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Assegno ordinario di invalidità INPS

18 Novembre 2019 -

Assegno ordinario di invalidità cat.(IO)

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata dall’INPS, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo (70%) a causa di infermità fisica o mentale.

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda telematica se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.

Il beneficiario dell’assegno, può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione. L’assegno ha una validità di tre anni.

L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa e non prevede l’obbligatorietà della cessazione.

Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

L’importo economico dell’assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, il calcolo avverrà solo ed esclusivamente con il sistema contributivo.

Mentre la pensione di inabilità è una prestazione pensionistica, erogata dall’INPS, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L’assegno ordinario di invalidità è incompatibile con la prestazione NASPI e non spetta ai dipendenti del settore pubblico.

In correlazione con l’assegno ordinario di invalidità esiste una particolarità, per poter accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.

COSE DA SAPERE

Requisiti e categorie :

  • certificato medico SS3 rilasciato dal proprio medico di base attestante le patologie invalidanti;
  • l’assistito deve aver maturato almeno 260 contributi settimanali (5 anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (3 anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
  • lavoratori dipendenti settore privato;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla gestione separata;

Casi particolari :

  • il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in Paesi dell’Unione europea o in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia. In tal caso, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri. L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale;
  • Assegno Ordinario di Invalidità è cumulabile con la CIG, attenzione: il datore di lavoro è sempre tenuto ad effettuare la trattenuta giornaliera.
  • l’assegno ordinario di invalidità è integrabile al trattamento minimo, ovvero all’importo dell’assegno sociale;
  • l’assegno non è reversibile, in questo caso agli eredi, spetterà la pensione indiretta;
  • la domanda di assegno NON vine implicitamente considerata valida come autorizzazione alla prosecuzione volontaria;

In presenza di un reddito da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, superiore a 4 volte la pensione minima inps, l’importo dell’assegno viene ridotto del 25%, (per il 2019 €26.676,52) mentre se il reddito supera 5 volte il minimale INPS, viene ridotto del 50%, (per il 2019 €33.345,65). Il calcolo viene fatto sulle 13 mensilità.

Conferma e rinnovo dell’assegno di invalidità

L’assegno di invalidità ha validità triennale.
Può essere confermato su domanda presentata  entro la data di scadenza. I termini della scadenza per la conferma dell’assegno sono normati al comma 7 dell’art.1 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984, e hanno effetto:

  • dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data;
  • dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i 120 giorni successivi alla data di scadenza.

Oltre il termine di 120 giorni la richiesta viene considerata come nuova domanda.


Circolare n. 164 del 14 luglio 1993

Circolare INPS n.262 del 3 dicembre 1984

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