REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA Rdc Pdc
REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA Rdc Pdc
A decorrere dal mese di aprile 2019, con decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, è introdotto il Reddito di cittadinanza (RdC) quale misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC) qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni.
Link per l’invio della domanda di Rdc o Pdc
La PdC può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, di età inferiore ai 67 anni.
Ai sensi dell’art. 4 del citato decreto, il beneficio è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti il nucleo familiare, ed alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego. Nel caso tra i componenti il nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare, è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale. Tale Patto sostituisce il Patto per il lavoro anche nel caso di nuclei che abbiamo già sottoscritto con i servizi del Comune un progetto personalizzato ai sensi del d.lgs. n. 147/2017, ovvero qualora i centri per l’impiego ravvisino la presenza di particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo. I suddetti patti possono prevedere l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento del mercato del lavoro e dell’inclusione sociale. I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso comulativamente, al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio dei requisiti previsti dalla legge.
Ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 4/2019, il beneficio economico sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di Cittadinanza è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE e dal presente modello di domanda.
La quota A integra il reddito familiare fino ad una soglia massima, calcolata moltiplicando € 6.000 per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del Rdc/Pdc. Nel caso di Pensione di Cittadinanza la predetta soglia è elevata fino ad € 7.560 moltiplicati per la scala di equivalenza.
Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la quota B è pari al canone annuo di locazione fino ad un massimo di € 3.360 annui, pari a € 280 mensili per il RdC. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, detto importo è ridotto a € 1.800 annui, ossia € 150 mensili.
In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino ad un massimo di € 1.800 annui, ossia € 150 mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a € 480 annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.
Il valore dell’ISEE dovrà comunque essere inferiore a € 9.360. Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1 , ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell’ISEE.
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.; la scala di equivalenza, inoltre, non tiene conto dei componenti del nucleo familiare disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, né di componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.
Ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 6, del d.l. n. 4/2019, il beneficio decorre dal mese successivo a quello della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Tale termine di sospensione non opera nel caso della PdC che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in Pdc qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.
La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese sino alla fine dello stesso.
L’RdC è compatibile con il godimento della NASpI e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 15 del d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell’ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE (art. 2, comma 8 del d.l. n. 4/2019).
Qualora uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa autonoma, d’impresa ovvero subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l’intera annualità in ISEE, è prevista la comunicazione del reddito presunto, tramite l’apposito modello Rdc/Pdc – Com.
Così, ad esempio, per l’ISEE 2019: se la DSU è presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, l’attività di lavoro da comunicare è quella iniziata dopo il 1° gennaio 2017; se, invece, la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l’attività da comunicarsi è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018. Infatti, a decorrere dal 1° settembre, il nuovo ISEE che verrà rilasciato dall’INPS, prevede l’aggiornamento dei redditi e dei patrimoni all’anno precedente (2018).
Nei casi in cui, in sede di presentazione della domanda di RdC, ad esempio, nel mese di aprile 2019, sia stata dichiarata attività subordinata che si protragga nel corso dell’anno solare successivo (2020), il modello RdC/PdC – Com dovrà essere nuovamente compilato entro il successivo mese di gennaio; ciò finché i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE (DSU settembre 2021).
Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso i CAF, gli enti di Patronato, ovvero telematicamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, il modello RdC/PdC – Com Ridotto può essere compilato contestualmente alla domanda barrando l’apposita casella del Quadro E del modulo RdC/PdC. Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso Poste Italiane ed è stata barrata l’apposita casella del Quadro E, il modello RdC/PdC – Com Ridotto dovrà essere compilato e trasmesso:
- tramite il CAF o gli enti di Patronato solo dopo che l’INPS abbia assegnato un identificativo alla domanda di RdC/PdC ed entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.
La mancata compilazione del modello RdC/PdC – Com Ridotto comporta l’impossibilità per l’INPS di procedere alla definizione della domanda.
Se l’attività lavorativa autonoma, d’impresa e/o subordinata, è avviata da parte di uno o più componenti il nucleo, nel corso di fruizione del beneficio, la presentazione all’INPS del modello RdC/PdC – Com Esteso, deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio di tale attività, pena decadenza.
Nei casi di attività autonoma o d’impresa, la compilazione del modello RdC/PdC – Com dovrà essere rinnovata trimestralmente, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno solare.
