Congedo straordinario (assistenza ai disabili) l.104/92 art. 3 comma 3
Congedo straordinario (assistenza ai disabili) di 2 anni
Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità solo ed esclusivamente in situazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/1992. Per i dipendenti pubblici va richiesto previa documentazione alla propria segreteria.
Ai fini della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione e il congedo può essere fruito fino a un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa per ciascuna persona portatrice di handicap (art.3, comma 3), tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà mai comunque superare i due anni nell’arco della propria vita lavorativa.
Il beneficio è frazionabile anche a giorni. Perché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche, come per tutte le tipologie di congedi pagati dall’INPS, è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione.
Se il congedo viene frazionato in giorni, ai fini del computo del periodo massimo previsto, l’anno si considera per i canonici 365 giorni.
Il congedo straordinario e i permessi retribuiti (3gg l.104) per assistere familiari disabili (sempre e solo art.3, comma 3) non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità e solamente per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.
Durante i periodi di congedo straordinario spetta un’indennità corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente.
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto. Nel caso di congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG ad orario ridotto) l’indennità va calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo. In caso di sottoscrizione di un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro, l’indennità per congedo straordinario deve essere parametrata all’ultima retribuzione percepita, decurtata del contributo statale previsto per i contratti di solidarietà. Se il congedo è richiesto per periodi frazionati, l’indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale.
L’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. L’indennità è pagata direttamente dall’INPS agli operai agricoli e ai lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.
COSE DA SAPERE
Spetta a:
- il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente“;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi, i parenti o affini entro il terzo grado conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. In tale caso, ai fini della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto ed a conservarla per tutta la durata dello stesso;
PARENTELA e AFFINITA’ | TIPOLOGIA |
Parenti di 1° | genitori, figli; |
Parenti di 2° | nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; |
Affini di 1° | suocero/a, nuora, genero; |
Affini di 2° | cognati; |
Parenti di 3° | zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; |
Affini di 3° | zii acquisiti, nipoti acquisiti |
Sono esclusi dal richiedere il congedo straordinario:
- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori agricoli giornalieri;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori parasubordinati;
- i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
Requisisti sanitari:
- i lavoratori devono essere in stato di disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992);
- la disabilità in situazione di gravità deve essere riconosciuta su accertamento della competente Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009), approvato in via definitiva dall’INPS;
- nel caso di portatori di sindrome di Down la disabilità in situazione di gravità può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del “cariotipo”. La documentazione va presentata in originale, o in copia autentica, direttamente allo sportello (in busta chiusa) oppure spedita a mezzo raccomandata. Sulla busta è utile riportare il numero di protocollo e la seguente dicitura “documentazione domanda di legge 104/92 – certificazione medico sanitaria“;
Requisiti amministrativi:
- i familiari da assistere, inoltre, non devono essere ricoverati a tempo pieno, con eccezione dei casi sotto riportati:
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori;
- Il diritto alla fruizione del congedo straordinario da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa, pur premettendo che la necessità o meno dell’assistenza è da valutarsi caso per caso da parte del datore di lavoro;
In caso di certificazione provvisoria:
- la Commissione Medica Integrata ASL/INPS, previa richiesta motivata dell’interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita (art. 25, comma, 4, L. 114/2014). Tale certificato è immediatamente efficace;
- nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92) entro 45 giorni dalla presentazione della domanda alla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009), l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. Inps n. 32/2006). La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (circ. Inps n. 32/2006, punto 2). La richiesta di permessi retribuiti non può essere accolta prima che siano trascorsi 45 giorni dalla data della richiesta per il riconoscimento della disabilità in situazione di gravità. In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009) (infatti l’accertamento della disabilità dei malati oncologici subisce un iter accelerato – legge 80/2006 – messaggio Hermes n. 8151/2007;
- la certificazione provvisoria potrà essere utilizzata fino all’accertamento definitivo. Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità in situazione di gravità si procederà al recupero del beneficio fruito;
- in caso di patologie oncologiche, la certificazione provvisoria è valida dopo 15 giorni dalla domanda presentata alla commissione medica integrata e avrà efficacia fino all’accertamento definitivo;
- è possibile fruire del congedo anche nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione. Per poter fruire del congedo anche in tale periodo il lavoratore dovrà presentare una nuova domanda;
Casi particolari:
- il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione;
- qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero del beneficio fruito;
- ai fini del diritto a richiedere la fruizione del congedo straordinario da parte di soggetti diversi dal coniuge, l’età avanzata non può essere considerata una “fattispecie presuntiva di uno stato invalidante”;
con msg. n. 14206/2013 l’INPS precisa che l’indennità di congedo straordinario, non configurandosi come reddito da lavoro, è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità (cat. io);