Lavoro

Indennità di malattia Gestione Separata

Indennità di malattia Gestione Separata

Indennità di malattia Gestione Separata

E’ una prestazione previdenziale dovuta per eventi morbosi che determinano una momentanea incapacità lavorativa. Presupposto per il diritto alla prestazione è la sussistenza dell’attività lavorativa al momento dell’evento e l’effettiva astensione dal lavoro durante tutto il periodo indennizzato (circolari n. 76 del 16 aprile 2007 e n. 77 del 13 maggio 2013).

Il termine prescrizionale per l’erogazione della prestazione è pari ad un anno.

A CHI SPETTA

  • La prestazione è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, tenuti a versare l’aliquota contributiva piena (comprensiva dello 0,72%) dovuta per i soggetti non iscritti presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni.

REQUISITI ESSENZIALI

Per richiedere la prestazione è necessario:

  • che risulti accreditato, nei dodici mesi precedenti la data iniziale dell’evento, almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione separata, per gli eventi insorti a decorrere dal 5.09.2019 – data di entrata in vigore del D.L. n. 101 del 3.09.2019.
    Per gli eventi insorti prima del 5.09.2019, il requisito contributivo minimo richiesto è di tre mensilità nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento;
  • che il reddito individuale del lavoratore, assoggettato a contributo presso la predetta Gestione, nell’anno solare precedente l’inizio dell’evento, non sia superiore al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente per legge.

COSA SPETTA

L’indennità è riconosciuta per un numero di giorni pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro – ovvero il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento – e, comunque, per un minimo di 20 giorni. Vengono indennizzati solo i periodi di durata superiore a 4 giorni. L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia non sanzionate, comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile.

CALCOLO DELL’INDENNITA’

La misura dell’indennità di malattia è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera.

Per gli eventi insorti a decorrere dal 5.09.2019 la suddetta misura è stata rivista in aumento (D.L. n. 101 del 3.09.2019) e viene calcolata applicando le seguenti percentuali – diverse a seconda del numero di mesi di contribuzione accreditati al lavoratore – all’importo ottenuto dividendo il massimale contributivo annuale per 365:

  • 8% dell’importo ottenuto se, nei 12 mesi precedenti l’inizio del ricovero, risultano accreditati da 1 a 4 mesi di contribuzione;
  • 12% dell’importo ottenuto se, nei 12 mesi precedenti l’inizio del ricovero, risultano accreditati da 5 a 8 mesi di contribuzione;
  • 16% dell’importo ottenuto se, nei 12 mesi precedenti l’inizio del ricovero, risultano accreditati da 9 a 12 mesi di contribuzione.

Per gli eventi insorti prima del 5.09.2019, si continuano ad applicare le norme di cui al Decreto Ministeriale 12 gennaio 2001 e le percentuali da applicare all?importo, ottenuto dividendo il massimale contributivo annuale per 365, sono:

  • 4% dell’importo ottenuto se, nei 12 mesi precedenti l’inizio del ricovero, risultano accreditati da 3 a 4 mesi di contribuzione;
  • 6% dell’importo ottenuto se, nei 12 mesi precedenti l’inizio del ricovero, risultano accreditati da 5 a 8 mesi di contribuzione;
  • 8% dell’importo ottenuto se, nei 12 mesi precedenti l’inizio del ricovero, risultano accreditati da 9 a 12 mesi di contribuzione.

Il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito.

Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori al limite previsto dalla normativa vigente.
La somma può essere riscossa avvalendosi delle altre modalita’ in uso (accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN – nominativi ed intestati al legittimo beneficiario).
A partire dal 10 aprile 2020, per tutte le prestazioni erogate dall’Istituto con accredito in conto corrente bancario o postale, su libretto postale dotato di IBAN o su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN non è più necessaria la compilazione e trasmissione del modello SR163.

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Il lavoratore per ottenere l’indennità di malattia deve recarsi dal medico curante che provvede ad inviare il certificato telematico di malattia all’Inps. Qualora la suddetta trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare il certificato di malattia, redatto in modalità cartacea, all’Inps e l’attestato di malattia al proprio committente.

LA DOMANDA

Ai fini della richiesta della prestazione, è stato predisposto apposito modello telematico di domanda contenente informazioni utili per l’erogazione dell’indennità. Il lavoratore in possesso di PIN dispositivo può inviare quindi la richiesta di prestazione on-line collegandosi al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) oppure tramite il contact center multicanale (numero verde 803 164; numero con tariffa a carico dell’utente 06164164). L’invio on line può essere effettuato anche tramite i patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

E’ prevista la seguente documentazione da allegare – al fine di velocizzare il pagamento della prestazione:

  • per i collaboratori a progetto e coordinati e continuativi: copia del/i contratto/i di lavoro stipulati nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento, copie delle dichiarazioni fiscali e delle dichiarazioni del committente che attestano i compensi percepiti e la contribuzione accreditata e versata;
  • per i professionisti e per gli associati in partecipazione, copia delle ricevute dei versamenti contributivi effettuati.

La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica. L’eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all’istruttoria va presentata in originale, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata avendo cura di riportare sulla busta, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, il numero di protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di malattia – certificazione medico sanitaria”.
Il lavoratore è tenuto ad osservare le fasce di reperibilità, stabilite dalla legge per la generalità dei lavoratori, per l’effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari (10.00-12.00 e 17.00-19.00).


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