FISA Fondo di Assistenza Sanitaria per i Lavoratori Agricoli e Florovivaisti
Fondo sanitario integrativo di categoria per i lavoratori dell’agricoltura
Il Fondo che ha sede a Roma, in Via Flavia 3, ha lo scopo di assicurare agli operai agricoli e florovivaisti ed ai loro familiari un sistema mutualistico integrativo del Servizio Sanitario Nazionale nonché forme di tutela infortunistica ed assistenziale volte a garantire una adeguata tutela negli stati di bisogno dei propri assistiti.
Modulistica FISA
Prestazioni COVID-19
Sono iscritti al Fondo:
- gli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato e determinato di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- tutti coloro che operano nell’ambito del lavoro agricolo la cui richiesta di iscrizione sia accolta, in via convenzionale, con delibera del Comitato di Gestione del Fondo.
Familiari aventi diritto alle prestazioni
Il Fondo eroga le prestazioni sanitarie previste dal seguente regolamento anche agli appartenenti al nucleo familiare dell’iscritto.
Per nucleo familiare si intende coniuge, convivente “more uxorio”, e figli fino a 26 anni purché risultanti dallo stato di famiglia dell’iscritto e le persone per le quali lo stesso avrebbe diritto agli assegni familiari.
La composizione del nucleo familiare dell’iscritto deve essere dichiarata all’atto della richiesta di prestazioni e certificata con l’esibizione del certificato di stato di famiglia.
Il diritto dei familiari dell’iscritto ad ottenere le prestazioni sorge, rimane in essere e cessa con quello dell’iscritto medesimo.
La presente assicurazione è operante in caso di malattia e in caso di infortunio per le spese sostenute dall’iscritto relative alle seguenti prestazioni:
- ricovero in istituto di cura con e senza intervento chirurgico;
- indennità per parto non cesareo;
- intervento chirurgico ambulatoriale per dermatologia e per oculistica;
- day-hospital chirurgico;
- day hospital medico e prestazioni terapeutiche ambulatoriali in entrambi i casi esclusivamente per cure oncologiche e per dialisi;
- alta specializzazione;
- visite specialistiche (garanzia operante per il solo iscritto);
- esami del sangue (garanzia operante per il solo iscritto);
- trattamenti fisioterapici riabilitativi conseguenti a infortunio e a specifiche patologie (garanzia operante per il solo iscritto);
- fisioterapia e riabilitazione in regime di ospedalizzazione domiciliare;
- protesi ortopediche e acustiche;
- cure dentarie da infortunio;
- garanzia per stati di non autosufficienza (garanzia operante per il solo iscritto);
- garanzia infortuni lavorativi (garanzia operante per il solo iscritto);
Ricovero in istituto di cura con e senza intervento chirurgico
(per gli iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate lavorate superiore a 50 e per i tempi indeterminati)
Il Fondo rimborsa le spese per le seguenti prestazioni:
a. Pre-ricovero
- Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 90 giorni precedenti l’inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero.
b. Intervento chirurgico
- Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento (risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi.
c. Assistenza medica, medicinali, cure
- Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, trattamenti fisioterapici e riabilitativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero.
d. Rette di degenza
- Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie.
e. Accompagnatore
- Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di cura o in struttura alberghiera nel limite di € 52,00 al giorno.
f. Post-ricovero
- Esami, accertamenti diagnostici, visite specialistiche e trattamenti fisioterapici effettuati nei 90 giorni successivi l’inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero.
Dal 1/1/2020 il periodo viene esteso a 120 giorni successivi all’inizio del ricovero. La garanzia “Ricovero senza intervento chirurgico” è operante qualora la degenza continuativa sia pari o superiore ad un numero di 4 pernottamenti. Si precisa che a partire dal 1.1.2019 tale limite non si applica ai ricoveri medici nei quali vengano eseguite biopsie o chemioterpia.
Day-hospital chirurgico
Nel caso di day-hospital chirurgico, il Fondo rimborsa le spese per le prestazioni previste “Ricovero in Istituto di cura con e senza intervento chirurgico” con i relativi limiti in esso indicati o in assenza di spese la diaria giornaliera per un massimo di 50 giorni per anno assicurativo e per persona.
Day-hospital medico e prestazioni terapeutiche ambulatoriali in entrambi i casi esclusivamente per cure oncologiche, per dialisi e biopsie
Nel caso in cui l’iscritto effettui le seguenti terapie:
• chemioterapia;
• cobaltoterapia;
• radioterapia;
• dialisi;
• biopsie;
in regime di day-hospital o in regime ambulatoriale, il Fondo rimborsa le spese per le prestazioni previste “Ricovero in Istituto di cura con e senza intervento chirurgico” lett. a) “Pre-ricovero”, c)”Assistenza medica, medicinali, cure, d) “Rette di degenza”, f) “Post-ricovero”, o in assenza di spese la diaria giornaliera per un massimo di 50 giorni per anno assicurativo e per persona. L’indennità viene corrisposta anche nei casi in cui le terapie vengono effettuate in regime ambulatoriale.
