Il cumulo pensionistico
Il cumulo pensionistico
Il Cumulo pensionistico, La Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) per rendere meno gravosi i requisiti di accesso alla pensione dopo la riforma “Monti-Fornero” ha previsto, accanto agli istituti della totalizzazione e della ricongiunzione onerosa, una nuova possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi accreditati in diverse gestioni previdenziali, per ottenere un’unica pensione.
FAQ Cumulo pensionistico
Le gestioni interessate
- il meccanismo di cumulo contributivo è per tutti coloro che siano stati iscritti a due o più fra le seguenti gestioni previdenziali:
- fondo pensioni lavoratori dipendenti (a cui è iscritta la generalità dei lavoratori dipendenti privati);
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);
- gestione separata Inps;
- regimi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (ad esempio Inpgi, ex Enpals, fondo volo, soppressi fondi speciali elettrici, telefonici, autoferrotranvieri);
- regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria (ad esempio ex Inpdap, ex Ipost). Restano espressamente esclusi gli iscritti alle Casse dei liberi professionisti. (Tab.A);
Le condizioni del cumulo
La facoltà di cumulare riguarda tutti i periodi assicurativi non coincidenti. Non si può per esempio chiedere il cumulo di un solo anno dei cinque che sono stati accreditati all’ex Enpals (l’ente dei lavoratori dello spettacolo), a patto che non siano coincidenti (se per l’anno 1990 risultano versati contributi in più gestioni, il cumulo può tenerne conto una sola volta; tale anno, cioè, non avrà valore doppio).
E’ esercitabile, poi, a patto che il richiedente :
- non sia già titolare di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni;
- non abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione in una delle gestioni interessate al cumulo;
I requisiti per il diritto a pensione
La facoltà del nuovo cumulo può essere esercitata per conseguire :
La pensione di vecchiaia
Il diritto alla pensione di vecchiaia con il cumulo si ottiene maturando i requisiti più elevati, di età e di contribuzione, tra quelli previsti dagli ordinamenti delle gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo (Tab. B).
Se, ad esempio, una lavoratrice è stata iscritta per 10 anni all’Inpdap e per altri 10 anni alla gestione dei commercianti, il diritto a pensione potrà perfezionarsi nel 2013 solo se compie 66 anni e 3 mesi.
La disposizione è particolarmente penalizzante qualora l’assicurato abbia versato la contribuzione in gestioni che prevedano requisiti più bassi rispetto al regime generale; è il caso di alcuni iscritti all’ex Enplas (ballerini, coristi, cantanti ecc.) per i quali, in ragione della particolare attività, l’accesso a pensione è ancora oggi possibile ad età notevolmente inferiore a quella fissata per gli altri lavoratori.
Occorre inoltre aver soddisfatto ulteriori requisiti, diversi da età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto/a. Fra i principali è importante segnalare quello della cessazione del rapporto di lavoro, indispensabile per chi è iscritto alle gestioni dei lavoratori dipendenti.
La decorrenza della pensione di vecchiaia è prevista dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti per il diritto ovvero, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della domanda. Al riguardo l’Inps ha precisato che la facoltà di cumulo parte dal 1° gennaio 2013 (entrata in vigore della legge di stabilità) e per questo motivo la decorrenza della pensione di vecchiaia non può risultare anteriore al 1° febbraio 2013.
La pensione anticipata o anzianità
La pensione anticipata o anzianità in cumulo è la facoltà di cumulare periodi non coincidenti maturati presso diverse gestioni previdenziali, per raggiungere il requisito contributivo di cui all’art. 24 comma 10 della legge 214 del 2011.
Non è richiesto il requisito anagrafico. I periodi coincidenti concorrono a determinare la misura della quota pensionistica a carico di ogni gestione.
Il cumulo contributivo consente di raggiungere i requisiti richiesti per la pensione anticipata, che per il 2019 restano a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (Tab.C). La pensione anticipata in regime di cumulo decorre sebbene, debba passare una finestra temporale di 3 mesi per la decorrenza, dal 1° giorno del mese successivo al raggiungimento del requisito (considerando i 3 mesi di finestra). Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale della scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.
La pensione di inabilità
Il diritto tramite cumulo si può ottenere anche in caso di pensione di inabilità e non anche invece per l’assegno di invalidità.
Per l’inabilità, anche tramite cumulo, servono comunque cinque anni di contributi di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione; è necessaria la presenza di tutti gli altri requisiti (legge 222/1984) tra cui l’impossibilità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa e la cessazione dell’attività medesima.
La decorrenza della pensione di inabilità dipende dalle regole vigenti nella gestione previdenziale in cui risulta iscritto il lavoratore, fermo restando che la facoltà di conseguire il diritto alla pensione di inabilità con il cumulo può essere esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2013.
La pensione ai superstiti
Il diritto alla pensione ai superstiti con il cumulo si ottiene in presenza dei requisiti previsti dalla gestione previdenziale presso cui il lavoratore assicurato era iscritto al momento del decesso. Al riguardo l’Inps ha chiarito che la facoltà di cumulo da parte dei superstiti può essere esercitata con riferimento ai decessi avvenuti con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
La decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale è avvenuto il decesso del lavoratore, comunque non prima del 1° febbraio 2013.