Ai beneficiari del RdC che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità di RdC, nei limiti di € 780 mensili (art. 8, comma 4del d.l. n. 4/2019).
È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’INPS, tramite il modello Rdc/Pdc – Com Esteso, nel termine di 15 giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita del requisito relativo al patrimonio immobiliare e relativo al possesso di beni durevoli (art. 3, comma 11, del d.l. n. 4/2019). Ad esempio, in caso di acquisto di un immobile nel mese di marzo 2019, se il valore definito ai fini ISEE di tale immobile, unitamente agli altri immobili posseduti, determina il superamento della soglia del patrimonio immobiliare prevista dal decreto, senza considerare la casa di abitazione, tale variazione deve essere comunicata. Con riferimento al patrimonio mobiliare, l’eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all’anno precedente, ove non già compresa nella DSU. Nel caso l’acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, sia avvenuta a seguito di donazione, successione o vincite, la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro 15 giorni dall’acquisizione. Resta fermo il divieto dell’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Cosi, ad esempio, può accadere che a fronte di un valore nullo del patrimonio mobiliare indicato in DSU, si riceva una donazione che fa superare la soglia del patrimonio mobiliare prevista dal decreto legge per accedere al beneficio Rdc/Pdc. In tale caso la variazione deve essere comunicata entro 15 giorni.
Con il messaggio Inps numero 1983 del 14-05-2020 viene resa nota la possibilità di alcune variazioni della domanda di Rdc e Pdc :
- la variazione delle generalità, ovvero dei dati anagrafici del richiedente la carta e del tutore, ove presente;
- la variazione dello stato di cittadinanza e del luogo di residenza del richiedente;
- la variazione degli estremi del documento di riconoscimento, ovvero dei dati del documento di riconoscimento del richiedente e/o del tutore, ove presente;
- la variazione dei recapiti per le comunicazioni (dati di domicilio, e-mail e telefono cellulare).
L’Inps ha disposto il modello SR183 ai beneficiari del Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza che vogliano rinunciarvi.
CHE COS’È
Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di contrasto alla povertà finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale, istituita con il decreto legge n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019).
Nel caso in cui tutti i componenti del nucleo abbiano un’età pari o superiore a 67 anni (oppure se convivono con persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza di età inferiore a 67 anni), il reddito di cittadinanza viene chiamato Pensione di Cittadinanza (PdC).
COME FUNZIONA
Il beneficio è erogato su una Carta di pagamento elettronica (la Carta RdC) rilasciata dal gestore del servizio (Poste Italiane SpA) ed è condizionato alla sottoscrizione:
• della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai com-ponenti del nucleo familiare;
• del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego;
• del Patto per l’inclusione sociale presso i Comuni, nel caso in cui:
− nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare;
− il nucleo abbia già sottoscritto con i servizi del Comune un progetto personalizzato (ai sensi del decreto legislativo 147/2017);
− i Centri per l’impiego ravvisino la presenza di particolari criticità per cui sia difficol-toso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo.
I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale.
Sono esclusi da questi obblighi:
• minorenni;
• beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
• beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
• soggetti di oltre 65 anni di età;
• soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire vo-lontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavorativo e all’inclu-sione sociale;
• soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.
Possono essere esonerati dall’obbligo di iscrizione presso i Centri per l’impiego i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori in stato di disoccupazione (sono considerati tali anche i lavoratori con redditi annui inferiori alle soglie di esenzione fiscale).
Rdc/PdC – Com Ridotto
Quando si dichiara che uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso, in tali situazioni occorre compilare il modello Rdc/PdC – Com Ridotto. Se la DSU è presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2020, il modello va compilato per le attività iniziate dal 1° gennaio 2018. Se la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, l’attività deve essere iniziata dopo il 1° gennaio 2019.
REQUISITI
Il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari che hanno al momento della domanda, e mantengono per tutta la durata del beneficio, congiuntamente, i seguenti requisiti:
Requisiti di cittadinanza e residenza (riferiti al solo richiedente)
Il richiedente la prestazione deve essere:
• cittadino italiano o di un Paese dell’Unione europea;
• familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• cittadino di un paese terzo in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
• titolare di protezione internazionale.