Parrucca per pazienti oncologici dal 1.1.2019
Nel caso di alopecia a seguito di trattamenti radio/chemioterapici in corso, eseguiti in ricovero o in ambulatorio, viene previsto il rimborso per l’acquisto di una parrucca. L’importo massimo garantito corrisponde a € 500,00.
Intervento chirurgico ambulatoriale per dermatologia e per oculistica
Nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale conseguente a patologie dermatologiche e oculistiche, il Fondo rimborsa le spese per le prestazioni previste “Ricovero in Istituto di cura con e senza intervento chirurgico” lett. a) “Pre-ricovero”, b) “Intervento chirurgico, c) “Assistenza medica, medicinali, cure”, f) “Post-ricovero”.
N.B.
- In caso di interventi ambulatoriali per prestazioni di dermatologia la garanzia opererà in presenza di situazioni patologiche refertate dallo specialista che esegue la prestazione (es. esame istologico per i nei, etc.)
- In caso di intervento per la correzione della miopia tramite metodica laser, la garanzia opererà in presenza di un difetto della capacità visiva risultante dallo specchietto dell’oculista il quale dovrà riportare l’indicazione del numero delle diottrie.
Trasporto in ambulanza
Il Fondo rimborsa le spese di trasporto dell’Assicurato all’Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e di rientro alla propria abitazione.
Rimborso spese funerarie
Nel caso di decesso conseguente a ricovero o a infortunio sul lavoro, il Fondo rimborsa le spese per il trasporto della salma dall’Istituto di cura al luogo della tumulazione e le spese funerarie relative nel limite di € 3.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare (dal 01/01/2019 le spese vengono rimborsate anche qualora il decesso sia avvenuto entro 20 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura).
Indennità per parto non cesareo (per gli iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate lavorate superiore a 25 e per i tempi indeterminati)
In caso di parto non cesareo, il Fondo eroga un’indennità giornaliera qualora la durata della degenza sia superiore ad un pernottamento.
La somma giornaliera corrisposta è pari ai seguenti importi:
a) € 60,00 per gli iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate lavorative superiore a 100 e per i tempi indeterminati;
b) € 40,00 per gli iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate lavorative comprese tra 25 e 100.
L’indennità viene erogata per un massimo di 50 giorni per anno assicurativo e per persona.
Massimali assicurati
I massimali assicurati per anno assicurativo e per nucleo familiare corrispondono a:
c) € 12.000,00 per gli iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate lavorative superiore a 100 e per i tempi indeterminati;
d) € 7.000,00 per gli iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate lavorative comprese tra 51 e 100.
Nel caso di “Grandi Interventi Chirurgici”, di cui all’elenco allegato, i massimali sopraindicati si intendono raddoppiati.
Modalità di liquidazione
Nel caso di utilizzo in forma diretta del Servizio Sanitario Nazionale o di strutture da esso accreditate, le spese o le eccedenze di spese rimaste a carico dell’iscritto verranno rimborsate integralmente (nei limiti dei massimali di cui “Massimali assicurati”).
Nel caso in cui l’iscritto si avvalga di un Istituto non accreditato dal Servizio
Sanitario Nazionale o in caso di attività extramuraria in strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le spese effettivamente sostenute e documentate verranno rimborsate nella misura dell’80%.
Nel caso di ricovero in istituto di cura privato non verrà corrisposta l’indennità giornaliera.
Lo scoperto sopraindicato non viene applicato nel caso di “Grandi Interventi Chirurgici”.
Indennità sostitutiva
Qualora le spese per il ricovero siano totalmente a carico del S.S.N. e non venga quindi richiesto alcun rimborso per il ricovero stesso, il Fondo eroga un’indennità giornaliera per un massimo di 50 giorni per anno assicurativo e per persona.
La somma giornaliera corrisposta è pari ai seguenti importi:
a) € 60,00 per gli iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate lavorative superiore a 100 e per i tempi indeterminati;
b) € 40,00 per gli iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate lavorative comprese tra 25 e 100.
Contestualmente all’indennità sopraindicata, l’iscritto potrà richiedere il rimborso delle spese “Ricovero in Istituto di cura” a) ”Pre-ricovero” e f) ”Post-ricovero” per un importo massimo di € 1.000 per anno
assicurativo e per persona.
Nel caso di ricovero senza intervento chirurgico (ad eccezione dei ricoveri medici nei quali vengono eseguite biopsie o chemioterapie) l’indennità viene corrisposta qualora la degenza continuativa sia pari o superiore ai quattro pernottamenti. In questo caso l’indennità viene erogata a partire dal primo pernottamento.