Convenzione Paesi dell’ex-Jugoslavia
Convenzione bilaterale tra l’Italia e i Paesi dell’ex-Jugoslavia
L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri. La Convenzione con i Paesi dell’ex-Jugoslavia è in vigore dal 3 aprile 1977 e si applica a tutti i cittadini, familiari e superstiti che possono far valere periodi di assicurazione in Italia e nei Paesi dell’ex-Jugoslavia.
La Convenzione tra l’Italia e i Paesi dell’ex-Jugoslavia
Tra l’Italia e i Paesi della ex-Jugoslavia trovano applicazione la “Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali” , firmata a Roma il 14 novembre 1957, cui sono seguiti l’Accordo amministrativo e lo scambio di note prima della ratifica con legge 11 giugno 1960, n. 885 e l’entrata in vigore dal 1° gennaio 1961, e il Trattato di Osimo tra l’Italia e l’allora Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato il 10 novembre 1975, ratificato con legge 14 marzo 1997, n. 73 ed entrato in vigore il 3 aprile 1977.
I Paesi dell’ex-Jugoslavia di cui è stata riconosciuta l’autonomia sono:
- Repubblica di Bosnia-Erzegovina;
- Repubblica del Kosovo;
- Repubblica di Macedonia;
- Repubblica di Montenegro;
- Repubblica di Serbia e Vojvodina (regione autonoma).
Campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione
Per quanto riguarda l’Italia, la Convenzione si applica all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, all’assicurazione per la maternità, per la malattia e la tubercolosi, all’assicurazione contro la disoccupazione e all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
A determinate condizioni, si applica anche ai trattamenti di previdenza sostitutivi dell’assicurazione generale, come i fondi speciali di previdenza gestiti dall’INPS e altri regimi speciali di assicurazione di alcune categorie di lavoratori ex ENPALS, INPGI ed ex INPDAI.
In base alla Convenzione, le prestazioni erogabili dall’Italia sono:
- pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
- prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità, in natura o in denaro;
- prestazioni per familiari a carico;
- prestazioni per disoccupazione involontaria;
- prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dai Paesi dell’ex-Jugoslavia in regime di Convenzione bilaterale, si rinvia alla consultazione dei siti delle Istituzioni di sicurezza sociale dei Paesi riportati nella seguente tabella:
Istituzione estera BOSNIA ERZEGOVINA | FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKEN jegoševa 28A76300 BIJELJINA – BOSNA I HERCEGOVINAe-mail: csluzba@fondpiors.org |
Istituzione estera KOSOVO | SIZPI SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICAPENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJAJNA BR.1 – FAH 8238000 PRISTINA |
Istituzione estera MACEDONIA | PIOM – FOND NA PENZISKOTO I INVALIDSKOTOOSIGURUVANJE NA MAKEDONIJA Ul. 23 Oktomvri Br. 111000 SKOPJE MAKEDONIJATel. 0389 (2) 3250341 e-mail: nigiar.toska@piom.com.mk |
Istituzione estera MONTENEGRO | FOND PIO – REPUBLICKI FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJACrne Gore Bulevar Ivana Crnojevica 6481000 PODGORICA MONTENEGRO www.fondpio.me |
Istituzione estera SERBIA | ZSO – ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE Bulevar Umetnosti, 1011070 BEOGRAD SRBIJATel. +381 11 2017498e-mail: milan.nesic@zso.gov.rs PIO – REPUBLICKI FOND ZA PENZIJSKOI INVALIDSKO OSIGURANJE -Direkcija-Dr Aleksandra Kostica br. 911000 BEOGRAD SRBIJATel. +381 (0)11 2061020e-mail: jradovanovic@pio.rs |
Istituzione estera SERBIA Regione autonoma di VOJVODINA | POKRAJINSKI FONDZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE Direkcija u Novi Sad Zitni trg 321000 NOVI SAD SRBIJATel. +381 (0)21 4877777e-mail: direkcija@piovoj.rs |
Ai fini della prestazione sia italiana che dei Paesi dell’ex-Jugoslavia, per la totalizzazione internazionale si richiede almeno una settimana di contribuzione.
