Le Casse dei professionisti
Le Casse dei professionisti
Il D.lgs. n. 509/1994 e il D.lgs. n. 103/1996 hanno concesso alle casse dei professionisti una particolare autonomia normativa. Anche se per molti aspetti omogenei, i singoli regolamenti presentano alcune diversità fra loro, in particolare sull’obbligo contributivo, sulla determinazione delle aliquote contributive e di quelle di rendimento.
Per alcune categorie è richiesto l’obbligo contributivo nella propria cassa d’appartenenza, di norma per tutti quelli iscritti all’albo ma per alcuni è richiesto un ulteriore requisito, costituito dall’esercizio della professione con carattere di continuità.
Richiesta di un reddito minimo soggettato ad Irpef o in alternativa del volume di affari IVA per:
Solo titolarità di partita IVA per:
- Ingegneri;
- Architetti;
- Ragionieri;
È inoltre esclusa l’iscrizione alla cassa, per l’assenza dei suddetti requisiti e anche per chi fosse già titolare di pensione ma ad ogni modo è sempre auspicabile verificare il requisito consultando la specifica cassa di riferimento.
Le casse private esistenti:
- Agenti di cambio;
- Assistenti sociali;
- Avvocati;
- Biologi;
- Consulenti del lavoro;
- Enologi;
- Farmacisti;
- Geometri;
- Guide alpine;
- Infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia;
- Ingegneri e architetti;
- Maestri di sci;
- Medici;
- Notai;
- Odontoiatri;
- Ostetriche;
- Periti agrari;
- Periti industriali;
- Psicologi;
- Ragionieri;
- Tecnici radiologi;
- Tecnologi alimentari;
- Terapisti riabilitazione non vedenti;
- Veterinari;
I casi di esonero dall’iscrizione:
- per i Dottori commercialisti, gli iscritti in altre forme di previdenza obbligatorie o pensionati di altre gestioni possono chiedere l’iscrizione facoltativamente;
- per gli Avvocati, l’esclusione è prevista solo per l’attività professionale svolta in forma di lavoro subordinato che richiede l’iscrizione nell’elenco speciale dell’albo, è irrilevante l’iscrizione in altra forma di previdenza obbligatoria, per prestazione diversa dall’esercizio professionale, come l’insegnamento;
- per gli Ingegneri e Architetti, l’esclusione sussiste per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; la contribuzione è però dovuta dai titolari di pensione anche di altra gestione;
- per i Geometri, dal 2003 l’obbligo sussiste per tutti gli iscritti;
- per i Consulenti del lavoro, l’iscrizione all’albo comporta l’obbligo del contributo soggettivo in misura fissa; gli assicurati presso altro ente di previdenza possono però richiedere l’iscrizione facoltativamente;
- per i Veterinari, è ammessa l’iscrizione facoltativa per assicurati in altra gestione; l’obbligo sussiste anche in presenza di attività svolta con rapporto convenzionale con enti pubblici o privati;
- per i Farmacisti, il contributo soggettivo in misura fissa è ridotto per i periodi di iscrizione in latra forma di previdenza o per i periodi di disoccupazione;