Domanda di Indennità COVID-19 (decreto Sostegni 2021)
Domanda di Indennità COVID-19 (decreto Sostegni 2021)
Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni), in ragione del protrarsi dello stato di emergenza dovuta al Covid-19, ha previsto ulteriori misure di sostegno attraverso indennità di 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori.
Chi ha fruito dell’indennità prevista dal decreto Ristori (decreto legge 137/2020) non deve presentare una nuova domanda per accedere al sostegno di 2.400 euro.
Chi non ha beneficiato della precedente indennità ed è in possesso dei requisiti può richiedere questa indennità entro il 31 maggio 2021.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65.
Per inviare la domanda di Indennità COVID-19 (decreto Sostegni 2021)
A chi spetta
Le indennità sono previste per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:
Coloro che hanno già ricevuto l’indennità prevista dal decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, decreto legge 137/2020) hanno diritto a una ulteriore indennità di 2.400 euro, senza necessità di presentare una nuova domanda (messaggio 8 aprile 2021, n. 1452 e messaggio 25 marzo 2021, n. 1275).
A chi è rivolto
Stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali
- Il rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione deve essere cessato tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, con almeno 30 giorni lavorati;
- alla data nel 23 marzo 2021, non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto, della indennità di disoccupazione NASpI o di un rapporto di lavoro subordinato.
È ammessa – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione – l’instaurazione di un altro rapporto di lavoro subordinato, purché sia già cessato alla data del 23 marzo 2021.
Stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
- Il rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione deve essere cessato tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, con almeno 30 giorni lavorati;
- non si deve essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.
Intermittenti
- La prestazione lavorativa deve essere stata svolta nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente (con o senza indennità di disponibilità), per almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.
Autonomi occasionali
- Si deve essere titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- non si deve avere un contratto di lavoro autonomo occasionale alla data del 24 marzo 2021;
- si deve avere l’accredito di almeno un contributo mensile tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 nella Gestione Separata dell’INPS, dovuto alla attività da autonomo occasionale;
- non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.
Incaricati alle vendite a domicilio
- Si deve avere per il 2019 un reddito annuo – derivante dalle vendite a domicilio – superiore a 5.000 euro e si deve essere titolari di partita IVA attiva con iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS alla data del 23 marzo 2021;
- non si deve essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.
Subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
- Si devono avere tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 uno o più rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni;
- si devono avere nel corso del 2018 almeno 30 giorni di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- non si deve essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021 o di rapporto di lavoro subordinato alla data del 24 marzo 2021.
Lavoratori dello spettacolo
- Si devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati al fondo previdenziale INPS dello spettacolo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, da cui derivi un reddito non superiore a 75.000 euro; in alternativa si devono avere almeno 7 contributi nel medesimo periodo, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro;
- non si deve essere titolari alla data del 23 marzo 2021 di un trattamento pensionistico diretto, né alla data del 24 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità.
Incumulabilità ed incompatibilità
Nel caso in cui un soggetto rientri in due o più delle categorie di lavoro sopra esposte, spetta comunque una sola indennità.
L’indennità Covid-19 del 2021 non è cumulabile con:
- l’indennità erogata dalla società “Sport e salute”;
- l’indennità a favore dei lavoratori domestici;
- l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- il Reddito di Emergenza (anche se fruito precedentemente, da un qualunque componente il nucleo familiare);
- l’indennità di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari.
Nel caso degli stagionali e dei somministrati del turismo e degli stabilimenti termali l’indennità non è cumulabile neanche con la NASpI.
Riguardo al Reddito di Cittadinanza, ferma restando la non cumulabilità, è possibile integrarne la misura fino al valore di 2.400 euro.
Cumulabilità
L’indennità Covid-19 del 2021 è cumulabile con:
- la NASpI (ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo);
- le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro e tirocini professionali;
- i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
- le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.