Ai fini dell’ammissione all’assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia possono essere totalizzati con i periodi di assicurazione nei Paesi dell’ex-Jugoslavia ed è richiesta almeno una settimana di contribuzione da lavoro effettivo in Italia.
La “ totalizzazione multipla” non è consentita.
La domanda
Secondo quanto previsto dalla circolare INPS 27 dicembre 2011, n. 164, i residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in Convenzione con i Paesi dell’ex-Jugoslavia online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e altri intermediari dell’Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente per residenza, che la trasmette poi all’istituzione estera.
Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.
I residenti nei Paesi dell’ex-Jugoslavia con periodi assicurativi anche in Italia devono presentare la domanda di pensione in Convenzione alle Istituzioni di sicurezza sociale riportate sopra nella tabella, in qualità di istituzioni estere del luogo di residenza (Organismi di collegamento), che provvederanno a trasmetterla al seguente polo INPS specializzato:
Direzione provinciale INPS Trieste
Via S. Anastasio, 5
34132 – Trieste
Tel. 040 3781259
Fax 040 9852058
Indirizzo email: direzione.provinciale.trieste@postacert.inps.gov.it
Anche i residenti nei Paesi dell’ex-Jugoslavia possono avvalersi dell’assistenza gratuita degli enti di patronato locali, oltre che degli uffici consolari.
Regime fiscale dei non residenti in Italia
In applicazione dell’articolo 14, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), al contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:
- i siti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate;
- gli sportelli self-service di alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
- le pubblicazioni, le guide e le istruzioni sono disponibili sia cartacee, che sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, deve dichiararli all’amministrazione finanziaria salvo i casi di esonero previsti dalla legge. I non residenti devono presentare la dichiarazione al fisco italiano utilizzando il modello UNICO.
Per essere considerati “non residenti” esclusivamente ai fini fiscali devono sussistere le seguenti condizioni:
- non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
Detti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti. Ai sensi della legislazione italiana e salvo prova contraria, lo stesso vale per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi dei residenti ed emigrati in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato, come previsto dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
In merito alla residenza, per le prestazioni e i benefici economici di natura assistenziale si applica la disciplina prevista dalla specifica normativa vigente.
Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti o stabili organizzazioni residenti nel territorio dello Stato sono imponibili in linea generale in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.
Le pensioni dei cittadini non residenti possono essere tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni erogate a carico delle gestioni previdenziali private o di pensioni a carico delle gestioni pubbliche.
Tassazione pensioni delle gestioni private e pubbliche
Per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, la Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con i Paesi dell’ex-Jugoslavia (articolo 18, comma 1, legge 18 dicembre 1984, n. 974), prevede che «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente il beneficiario della pensione».
Per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici, la stessa Convenzione prevede, all’art. 18, co. 2, punto a), legge 18 dicembre 1984, n. 974, che «Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, mediante prelevamento dal bilancio o da fondi speciali, ad una persona fisica sono imponibili soltanto in questo Stato», e al punto b) che «Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità».
Come richiedere l’applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale
Il pensionato che risiede in ex-Jugoslavia, se in possesso dei requisiti specificamente previsti dalla Convenzione, può chiedere all’INPS l’applicazione della norma convenzionale al fine di ottenere il trattamento fiscale più favorevole ivi previsto.
A tal fine il pensionato dovrà presentare in originale alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata l’apposito modulo disponibile nel sito INPS nella sezione modulistica:
- CI531-EP-I1 modulo italiano-inglese;
- CI532-EP-I2 modulo italiano-francese;
- CI533-EP-I3 modulo italiano-tedesco;
- CI534-EP-I4 modulo italiano-spagnolo.
I modelli sono predisposti unilateralmente dall’Italia e accettati dalla maggior parte dei Paesi partner dei trattati.
Il modello deve contenere la necessaria attestazione della residenza fiscale estera rilasciata dalla competente autorità straniera.
Per le ritenute operate negli anni pregressi, il pensionato residente in ex-Jugoslavia potrà presentare la richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di prelevamento dell’imposta (articoli 37 e 38, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
La richiesta deve contenere l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente autorità fiscale, la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione e deve essere corredata della documentazione che comprovi il prelievo effettivo dell’imposta.
La Convenzione stipulata con la Jugoslavia si applica attualmente alla Bosnia Erzegovina, la Serbia e il Montenegro.