio 31 luglio 2018, n. 3058).


Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse