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Indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale IND COM

Indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale IND COM

L’indennità commercianti IND COM è una prestazione economica che viene concessa a seguito della cessazione definitiva dell’attività commerciale dei soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

A decorrere dall’anno 2019, disciplinato dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, diventa una misura strutturale, con l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.

L’Inps con la circolare n.4 del 13 gennaio 2020 ha esteso il diritto per accedere alla prestazione anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale nel 2017 e nel 2018 .

Per le domande inviate di indennizzo presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n. 128 dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Per poter inviare la domanda IND COM.

COSE DA SAPERE

Requisiti:

  • al momento della domanda bisogna avere un età di almeno 62 anni per gli uomini e di 57 anni per le donne;

  • essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni (anche non continuativi), in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;

  • aver cessato definitivamente l’attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019;

A chi spetta:

  • ai titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
  • ai titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • agli agenti e ai rappresentanti di commercio;

Decorrenza e importo:

  • l’indennizzo spetta dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
  • viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti;
  • l’importo dell’indennizzo è pari all’importo della pensione minima che attualmente per il 2019 è di € 513,01 mensili;

Casi particolari:

  • il periodo di godimento dell’indennizzo è utile, nell’ambito della Gestione commercianti, ai fini del solo diritto a pensione, non per la misura;
  • i contributi dell’indennità, vengono inseriti e resi visibili nell’estratto conto contributivo dell’assistito, solamente alla fine del godimento dell’ IND COM;

l’indennizzo spetta anche ai commercianti che hanno chiuso definitivamente l’attività nel biennio 2017/18;

  • L’indennizzo, come stabilito dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 207/1996, è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Si ribadisce, pertanto, che il soggetto richiedente non deve svolgere attività lavorativa né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento. In proposito, si precisa che non costituisce causa di incompatibilità la circostanza che il soggetto richiedente la prestazione rivesta la qualifica di “socio accomandante” di una società in accomandita semplice (cfr. la circolare n. 12 del 1 febbraio 2008). Pertanto, la semplice partecipazione agli utili della società senza obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti non impedisce di per sé l’erogazione dell’indennizzo. L’erogazione dell’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario riprenda una qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
  • Cessata l’attività di lavoro che ha determinato la decadenza dell’indennizzo non sarà possibile né rispristinare l’erogazione dello stesso, né presentare una nuova domanda per la medesima attività cessata. In merito ai rapporti tra indennizzo e trattamenti pensionistici diretti, su espressa indicazione ministeriale, la prestazione in argomento è compatibile con l’erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.
  • L’indennizzo non spetta nel caso in cui il richiedente o il beneficiario siano titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia.

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