La cristallizzazione del trattamento minimo
La cristallizzazione del trattamento minimo Inps
L’integrazione al trattamento minimo (Circolare Inps n.85 del 29/04/1988) , della pensione è una risorsa prevista dalla Legge 638/1983 che tutela quei pensionati titolari di pensione diretta ed indiretta a carico dell’Inps, quali i lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e le gestioni sostitutive ed esclusive che hanno un importo dell’assegno pensionistico molto basso.
La particolarità, che prende il nome di “cristallizzazione” del rateo, regolamentata dall’articolo 6, comma 7 della legge 638/1983. La disposizione appena richiamata prevede che l’importo del rateo integrato erogato alla data della cessazione del diritto all’integrazione resti conservato/bloccato sino al suo superamento per effetto dell’applicazione delle disposizioni riguardanti la perequazione automatica delle pensioni. Il pensionato, pur perdendo il diritto all’integrazione, continuerà a percepire l’importo della pensione integrata al momento della cessazione del diritto all’integrazione finché l’importo dell’assegno – a seguito della rivalutazione annua della pensione – non superi il valore dello stesso cristallizzato.
Queste casistiche si verificano nel caso di titolari di pensione diretta integrata al minimo che a seguito della morte del congiunto acquisiscono una pensione ai superstiti. In questi casi, il titolare di pensione integrata al trattamento minimo cristallizzato, dopo la morte del marito, diviene titolare di pensione di reversibilità il cui importo in teoria le farebbe superare il limite annuale per mantenere l’integrazione sulla pensione diretta.
La pensionata però, anche se supera i limiti di reddito, non perderà il beneficio dell’integrazione, poiché la prestazione diretta resterà “cristallizzata” al momento della cessazione del diritto all’integrazione finché l’importo della pensione a calcolo non splafoni il valore dell’assegno cristallizzato.
Diversa situazione, per le pensioni ai superstiti con più titolari (ad esempio la contitolarità per figlio maggiorenne disabile). In questo caso all’uscita di uno dei contitolari la pensione verrà ricalcolata all’origine e se viene superato il limite di reddito non verrà applicato il principio della cristallizzazione.
Per verificare se la propria pensione è cristallizzata è necessario scaricare dal sito INPS il certificato di pensione il quale riporterà la seguente dicitura :
“La pensione è integrata al trattamento minimo cristallizzato in via provvisoria, in attesa della verifica della Sua situazione reddituale.”
Secondo quanto dispone l’articolo 1, comma 16 della legge 335/1995, ai trattamenti liquidati con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo. Pertanto le suddette regole possono trovare applicazione solo nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione nel sistema misto.