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PENSIONE COMPUTO NELLA GESTIONE SEPARATA

Computo nella Gestione Separata

Con la circolare n. 184 del 18/11/2015, l’INPS regola il computo nella gestione separata, art 3 D.M. 2 maggio 1996, n. 282.

Gli iscritti alla gestione separata, intendendosi tali i soggetti che hanno accreditato nella gestione separata almeno un contributo mensile. In particolare “nella gestione separata assume rilevanza non la mera iscrizione all’anagrafica della gestione, bensì l’eventuale esistenza di una copertura contributiva” (v. messaggio n. 14810 del 3.06.2010). Si fa presente, in proposito, che lo “status” di iscritto non viene meno con la cessazione dell’attività che ha dato luogo all’obbligo contributivo, sussistendo per la gestione separata, ai sensi dell’articolo 2, comma 27, della legge n. 335 del 1995 solo un obbligo di iscrizione ma non di cancellazione.

Che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomiLa facoltà è esercitabile sia nelle ipotesi in cui i predetti periodi si collochino solo antecedentemente al 1.1.1996, sia che si collochino prima e dopo la predetta data.

Non è esercitabile, invece, nell’ipotesi in cui i periodi da computare si collochino solo successivamente al 1996 in quanto in tal caso non sussistono le condizioni per l’opzione al contributivo.

Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23,della legge n. 335 del 1995.

Avendo i requisiti contributivi per poter utilizzare il computo nella gestione separata sarà possibile accedere a tutte le tipologie di pensione, nel dettaglio nella circolare al punto 5.

L’accedere al computo, comporta conseguire l’eventuale pensione a carico della stessa gestione separata.

È possibile ottenere il computo presso la gestione separata qualora siano verificati i seguenti requisiti:

  • almeno 15 anni di contributi complessivi presso le gestioni Inps;
  • meno di 18 anni di contributi, ma almeno un contributo accreditato presso l’Inps al 31 dicembre 1995;
  • almeno 5 anni di contributi accreditati presso l’Inps dal 1996;
  • almeno un contributo accreditato presso la gestione separata.

I lavoratori che si avvalgono del computo possono conseguire:

la pensione di vecchiaia con:

  • 67 anni di età e 20 anni di contributi, a condizione che l’assegno risulti non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale;
  • 71 anni di età, unitamente ad almeno 5 anni di contribuzione effettiva (si consideri però che il computo richiede 15 anni di contribuzione complessiva);

la pensione anticipata con:

  • 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) indipendentemente dall’età anagrafica, con l’attesa di 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (finestra mobile di 3 mesi);
  • 64 anni di età, unitamente a 20 anni di contributi effettivi a condizione che l’importo pensionistico non sia inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale
  • opzione quota 100, con 62 anni di età e 38 anni di contribuzione (i requisiti possono essere maturati fino al 31 dicembre 2021), con l’attesa di una finestra mobile (pari a 3 mesi per i lavoratori del settore privato).
  • opzione quota 102, con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione (i requisiti possono essere maturati fino al 31 dicembre 2022), con l’attesa di una finestra mobile (pari a 3 mesi per i lavoratori del settore privato).

Nella circolare Inps numero 6 del 22-01-2020, al punto 4.3 viene data l’opportunità di poter computare, previo requisiti, il riscatto del periodo di laurea.

Esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282 riscatto laurea.

Coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, esercitino la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, conseguono un trattamento a carico della Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, liquidato, di conseguenza, interamente con il sistema contributivo (cfr. la circolare n. 184/2015).
Analogamente a quanto previsto al paragrafo 4.2, coloro che intendano esercitare la facoltà di computo in argomento possono chiedere che l’onere di riscatto dei periodi, che in assenza del computo in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.
A tal fine è necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione con la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996.
Si precisa tuttavia che, qualora l’anzianità acquisita per effetto del riscatto faccia venir meno uno dei requisiti richiesti per poter accedere al computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996 (anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995), la domanda di computo non potrà essere accolta.

Aliquote contributive reddito per l’anno 2020 Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


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