La misura e il pagamento della pensione
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento “pro quota” in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo (retributivo e/o contributivo) previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni o redditi di riferimento.
Per quanto riguarda l’Inps, il calcolo è:
- retributivo sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo, per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: si tratta del calcolo misto;
- integralmente contributivo per chi non possiede contributi al 31 dicembre 1995.
La legge istitutiva del cumulo precisa che, ai fini di stabilire se spetta il calcolo retributivo o meno per le varie quote di pensione, bisogna considerare l’anzianità contributiva complessiva del lavoratore: ad esempio, se prima del 31 dicembre 1995 l’interessato possiede 10 anni nell’Inps e 10 anni nell’Inpdap (per un periodi non coincidenti), quindi supera in totale i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ha diritto, presso entrambe le gestioni, al calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011.
Revoca domande di ricongiunzione e totalizzazione
Il cumulo dei contributi ha aperto una nuova via alle soluzioni pensionistiche.
Le alternative restano la ricongiunzione (onerosa) e la totalizzazione.
A tale riguardo coloro che hanno presentato domanda di ricongiunzione (ex legge n. 29/1979) dopo il 1° luglio 2010 senza ottenere il trattamento pensionistico, hanno facoltà, a domanda, di recedere dalla ricongiunzione, ottenendo la restituzione di quanto già versato, e di optare per il cumulo gratuito, ma entro il 31 dicembre 2013.
Anche gli assicurati che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione (ex Dlgs n. 42/2006) prima del 1° gennaio 2013, purché il relativo procedimento amministrativo sia meno favorevole e non sia stato concluso, possono avvalersi del nuovo sistema di cumulo rinunciando alla domanda di pensione in totalizzazione.
In caso di decesso del lavoratore interessato, entrambe le facoltà sopra indicate possono essere esercitate dai superstiti ai fini della pensione di reversibilità o indiretta a loro spettante.
Tab. A
SISTEMI PER METTERE INSIEME TUTTI I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
Gestione | Ricongiunzione (Legge n. 29/1979) | Totalizzazione (Dlgs n. 42/2006) gratuita | Cumulo (Legge n. 228/2012) gratuito |
INPS | SI | SI | SI |
Autonomi | SI (più L. n. 233/1990) | SI | SI |
Gestione separata | NO | SI | SI |
Ex INPDAP | SI | SI | SI |
Ex ENPALS | SI (più DPR n. 1420/1971) | SI | SI |
Casse professionali | SI (più Legge n. 45/1990) | SI | SI |
Tab. B
PENSIONE DI VECCHIAIA
SOGGETTI LAVORATORI | REQUISITO DI ETÀ | DECORRENZA |
Dipendenti Donne del settore privato | 62 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi | Anno 2013 Dal 1°gennaio 2014 al31 dicembre 2015 Dal 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 Dal 1°gennaio 2018 |
Dipendenti pubblici, uomini e donne | 66 anni e 3 mesi 66 anni e 7 mesi | Dal 1°gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 Dal 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 |
Lavoratrici autonome Donne | 63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi 66 anni e 1 mese 66 anni e 7 mesi | Anno 2013 Dal 1°gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 Dal 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 Dal 1°gennaio 2018 |
Lavoratori autonomi e dipendenti Uomini | 66 anni e 3 mesi 66 anni e 7 mesi | Dal 1°gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 Dal 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 |
CLAUSOLA ETÀ MINIMA
Tutti i lavoratori | Dal 1° gennaio 2021 l’età è fissata a 67 anni |
CONDIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORATORI
Requisito contributivo minimo | 20 anni |
Importo pensione | Non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, per chi non ha alcun contributo versato entro il 31 dicembre 1995. |
Tab. C
ANNO | UOMINI | DONNE |
Dal 2017 al 2018 | 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) | 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) |
Dal 2019 al 2021 | 42 anni e 10 mesi* (pari a 2.227 settimane) | 41 anni e 10 mesi* (pari a 2.175 settimane) |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita
COSE DA SAPERE
- come già chiarito al punto 2.1 della circolare n. 116 del 2011, ai fini della verifica del raggiungimento del c.d. importo soglia, non si computano i periodi assicurativi maturati presso le Casse professionali.
- nel caso in cui, i soggetti che si avvalgono del cumulo siano in possesso di contribuzione in gestioni per le quali i rispettivi ordinamenti prevedano, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 2011, una differente età di accesso alla pensione di vecchiaia di cui alla precedente lett. a), il requisito anagrafico cui far riferimento per verificare il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo è quello più elevato tra quelli previsti dalle gestioni cumulate.
- le domande di pensione in cumulo devono essere istruite, ai fini dell’accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti, dalla gestione presso la quale il soggetto risulta iscritto al momento della presentazione della domanda (crf. punto 3 della circolare n. 116 del 2011), ad eccezione dei casi in cui al momento della presentazione della domanda il soggetto risulti iscritto ad una Cassa professionale. In tali ultimi casi la domanda di pensione di vecchiaia in cumulo deve essere istruita dalla gestione Inps in cui il soggetto è stato precedentemente iscritto.
- la pensione di inabilità ai sensi dell’articolo 2 comma 12 della legge 335/1995 il cumulo pensionistico è riconosciuto d’ufficio ( rif. punto 2.3 della circolare INPS n.120 del 06/08/2013 )