La residenza in Italia deve essere da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale e non deve essere stato condannato in via definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per uno dei delitti previsti negli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.
Requisiti economici (riferiti all’intero nucleo familiare)
Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:
• un ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro;
• un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) inferiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;
• un patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a:
− 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
− 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
− 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
Questi massimali sono incrementati di:
• 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
• 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosuf-ficienza presente nel nucleo;
• un reddito familiare inferiore alla soglia annua calcolata moltiplicando il parametro della scala di equivalenza per 6.000 euro (7.560 euro in caso di Pdc; 9.360 euro se il nucleo risiede in abitazione in locazione).
Ai fini del calcolo del reddito familiare, sono detratti i trattamenti assistenziali presenti in ISEE, mentre sono sommati quelli in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus Bebè).
• nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
− autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC (con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
− navi e imbarcazioni da diporto (articolo 3, comma 1, D.lgs. n. 171/2005).
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL RDC:
Il beneficio economico (sia per RdC che per PdC) è dato dalla somma di:
• una componente a integrazione del reddito familiare → quota A;
• un contributo per l’affitto o per il mutuo → quota B, sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE e dall’ISEE e autocertificate nel modello di domanda.
Quota A (importo annuo)
Si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC per:
• 6.000 euro, in caso di RdC;
• 7.560 euro, in caso di PdC.
Dal risultato va detratto il reddito familiare riscontrato nell’ISEE di riferimento ed il valore dei trattamenti assistenziali in corso di godimento dal nucleo.
Quota B (importo annuo)
In caso di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:
• 3.360 euro annui (280 euro mensili), nel caso di RdC;
• 1.800 euro annui (150 euro mensili), nel caso di PdC.
L’informazione relativa al canone di locazione è rilevata dalla DSU in corso di validità e, in caso di accoglimento, verificata a ogni rinnovo mensile. Ogni variazione relativa al contratto di locazione deve essere comunicata tramite nuova DSU.
In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o per la costruzione della casa di abitazione, è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili) sia per RdC che per PdC.
Complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.
L’informazione sulla titolarità del mutuo deve essere dichiarata nella domanda. Qualsiasi variazione intercorsa successivamente va comunicata attraverso il modello RDC com esteso.
La scala di equivalenza
Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a 1 per il primo compo-nente del nucleo familiare ed è incrementato di:
• 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne;
• 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1 (2,2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell’ISEE).
La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti del nucleo familiare che
• si trovano in stato detentivo;
• sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.
• disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa);
• sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.
COMPATIBILITÀ, ISEE DIFFORME E ATTIVITÀ LAVORATIVA
Compatibilità con misure assistenziali e previdenziali
Il RdC è compatibile con il godimento della NASpI e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
Tali prestazioni, tuttavia, rilevano ai fini della misura concorrendo a determinare il reddito familiare, ove presenti in DSU.
ISEE: omissioni e/o difformità
L’Inps provvede a informare il richiedente nel caso in cui vengano riscontrate omissioni e/o difformità dell’ISEE rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli). Il richiedente, entro 60 giorni dalla domanda, dovrà presentare all’Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme.
Attività lavorativa
Il Reddito di cittadinanza è compatibile con l’attività lavorativa a determinate condizioni.
Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano, al momento della presentazione domanda, attività lavorativa autonoma, d’impresa o subordinata, avviata durante il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso è necessario, barrare l’apposito riquadro in domanda (quadro E) e comunicare il reddito presunto nell’anno di presentazione della domanda per l’attività lavorativa autonoma, quello effettivamente percepito nel trimestre, già concluso, precedente la presentazione della domanda per l’attività autonoma, attraverso l’apposito modello RdC/PdC – Com ridotto.
Quando al momento della domanda di RdC (presentata, per esempio, ad aprile 2020), si dichiara con modello RDC com ridotto attività subordinata, avviata a gennaio 2020, se la stessa si protrae nel corso dell’anno solare successivo 2021, occorrerà compilare il modello RdC/PdC – Com esteso con i redditi previsti per il nuovo anno, finché i redditi dell’attività lavorativa non sono correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE (nell’esempio, fino alla DSU di gennaio 2022).
