Dpcm del 26 aprile 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Articoli

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Allegati

IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge

n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in

particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23

febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25

febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del

decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio

2020;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,

applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,

applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,

applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,

applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°

aprile 2020, recante «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25

marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare

l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull’intero

territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del

2 aprile 2020;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10

aprile  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del

decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per

fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili

sull’intero  territorio   nazionale»,   pubblicato   nella   Gazzetta

Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;

  Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020,  recante

«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull’intero

territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73  del

20 marzo 2020;

  Vista l’ordinanza del Ministro della  salute  di  concerto  con  il

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28  marzo   2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con  cui

e’ stato disciplinato l’ingresso  nel  territorio  nazionale  tramite

trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   e

terrestre;

  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  25  marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del  26  marzo  2020,

con cui e’ stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

  Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale  della  sanita’

del 30 gennaio 2020 con la quale  l’epidemia  da  COVID-19  e’  stata

valutata  come  un’emergenza  di  sanita’   pubblica   di   rilevanza

internazionale;

  Vista  la  successiva  dichiarazione  dell’Organizzazione  mondiale

della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da  COVID-19

e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione  dei  livelli  di

diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

  Considerati  l’evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il

carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento  dei

casi sul territorio nazionale;

  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio  nazionale

rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita’

nell’attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede

internazionale ed europea;

  Preso atto che, ai sensi dell’art. 1,  comma  1,  lettera  ff)  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020,  il

Presidente della Regione puo’ disporre la programmazione del servizio

erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche  non  di

linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi  in

relazione  agli   interventi   sanitari   necessari   per   contenere

l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo

fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione

deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il

sovraffollamento dei mezzi di  trasporti  nella  fasce  orarie  della

giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e  che  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro  della  salute,  puo’  disporre,  al   fine   di   contenere

l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni

sospensioni  o  limitazione   nei   servizi   di   trasporto,   anche

internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e  marittimo  e

nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,

agli equipaggi, nonche’ ai vettori ed agli armatori;

  Preso atto che ai sensi dell’art.  2,  comma  1,  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 10  aprile  2020  l’elenco  dei

codici di  cui  all’allegato  3  del  medesimo  decreto  puo’  essere

modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito

il Ministro dell’economia e delle finanze;

  Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del  24-25  aprile

2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza  del  Capo

del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n.  630,  e

successive modificazioni e integrazioni;

  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri

dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’  i

Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,

dell’istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei

trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’  culturali  e  del

turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica

amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli

affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente  della

Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;


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