Assegno per il nucleo familiare ANF 2022

Assegno per il nucleo familiare ANF
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Hanno diritto all’assegno i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori dipendenti del settore pubblico, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche del sostegno del reddito.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). Normalmente il periodo di corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare decorre dal primo luglio dell’anno corrente al trenta giugno dell’anno successivo.
Per includere determinati familiari nel nucleo e/o per avere diritto all’aumento dei limiti di reddito che determinano l’assegno per il nucleo familiare è necessario allegare alla domanda di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti (Modulo ANF/DIP) l’Autorizzazione ANF rilasciata dall’Istituto (ANF43).
I redditi da prendere in considerazione e da indicare nella domanda di assegni al nucleo familiare sono sempre quelli percepiti nell’anno precedente da ogni singolo componente alla richiesta della domanda.
A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.
Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (messaggio INPS n. 2331 del 17 giugno 2021).
Diverso discorso, è per l’assegno chiesto per 3 figli minori.
La disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, il riepilogo e coordinamento dei criteri normativi, sono descritti nella Circolare INPS n. 12 del 12 gennaio 1990.
COSE DA SAPERE
La regola :
- Se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilato è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo l’assegno per il nucleo familiare non spetta;
Spettano a :
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici e somministrati;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Fanno parte del nucleo familiare :
- il richiedente;
- il coniuge;
- i figli ed equiparati minori o inabili;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale minori o inabili ma esclusivamente che essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano diritto alla pensione di reversibilità e non siano coniugati, previa autorizzazione;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- gli equiparati ai figli legittimi o legittimati sono: i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge/della parte dell’unione civile, i minori affidati a norma di legge ed i nipoti viventi di età inferiore a 18 anni a carico dell’ascendente diretto.
Redditi da considerare :
- redditi assoggettabili all’irpef;
- redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali (art. 51, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986);
- redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all’IRPEF, nonché i redditi da lavoro conseguiti presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana (FAO) nonché, ovviamente, le pensioni accordate da organismi esteri o enti internazionali;
- redditi da co.co.co o lavoro a progetto;
- reddito percepito da disoccupazione – NASPI;
- redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (sesuperioricomplessivamente a€ 1.032,91);
- reddito effettivo dei contribuenti minimi;
- reddito agrario da attività agricola rilevante ai fini irpef;
- reddito da abitazione principale e relative pertinenze rivalutate al lordo della deduzione (msg INPS 13065/1994);
- redditi da fabbricati e terreni rivalutati al lordo;
- le pensioni sociali, gli assegni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti;
- le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi in quanto anch’esse da considerare redditi da lavoro dipendente (art. 49, c. 2, D.P.R. n. 917/1986);
- assegni periodici corrisposti dall’altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli – in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell’art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Tali redditi costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. i), D.P.R. n. 917/1986). Se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, costituiscono reddito nella misura del 50%;
Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (da indicare solo se i redditi superano complessivamente 1032,91 euro) Tab.B
- Nella prima colonna devono essere indicati tutti i redditi provenienti dalle pensioni, da assegni e indennità per i non vedenti, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, assegni accessori per le pensioni privilegiate ecc.
- Nella seconda colonna devono essere indicati altri redditi che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva: interessi bancari e postali, premi del lotto e dei concorsi pronostici, rendite da buoni del tesoro ecc.
- Nella terza colonna deve essere indicato il modello fiscale rilasciato dall’ente erogatore. Nella quarta colonna deve essere indicato il totale complessivo dei redditi (colonna 1 + colonna 2);
Redditi da escludere :
- redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio;
- indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
- erogazioni liberarli non superi a € 258,23;
- i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
- l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
- l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
- l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
- l’indennità per ciechi parziali;
- l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
- le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super Invalidità;
- le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
- gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
- le pensioni di guerra;
- l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
- le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell’erogazione;
L’ANF è pagato direttamente dall’INPS se il richiedente è :
- addetto ai servizi domestici;
- iscritto alla Gestione Separata;
- operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
- lavoratore di ditte cessate o fallite;
- beneficiario di altre prestazioni previdenziali;
Autorizzazioni:
- si richiede per applicare l’aumento dei livelli reddituali per nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro e familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- si richiede nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP.
Casi particolari:
- gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie e i figli avuti dalla stessa, se residenti in Italia;
- con la circolare 84 del 5 maggio 2017 l’INPS ha illustrato gli effetti della Legge Cirinnà (L. 76/2016) su , ANF e Assegni familiari per conviventi di fatto e uniti civilmente.
La convivenza di fatto quindi deve essere stabile e regolata da un “contratto di convivenza” che dovrà contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune.
Solo in questo caso la “convivenza di fatto” è equiparata al “classico” nucleo familiare; con tutte le conseguenze del caso sulla normativa degli ANF; riguardo ad esempio al reddito per il calcolo, i figli dell’uno o dell’altro convivente ecc.
- al cittadino straniero non spetta l’ANF per i familiari residenti fuori del territorio italiano a meno che dagli accertamenti demandati al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministro degli Affari Esteri non emerga che lo Stato di cui lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità ai cittadini italiani;
- possono essere inclusi nel nucleo i familiari del lavoratore residenti all’estero nei seguenti Stati convenzionati Stati dell’Unione Europea Stati SEE ( Islanda, Liechtenstein, Norvegia )Svizzera ( normativa comunitaria Accordo CH-UE) Capo Verde, Croazia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Stati della ex Jugoslavia ( Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia) Tunisia (massimo 4 figli) ovviamente il lavoratore straniero deve soddisfare tutte le condizioni soggettive previste per l’applicazione della normativa comunitaria ovvero di quella contenuta nei singoli accordi e convenzioni bilaterali;
- qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni;
- può percepire gli assegni al nucleo familiare il genitore, dichiarante convivente con i componenti per i quali si richiedono gli assegni;
- la domanda di variazione va inoltrata anche in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro;
- la domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto;
- se l’incidenza percentuale dei redditi da lavoro dipendente rispetto ai redditi di altra natura non è quantificabile (reddito zero) in quanto nell’anno considerato siano entrambi inesistenti, il diritto deve essere riconosciuto;
- spettano anche in caso di fruizione del congedo straordinario retribuito per assistere un soggetto con handicap ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge 104/92;
- l’assegno al nucleo familiare spetta anche durante il periodo di prova;
- il dipendente assente per infortunio o malattia professionale ha diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare per un massimo di tre mesi;
- per includere i figli del richiedente non coniugato e non convivente con gli stessi, riconosciuti da entrambi i genitori, occorre allegare il modulo SR65 ANF/FN;
- l’INPS per il recupero degli assegni corrisposti indebitamente ha a disposizione dieci anni;
- Si ricorda che il reddito assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).
La prescrizione :
- Il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni;
- Il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce;
Tabelle ANF 2019/2020 :
Le tabelle sono aggiornate e valide per il periodo 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021
Tab.13 – Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili.
Tab.19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili.
Tab.21a – Nuclei senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili).