Permessi giornalieri 3gg l.104
Permessi giornalieri 3gg l.104
Permessi giornalieri 3gg l.104 (ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi
Solo ed esclusivamente, per tutte le persone in possesso di un verbale di invalidità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992, si può far domanda all’INPS per i 3 giorni di permesso mensili, per l’assistenza al disabile o quando è lo stesso lavoratore disabile a chiederlo per se stesso può inoltre usufruire in alternativa dei permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
- disabili in situazione di gravità;
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (articolo 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il terzo grado di familiari disabili in situazione di gravità.
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (articolo 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
I permessi non spettano a:
- i lavoratori a domicilio;
- gli addetti ai lavoro domestici e familiari;
- i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori parasubordinati;
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione.
Dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e il richiedente i permessi dovrà comunicare entro 30 giorni dal cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nella domanda.
La persona da assistere non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Solo nel caso in cui la persona disabile da assistere si trovi in uno dei casi seguenti sarà possibile accedervi:
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza;
I giorni di permesso non usufruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi. Nel caso in cui il richiedente abbia un rapporto di lavoro part time di tipo verticale, le giornate di permesso mensile vengono proporzionalmente ridotte. Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona disabile in situazione di gravità residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto alla residenza del disabile, dovrà attestare al proprio datore di lavoro con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
I permessi possono essere richiesti solo per periodi successivi alla presentazione della domanda.
È obbligatorio che il richiedente comunichi tempestivamente (entro 30 giorni) le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni dichiarate in questo modulo e in particolare:
- il ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità;
- la revisione del giudizio di gravità della situazione di disabilità da parte della competente Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009) o comunque la cessazione della validità del riconoscimento della disabilità in situazione di gravità;
- le modifiche ai periodi di permesso richiesti;
- eventuale decesso del disabile in situazione di gravità;
COSE DA SAPERE
Le categorie e le richieste:
PERMESSI RETRIBUITI PER GRAVE INFERMITÀ
| FAMILIARI DA ASSISTERE | LAVORATORE DISABILE |
| 3 giorni di permesso mensili | 3 giorni di permesso mensile |
| Prolungamento del congedo parentale | |
| Permessi orari retribuiti | Permessi orari retribuiti |
Assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità art. 33, comma 3 della legge 104/1992, art. 33 del d.lgs. 151/2001 e art. 42, comma 1 del d.lgs 151/2001:
- i permessi spettano ai genitori, anche adottivi o affidatari, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), ai parenti o agli affini entro il secondo grado, purché abbiano un rapporto di lavoro dipendente in corso coperto da assicurazione INPS per le prestazioni di maternità.
I permessi possono essere usufruiti da parenti o affini di terzo grado soltanto qualora uno dei genitori o il coniuge o parte dell’unione civile o convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- i permessi possono essere usufruiti da un solo lavoratore per assistere la stessa persona; l’unica eccezione riguarda i genitori che possono fruire dei permessi per assistere lo stesso figlio anche alternativamente sempre nel limite dei tre giorni per disabile in situazione di gravità;
Part-time orizzontale
Chi ha un contratto di lavoro in regime di part-time orizzontale, cioè chi lavora tutti i giorni, ma per un numero di ore inferiori all’orario giornaliero ordinario, ha ugualmente diritto a 3 giorni di permesso al mese, per l’assistenza di familiari disabili.
In relazione a ogni giornata, tuttavia, le ore di permesso spettanti sono di meno, così come risultano di meno le ore lavorate: questa non è una discriminazione, considerando che il diritto ai permessi retribuiti non viene tolto, ma viene riproporzionato in base alla quantità del lavoro prestato.
In pratica, se il lavoratore presta servizio per tutte le giornate lavorative della settimana, ma per un numero minore di ore giornaliere, ad esempio per 4 ore al giorno, le 3 giornate di permessi 104 gli sono comunque riconosciute: si tratta, però, di 3 giornate da 4 ore, quindi ad orario ridotto.
Part-time verticale
Per i dipendenti con un contratto part-time verticale con attività lavorativa (ad orario pieno o ridotto, ossia che lavorano per un numero limitato di giornate) limitata ad alcuni giorni del mese, sia in caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con un periodo di integrazione salariale, difatti, il numero dei giorni di permesso spettanti deve essere ridimensionato proporzionalmente.
