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Convenzione Israele

Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e lo Stato d’Israele

Con la circolare Inps n. 196 del 02/12/2015 accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e lo Stato d’Israele sulla previdenza sociale firmato in Gerusalemme il 2 febbraio 2010, ratificato con legge del 18 giugno 2015, n. 98 è entrato in vigore dal 1° dicembre 2015. L’Accordo sostituisce integralmente lo Scambio di lettere firmato in Gerusalemme il 7 gennaio 1987 che costituiva un accordo in materia di legislazione applicabile.

Si applica a tutti i lavoratori che possono far valere periodi di assicurazione in Italia e nello Stato di Israele (computabili a partire dal 1° aprile 1954, data di entrata in vigore della Legge di sicurezza sociale israeliana), nonché ai loro familiari e superstiti. Non è richiesto il requisito della cittadinanza, ma per talune prestazioni erogate dallo Stato di Israele, rileva la residenza.

L’Accordo si applica, in Italia alla legislazione di previdenza sociale relativa all’ assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, e alla gestione separata di tale assicurazione.

Si applica, inoltre, a determinate condizioni, ai trattamenti di previdenza sostitutivi (Fondi Speciali di Previdenza gestiti dall’Inps e altri regimi speciali di assicurazione relativi a determinate categorie di lavoratori ex-Enpals, Inpgi, ex-Inpdai) e ai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori per i dipendenti pubblici.

Le prestazioni erogabili dall’Italia, in base all’Accordo italo-israeliano, sono le seguenti:

  • pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
  • prestazioni per familiari a carico del beneficiario di una pensione (erogate in base ai requisiti previsti dalla legislazione italiana).

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dallo Stato di Israele in regime di convenzione bilaterale, si consiglia la consultazione del link della NII (National Insurance Institute of Israel), Organismo di collegamento israeliano.

Il periodo minimo di contribuzione accreditata in Italia e in Israele, da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione ai fini pensionistici, è di 52 settimane.

I periodi di assicurazione inferiori alle 52 settimane maturati in uno Stato (che non danno luogo, quindi, alla totalizzazione) sono comunque presi in considerazione dall’altro Stato, sia ai fini dell’accertamento del diritto, sia ai fini della determinazione dell’importo della prestazione.

Ai fini dell’ammissione all’assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia sono totalizzati, ove necessario, con i periodi di assicurazione in Israele, ed è necessario far valere in Italia almeno 52 settimane di contribuzione da lavoro effettivo.

Non è prevista la possibilità di totalizzare periodi assicurativi maturati in Stati diversi da Italia e Israele (totalizzazione multipla).

L’interessato deve presentare la domanda di pensione sui modelli predisposti che saranno resi disponibili nella sezione modulistica.

Secondo quanto previsto dalla circolare INPS 27 dicembre 2011 n. 164, i residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in Convenzione con lo Stato d’Israele online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente per residenza, che la trasmette poi all’istituzione estera. 

I residenti nello Stato di Israele che hanno periodi assicurativi anche in Italia, devono presentare la domanda di pensione in convenzione presso l’ NII, Istituzione di sicurezza sociale dello Stato di Israele, in qualità di Istituzione estera del luogo di residenza e organismo di collegamento, che provvederà a trasmetterla al polo specializzato dell’INPS con i formulari previsti dall’Accordo.

Istituzione EsteraNII – National Insurance Institute of Israel
International Affairs Division
13 S. Weizmann Av.
POB 90009 –
Jerusalem 91909
Fax: 02-6512683
Tel.: in Israele*6050
dall’estero: 972-8-9369669

e-mail: liaison@nioi.gov.il

La domanda, presentata all’Istituzione estera, sarà inoltrata al polo specializzato che, per i residenti nello Stato di Israele è il seguente:

PIEMONTE

ASTI

I.N.P.S. – DIREZIONE PROVINCIALE di ASTI

Via Fratelli Rosselli n. 22 – 24

14100 ASTI (AT)

Tel. +39 0141591111

Fax 0141591266

Indirizzo e-mail: direzione.provinciale.asti@postacert.inps.gov.it

Formulari

REGIME FISCALE DEI NON RESIDENTI IN ITALIA

In ottemperanza con quanto sancito dall’art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa.

Pertanto, i non residenti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO.

Per essere considerati “non residenti” esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:

  • non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
  • non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
  • non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati “residenti”.

Si è, inoltre, considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999.

N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa vigente.

Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.

Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.

Le pensioni corrisposte a cittadini non residenti possono essere tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni erogate a carico delle gestioni previdenziali private o di pensioni a carico delle gestioni pubbliche.

TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PRIVATI

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Israele (Legge n. 371 del 9.10.1997), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede all’art. 18:

”Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.

TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PUBBLICI

La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Israele (Legge n. 371 del 9.10.1997), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici prevede all’art. 19, comma 2:

“2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato Contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.”

COME RICHIEDERE L’APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Il pensionato che risiede in Israele può chiedere all’Inps l’applicazione della Convenzione al fine di ottenere l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi previsto.

A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l’apposito modulo disponibile in Moduli Convenzioni Internazionali in 4 versioni:

CI531-EP-I1 modulo italiano-inglese,

CI532-EP-I2 modulo italiano-francese,

CI533-EP-I3 modulo italiano-tedesco,

CI534-EP-I4 modulo italiano-spagnolo.

Si tratta di un modello predisposto unilateralmente dall’Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partners dei trattati.

Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera.

Per le ritenute operate negli anni pregressi, il pensionato residente in Israele, potrà presentare la richiesta di rimborso su modello, qualora esistente, o su semplice istanza all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di prelevamento dell’imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).

La richiesta deve contenere l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale, la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione e deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell’imposta.


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