Art.34 Decreto-Legge “Aprile”
Art. 34
(Incentivo lavoro agricolo)
1. In relazione all’emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020. I compensi percepiti non rilevano ai fini dei requisiti reddituali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto n. 1) e punto n. 4) previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26.