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Proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola

Proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese

Con il messaggio numero 1286 del 20-03-2020, si fornisce una prima illustrazione delle disposizioni concernenti la proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola.

Proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL
e di disoccupazione agricola


Il Decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola ha previsto, la proroga dei termini di presentazione delle stesse.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL


In particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Nella ipotesi di presentazione di domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio.


È stata altresì prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni.

La suddetta proroga del termine di presentazione delle domande di indennità NASpI e DISCOLL è prevista per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Si precisa, pertanto, che le prestazioni in argomento spettano a decorrere:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
  • dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

In ragione della previsione di cui al comma 1 del citato articolo 33, pertanto, le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che fossero state, nel frattempo, respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione delle disposizioni normative precedentemente illustrate. Il comma 3 del medesimo articolo 33 del decreto-legge n. 18/2020 stabilisce, inoltre, che sono ampliati di sessanta giorni anche i termini previsti dal decreto legislativo n. 22/2015:

  • per la presentazione delle domande di incentivo all’autoimprenditorialità previsto dall’articolo 8, comma 3;
  • per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 9, commi 2 e 3, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI;
  • per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 10, comma 1, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI;
  • per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 15, comma 12, cui è tenuto il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla DIS-COLL.

In ragione della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 33, le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio.


Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL
che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.

Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020


Per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020.

Il decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 32, dispone la proroga dei termini di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola.

Tale disposizione stabilisce, infatti, che per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato al 1° giugno 2020. Pertanto, le domande di disoccupazione agricola saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020, ferma restando l’ordinaria trattazione di quelle presentate entro il 31 marzo 2020.

Lo slittamento dei termini di presentazione non influisce sulle modalità di definizione delle domande già in uso, poiché la campagna di liquidazione avrà inizio, comunque, non appena saranno disponibili per la liquidazione i dati contributi e retributivi derivanti dalle denunce aziendali.

Nulla cambia rispetto alle indicazioni precedentemente fornite per quanto riguarda la decorrenza degli interessi legali in caso di ritardata liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola.

In particolare, gli interessi legali, laddove spettanti, decorreranno:

  • per le domande presentate entro il 31 marzo 2020, dal 121° giorno successivo alla pubblicazione degli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (31 marzo), secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • per le domande presentate dal 1° aprile 2020 e fino al 1° giugno 2020, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’articolo 1, comma 783, della legge n. 296/2006 citata.

Si precisa, al riguardo, che il suddetto articolo 16 della legge n. 412/1991, come modificato dall’articolo 1, comma 783, della legge n. 296/2006, stabilisce che il decorrere dei termini per la corresponsione degli interessi legali è comunque subordinato alla completezza della domanda.


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