Dpcm del 26 aprile 2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale
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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
2 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
20 marzo 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui
e’ stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite
trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e
terrestre;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020,
con cui e’ stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’
del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata
valutata come un’emergenza di sanita’ pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale
della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19
e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera ff) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, il
Presidente della Regione puo’ disporre la programmazione del servizio
erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di
linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in
relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporti nella fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della salute, puo’ disporre, al fine di contenere
l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni
sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche
internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche’ ai vettori ed agli armatori;
Preso atto che ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 l’elenco dei
codici di cui all’allegato 3 del medesimo decreto puo’ essere
modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile
2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;