Il risultato numerico viene arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore, a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore (come specificato nel messaggio Inps n. 26411/2009).
Per calcolare quante sono le giornate di permesso retribuito per assistenza disabili spettanti nel mese, nel dettaglio, bisogna procedere con la seguente proporzione:
giorni di permesso spettanti: numero dei giorni di lavoro effettivi= 3 giorni di permesso teorici: giorni lavorativi.
Se, ad esempio, un lavoratore in part time verticale presta servizio per 10 giornate mensili, su un totale di 24 giorni lavorativi teoricamente eseguibili, il calcolo da svolgere è:
x:10 = 3 :24
Perciò:
x = 30:24;
x = 1,25 giorni di permesso, che devono essere arrotondati per difetto a 1, in quanto la frazione è inferiore a 0,50.
Nel mese considerato spetta quindi un solo giorno di permesso.
Ci sono delle ipotesi, però, in cui, nonostante il contratto di part-time verticale, i permessi 104 non devono essere ridotti.
Nello specifico, se il dipendente presta servizio per oltre la metà delle giornate lavorative settimanali, per esempio se lavora almeno 4 giorni su 6, i 3 giorni di permesso 104 spettano per intero: la spettanza per intero ha lo scopo di riconoscere, come chiarito dalla Cassazione, l’importanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile.
Cosa spetta ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di 3 anni:
- i tre giorni di permesso mensili;
- prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito, per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del periodo di congedo parentale ordinario, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino; I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
- permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore. Per tali permessi spetta un’indennità corrispondente all’intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permessi;
Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall’ ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa:
- i tre giorni di permesso mensili;
- il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto;
Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall’ ingresso in famiglia del minore spettano:
- i tre giorni di permesso mensili;
Al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità, ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore spettano:
- tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore, coperti da un’indennità corrispondente all’intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permesso;
I caso particolari:
- Se il dipendente è assunto nel corso del mese, ad esempio il giorno 20, i giorni di permesso spettanti devono essere ridotti, come chiarito dall’Inps e dal ministero del Lavoro (Circolare Inps n.128/2003; ministero del Lavoro, Risposta ad Interpello n.24/2012). In questi casi, i 3 giorni di permesso mensili devono essere riproporzionati in ragione di una giornata ogni 10 giorni di assistenza continuativa.
- la certificazione provvisoria potrà essere utilizzata fino all’accertamento definitivo. Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità in situazione di gravità si procederà al recupero del beneficio fruito;
- un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può essere assistito da altro soggetto lavoratore. I giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate;
- un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può fruire anche di permessi per assistere altri familiari disabili gravi, senza necessità di acquisire il parere medico legale;
- i lavoratori per i quali l’indennità è anticipata dal datore di lavoro possono continuare a fruire dei tre giorni di permesso mensili, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare una nuova domanda;
- possono fruire del prolungamento del congedo parentale e dei permessi orari retribuiti, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, soltanto presentando una nuova domanda;
- i lavoratori per i quali l’INPS provvede al pagamento diretto dell’indennità, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, devono presentare una nuova domanda per poter fruire di tutte le prestazioni in argomento, compresi i tre giorni di permesso mensili;
Permessi per lavoratore disabile in situazione di gravita’ art. 33, comma 6 della legge 104/1992 :
- i permessi spettano ai lavoratori disabili in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992, purché abbiano un rapporto di lavoro dipendente in corso coperto da assicurazione Inps per le prestazioni di maternità. Per i lavoratori agricoli a contratto stagionale i permessi possono essere riconosciuti solo se la durata del contratto è pari almeno ad un mese con previsione di attività lavorativa per 6 giorni a settimana (o 5 in caso di settimana corta).
Sono esclusi i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici;
Cosa spetta al lavoratore disabile in situazione di gravità:
- tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore, coperti da un’indennità corrispondente all’intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permesso;
in alternativa
- permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro : 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore;
I casi particolari:
- i lavoratori per i quali l’indennità è anticipata dal datore di lavoro possono fruire delle prestazioni in argomento, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare una nuova domanda.
- i lavoratori per i quali l’INPS provvede al pagamento diretto dell’indennità possono fruire delle prestazioni in argomento, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, soltanto presentando una nuova domanda.
Messaggio Inps n.3114 del 07-08-2018
Circolare Inps n.155 del 03/12/2010
Messaggio Inps n.26411 del 18-11-2009