Patronato

Inarcassa, il cumulo pensionistico

10 Dicembre 2019 -

Inarcassa, il cumulo pensionistico

Il cumulo pensionistico [Legge n. 228/2012 come modificata dalla Legge n. 232/2016, art.1, co.195-198] è un istituto normativo, esteso anche ai liberi professionisti a partire dal 1 °gennaio 2017, che si aggiunge alla ricongiunzione e alla totalizzazione per valorizzare la contribuzione accreditata in più istituti di previdenza obbligatoria.

La norma consente la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a carico dell’interessato, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo.

Ai fini del diritto a pensione (accertamento dell’anzianità minima) si considerano i soli periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali. Ai fini del calcolo della quota di pensione, invece, sono utili tutti i periodi assicurativi ivi compresi quelli coincidenti.

Il cumulo è completamente gratuito e costituisce una alternativa alla ricongiunzione (Legge 45/1990) contributiva o retributiva e alla totalizzazione (D.Lgs.42/2006) dei periodi assicurativi.

DESTINATARI


Il cumulo contributivo
è esercitabile dai liberi professionisti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (INPS, GS INPS, altre Casse Professionali,..) per inabilità, vecchiaia e superstiti.

Il cumulo deve interessare tutti i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative al fine di conseguire un’unica pensione (impossibilità di cumulo parziale).

Il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse interessate.

L’assicurato non può chiedere la pensione in cumulo se risulti già titolare di un trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate.


LE PENSIONI IN REGIME DI CUMULO


Le prestazioni conseguibili mediante il cumulo contributivo sono:

• Pensione di vecchiaia

Si consegue al perfezionamento dei requisiti di età e anzianità contributiva più elevati tra quelli previsti da tutte le gestioni interessate al cumulo, nonché gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro, ove prevista).

Per gli iscritti ad Inarcassa i requisiti sono quelli previsti dalla :

Tabella I del Regolamento Generale di Previdenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti ad Inarcassa occorrono 66 anni e 3 mesi di età e 33 anni di iscrizione e contribuzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 per gli iscritti ad Inarcassa occorrono 66 anni e 3 mesi di età e 33 anni e 6 mesi di iscrizione e contribuzione.

Tali requisiti vanno confrontati con quelli delle gestioni del sistema pubblico dell’Inps e degli altri enti interessati per stabilire l’età di accesso al pensionamento.

Tali requisiti vanno confrontati con quelli delle gestioni del sistema pubblico dell’Inps e degli altri enti interessati per stabilire l’età di accesso al pensionamento.

Nel sistema pubblico i requisiti sono differenziati per sesso e categoria lavorativa (vedi pensione di vecchiaia Inps).

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

• Pensione anticipata

Dal 1° gennaio 2019 la pensione anticipata si consegue al perfezionamento di una anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con una finestra di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (art.15 D.L.28/01/2019 n.4) per la decorrenza. Ciò vale a prescindere dall’età anagrafica, nonché dagli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro o la cancellazione dall’albo professionale ove prevista). Inarcassa per la pensione anticipata in cumulo non prevede la cancellazione dall’albo professionale.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo alla effettiva maturazione del diritto (requisito anzianità+finestra). Se la domanda è successiva alla finestra di tre mesi la data di domanda viene assunta come data maturazione del diritto.

• Pensione di inabilità

Si consegue in presenza dei requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento dell’evento inabilitante (per Inarcassa occorrono 2 anni di anzianità contributiva minima e l’iscrizione al momento della domanda; si prescinde dall’anzianità minima quando l’inabilità è causata da infortunio). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

• Pensione indiretta

Si consegue in presenza dei requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento del decesso (per Inarcassa occorrono almeno due anni di anzianità contributiva minima ma si prescinde dall’anzianità minima quando il decesso è causato da infortunio). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.

La pensione indiretta spetta al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile ed ai figli, legittimi o equiparati, minorenni (ai figli minori sono equiparati i maggiorenni studenti entro il 21° anno di età, se iscritti a scuola media superiore, ovvero 26° anno di età se iscritti a corsi universitario) o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.

Non sono erogabili in regime di cumulo le pensioni di invalidità.

LA DOMANDA

Il cumulo dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda dell’interessato all’ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l’ultima contribuzione.

L’associato iscritto può presentare domanda ad Inarcassa a partire dai 60 giorni precedenti la maturazione dei requisiti, dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) – nella sezione “Domande e certificati > Domande”.

La domanda dovrà contenere le indicazioni relative a tutti gli Enti presso i quali il professionista è stato iscritto. Inarcassa (che diventa in questo caso “Ente istruttore” in quanto che riceve la domanda) avvia il procedimento contattando gli Enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell’interessato.

Una volta ricevuta la comunicazione da parte degli altri Enti relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, Inarcassa verificherà la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

COME SI CALCOLA

L’importo della pensione è composto dalla somma dei pro-quota calcolate dagli enti interessati. Ciascuna gestione determinerà il trattamento di propria competenza in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione e contribuzione secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.

Ai fini della misura della pensione sono utili anche i periodi assicurativi coincidenti con altre gestioni previdenziali.

La quota della pensione Inarcassa è determinata :

LA LIQUIDAZIONE

La pensione in cumulo costituisce un unico trattamento il cui pagamento è effettuato dall’INPS (anche se la domanda è stata presentata ad altro ente previdenziale), ma l’onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote.

REQUISITI PER IL DIRITTO
ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

Anno maturazione requisiti Età minima Anzianità contributiva minima
2012 65 anni 30 anni
2013 65 anni 30 anni
2014 65 anni e 3 mesi 30 anni e 6 mesi
2015 65 anni e 6 mesi 31 anni
2016 65 anni e 9 mesi 31 anni e 6 mesi
2017 66 anni 32 anni
2018 66 anni 32 anni e 6 mesi
2019 66 anni e 3 mesi 33 anni
2020* 66 anni e 3 mesi 33 anni e 6 mesi
2021* 66 anni e 3 mesi 34 anni
2022* 66 anni e 3 mesi 34 anni e 6 mesi
2023* 66 anni e 3 mesi 35 anni

(*) Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Scegli e resta informato sulle notizie di cui hai bisogno

Area di interesse