Art.20 Decreto-Legge “Aprile”
Art. 20
(Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza)
1. In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall’emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del beneficio previsto dal decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, i requisiti di accesso sono così modificati:
a) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b):
1) la soglia del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al numero 1) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro;
2) la soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero 2), è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000;
3) la soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero 3) è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti;
b) con riferimento al godimento di beni durevoli, il requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), non opera.
2. I criteri di accesso al reddito di cittadinanza, come temporaneamente modificati al comma 1, rilevano solo in relazione all’attribuzione dei ratei mensili spettanti sino al 31 dicembre 2020. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previgenti, il beneficio continua ad essere riconosciuto nelle modalità di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4.
3. Nei casi di cui al comma 1, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lett. b), n. 4, dell’articolo 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato sino ad un massimo di 2,3.