Indennità di degenza ospedaliera Gestione Separata

Indennità di degenza ospedaliera Gestione Separata
E’ una prestazione previdenziale dovuta per eventi morbosi che determinano una degenza ospedaliera (circolare n. 147 del 23 luglio 2001).
Il termine prescrizionale per l’erogazione della prestazione è pari ad un anno.
A CHI SPETTA
- La prestazione è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla gestione separata, tenuti a versare l’aliquota contributiva piena (comprensiva dello 0,72%) dovuta per i soggetti non iscritti presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni.
REQUISITI ESSENZIALI
Per richiedere la prestazione è necessario:
- che risulti accreditato, nei dodici mesi precedenti la data iniziale del ricovero, almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione Separata per gli eventi insorti a decorrere dal 5.09.2019 – data di entrata in vigore del D.L. n. 101 del 3.09.2019.
Per gli eventi insorti prima del 5.09.2019, il requisito contributivo minimo richiesto è di tre mensilità nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;
- che il reddito individuale del lavoratore, assoggettato a contributo presso la predetta Gestione, nell’anno solare precedente l’inizio dell’evento, non sia superiore al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente per legge.
COSA SPETTA
L’indennità spetta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, per tutte le giornate di ricovero (compresi i festivi e il giorno delle dimissioni) presso strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) oppure presso strutture estere dallo stesso autorizzate o riconosciute.
CALCOLO DELL’INDENNITA’
Per gli eventi insorti a decorrere dal 5.09.2019, la misura della indennità per degenza ospedaliera è stata rivista in aumento (D.L. n. 101 del 3.09.2019) e viene calcolata applicando le seguenti percentuali – diverse a seconda del numero di mesi di contribuzione accreditati al lavoratore – all’importo ottenuto dividendo il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della degenza per 365:
- 16% dell’importo ottenuto se, nei 12 mesi precedenti l’inizio del ricovero, risultano accreditati da 1 a 4 mesi di contribuzione;
- 24% dell’importo ottenuto se, nei 12 mesi precedenti l’inizio del ricovero, risultano accreditati da 5 a 8 mesi di contribuzione;
- 32% dell’importo ottenuto se, nei 12 mesi precedenti l’inizio del ricovero, risultano accreditati da 9 a 12 mesi di contribuzione.
Per gli eventi insorti prima del 5.09.2019, si continuano ad applicare le norme di cui al Decreto Ministeriale 12 gennaio 2001 e le percentuali da applicare all’importo, ottenuto dividendo il massimale contributivo annuale per 365, sono:
- 8% dell’importo ottenuto se, nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento, risultano accreditati da 3 a 4 mesi di contribuzione;
- 12% dell’importo ottenuto se, nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento, risultano accreditati da 5 a 8 mesi di contribuzione;
- 16% dell’importo ottenuto se, nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento, risultano accreditati da 9 a 12 mesi di contribuzione.
Il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda:
- bonifico presso l’ufficio postale
- accredito.
Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori al limite previsto dalla normativa vigente.
La somma potra’ essere riscossa avvalendosi delle altre modalita’ in uso (accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN nominativi ed intestati al legittimo beneficiario).
A partire dal 10 aprile 2020, per tutte le prestazioni erogate dall’Istituto con accredito in conto corrente bancario o postale, su libretto postale dotato di IBAN o su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN non è più necessaria la compilazione e trasmissione del modello SR163.
DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Per ottenere l’indennità di degenza ospedaliera, il lavoratore deve farsi rilasciare copia del certificato telematico di degenza ospedaliera dalla Struttura sanitaria, la quale provvede a trasmetterlo telematicamente all’Inps. Qualora la suddetta trasmissione non sia possibile, il lavoratore stesso deve, entro il termine prescrizionale di un anno dalla data dell’evento, presentare o inviare il certificato di dimissioni ospedaliere all’Inps. L’attestato (copia del certificato senza diagnosi) deve essere inviato, a cura del lavoratore, al committente. Se trattasi di certificazione medica trasmessa telematicamente all’Inps da parte della Struttura sanitaria il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio. Nel caso di ricoveri in Strutture estere, il lavoratore dovrà presentare anche copia dell’autorizzazione preventiva del S.S.N. ovvero del rimborso effettuato da parte dello stesso (circ. n. 147/2001).
LA DOMANDA
La domanda per l’erogazione della prestazione deve essere inoltrata a cura del lavoratore entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera. Il lavoratore in possesso di PIN dispositivo può inviare direttamente la richiesta on line collegandosi al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) oppure tramite il contact center multicanale (numero verde 803 164; numero con tariffa a carico dell’utente 06164164). L’invio on line può essere effettuato anche tramite i patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
E’ prevista la seguente documentazione da allegare – al fine di velocizzare il pagamento della prestazione:
- per i collaboratori a progetto e coordinati e continuativi: copia delle dichiarazioni fiscali e delle dichiarazioni del committente che attestano i compensi percepiti e la contribuzione accreditata e versata;
- per i professionisti e per gli associati in partecipazione, copia delle ricevute dei versamenti contributivi effettuati.
La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica. L’eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all’istruttoria va presentata in originale, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata avendo cura di riportare sulla busta, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, il numero di protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di degenza ospedaliera – certificazione medico sanitaria”.