N.B. Nel caso di attività di lavoro autonomo o di impresa va comunicato il reddito solo se al momento della domanda si è compiuto un trimestre solare intero. Diversamente, è sufficiente indicare solo la data di inizio attività; 15 giorni dopo il termine del successivo trimestre solare andrà indicato il reddito percepito in quel trimestre.
Esempio: Attività di lavoro autonoma avviata a novembre 2019, domanda di RDC presentata a febbraio 2020. Nel modello RdC/PdC-Com ridotto andrà comunicata solo l’avvio dell’at-tività di lavoro senza indicazione del trimestre di riferimento e del reddito. Entro il 15 aprile 2020 andrà comunicato il reddito percepito nel primo trimestre 2020. La comunicazione va rinnovata con il modello RdC/PdC-Com esteso per ogni trimestre.
Se la domanda è presentata presso i CAF, i Patronati, sul sito www.inps.it o sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it, il modello RdC/PdC – Com Ridotto può essere compilato contestualmente alla domanda barrando l’apposita casella del Quadro E del modulo RdC/PdC.
Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso Poste Italiane ed è stata barrata l’apposita casella del Quadro E, il modello RdC/PdC – Com Ridotto dovrà essere compilato e trasmesso tramite il CAF o gli enti di Patronato solo dopo che l’Inps ha assegnato un identifi-cativo alla domanda,
La mancata compilazione del modello RdC/PdC – Com Ridotto comporta l’impossibilità per l’Inps di procedere alla definizione della domanda.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Il Modello RdC/PdC – Com
I beneficiari di RdC/PdC devono comunicare all’Inps, tramite il modello RdC/PdC Esteso, qualunque variazione che incida sui requisiti dichiarati per l’accesso alla prestazione:
• le variazioni della situazione lavorativa (avvio di un’attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, anche se svolta all’estero, intervenute in corso di fruizione del RdC/PdC), entro 30 giorni dalla variazione pena la decadenza. Nei casi di attività autonoma o d’impresa, la comunicazione concerne l’avvio dell’attività, che deve essere rinnovata trimestralmente, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno solare, con l’indicazione del reddito percepito nel trimestre stesso.
• le dimissioni volontarie dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa) di uno o più membri del nucleo o il venir meno di tale condizione;
• la presenza nel nucleo familiare (intervenuta successivamente alla domanda), di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero;
• il reddito da lavoro subordinato presunto per l’anno solare successivo, qualora l’attività di lavoro già comunicata si protragga nel corso di tale anno;
• ogni variazione patrimoniale, entro 15 giorni, che comporti la perdita del requisito relativo al patrimonio immobiliare e al possesso di beni durevoli nonché al patrimonio mobiliare derivante dall’acquisizione di somme a seguito di donazioni, vincite, successioni.
Per queste comunicazioni obbligatorie occorre utilizzare il modulo SR181.
QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese fino alla fine dello stesso:
• presso Poste Italiane;
• in modalità telematica, accedendo tramite SPID al portale www.redditodicittadi-nanza.gov.it;
• presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) o i patronati.
• in modalità telematica attraverso il sito internet istituzionale dell’INPS (www.inps.it), accedendo con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.
DECORRENZA E DURATA DEL BENEFICIO
Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.
Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si prosegue in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. Si ricorda che l’attestazione Isee ordinaria scade il 31 dicembre dell’anno di presentazione, pertanto, è necessario presentare una nuova DSU alla scadenza, per continuare a godere del beneficio.
In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.
UTILIZZO CARTA
La Carta consente di:
• effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei fami-liari composti da un singolo individuo (incrementato in base alla scala di equivalenza, che tiene conto del numero di componenti il nucleo, ed ha un valore massimo di 2,2);
• effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro in Ufficio Postale per pagare la rata dell’affitto in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all’intermediario che ha concesso il mutuo;
• pagare tutte le utenze domestiche ed altri servizi quali, a titolo esemplificativo, le mense scolastiche, presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali) e presso tutti gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, i supermercati, bar, ecc.).
La carta consente inoltre l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi ad eccezione di alcune specifiche categorie (giochi, armi: l’elenco completo è disponibile nel Decreto ministeriale 19 aprile 2019, consultabile sul sito del Ministero del lavoro).
Resta fermo il divieto dell’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
Come utilizzarla:
- La Carta Rdc deve essere usata esclusivamente dal Titolare e non può essere ceduta o data in uso a terzi. Il Titolare è tenuto ad apporre la propria firma nell’apposito spazio sul retro della Carta Rdc all’atto della ricezione della stessa.
- Ad ogni Carta Rdc è assegnato un codice personale segreto (“PIN”), generato automaticamente da una procedura elettronica. Il PIN e la Carta sono consegnati presso l’Ufficio Postale al Titolare separatamente in busta chiusa.
- Il Titolare deve assicurarsi che il PIN rimanga segreto, non deve riportarlo sulla Carta Rdc e non deve conservarlo insieme ad altri documenti o alla Carta Rdc stessa.
- Per l’utilizzo della Carta presso i terminali POS e gli ATM è richiesta la digitazione del codice PIN. La Carta è dotata di tecnologia contactless e permette di pagare presso esercizi dotati di terminali POS abilitati alla suddetta tecnologia senza la digitazione del PIN per importi inferiori ai 25 euro. Gli esercizi commerciali potranno richiedere al Titolare l’esibizione di un valido documento di riconoscimento.
Cosa NON si può fare:
Attraverso la Carta RdC possono essere soddisfatte tutte le esigenze dei beneficiari, come previste dalla normativa vigente, ad eccezione di quelle legate all’acquisto dei beni e servizi di seguito elencati:
- giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
- acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
- armi;
- materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
- servizi finanziari e creditizi;
- servizi di trasferimento di denaro;
- servizi assicurativi;
- articoli di gioielleria;
- articoli di pellicceria;
- acquisti presso gallerie d’arte e affini;
- acquisti in club privati.
E’ in ogni caso inibito l’uso della Carta Rdc in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi sopra elencati.
E’ inoltre vietato l’utilizzo della Carta Rdc all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.
Particolarità:
- quando è richiesta, la certificazione rilasciata dalla autorità competente dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, al fine di comprovare la composizione del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali, va presentata successivamente alla domanda di Rdc all’INPS di competenza;
- Dichiara che all’atto della presente domanda è già stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE per il medesimo nucleo familiare per il quale si richiede il RdC/PdC. Al riguardo è consapevole che in presenza di un componente di età inferiore ai 18 anni sarà considerato l’ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o famiglie con minorenni. In assenza di componenti minorenni nel nucleo sarà considerato l’ISEE ordinario. In presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest’ultimo.
- E’ consapevole che, in corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione pena la decadenza dal beneficio. E’ necessario presentare anche una nuova domanda di RdC/PdC ad eccezione del caso di nascita o decesso di un componente.
- La Pensione di Cittadinanza Pdc una volta riconosciuta non ha bisogno di rinnovo.
- Se a causa dell’ISEE ordinario (in fase di rinnovo) si dovesse perdere l’Rdc, sarà possibile richiedere l’ISEE corrente e si dovrà presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza.
Viene escluso dall’ Rdc chi:
- non sottoscrive il patto per il lavoro o per l’inclusione sociale;
- non partecipa alle iniziative formative e non presenta una giustificazione;
- non aderisce ai progetti utili per la comunità predisposti dai comuni;
- rifiuta la terza offerta congrua di lavoro;
- non aggiorna le autorità competenti sulle variazioni del proprio nucleo;
Non spetta se:
- nessun componente del nucleo familiare deve avere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- nessun componente del nucleo familiare deve avere navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005);
- nessun componente del nucleo familiare sia disoccupato a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa;
- nessun componente del nucleo familiare sia in stato detentivo o sia ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;
- nessun componente del nucleo familiare deve essere sottoposto a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale;
- Chi è titolare di assegno o pensione di invalidità civile può richiedere il reddito di cittadinanza sempre che possieda i requisiti reddituali e patrimoniali previsti. L’assegno mensile di invalidità e la pensione di inabilità civile ammontano nel 2019 a € 285,66. Il reddito di cittadinanza va a integrare la prestazione percepita dal beneficiario sino ad arrivare alla soglia di reddito prevista (€ 780 mensili per chi vive da solo e € 1.330 per i nuclei familiari più numerosi). In altre parole il reddito di cittadinanza andrà a subire una riduzione pari all’importo della pensione di invalidità.