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Enpaf Cumulo periodi assicurativi presso le Casse di previdenza dei professionisti

28 Novembre 2019 -

Enpaf Cumulo periodi assicurativi presso le Casse di previdenza dei professionisti

(legge n. 232/2016 art. 1 comma 239)

L’art. 1, commi 239 – 246 della legge n. 228/2012 ha introdotto nell’ordinamento previdenziale un nuovo istituto di cumulo dei periodi assicurativi (la normativa vigente prevede, infatti, in relazione a fattispecie diverse, ulteriori tipologie di cumulo. Successivamente, la legge n. 232/2016 all’art. 1, c. 195, lett. a) ha introdotto alcune modifiche al citato comma 239 previgente.
Il cumulo si differenzia dalla ricongiunzione in quanto l’istituto della ricongiunzione è oneroso e comporta il trasferimento di contribuzione verso un solo Ente di previdenza, mentre rispetto all’istituto della totalizzazione, si differenzia sia per requisiti pensionistici che per modalità di liquidazione dei trattamenti, pur avendo in comune la gratuità e la permanenza dei periodi contributivi presso ciascun Ente.

La legge n. 232/2016 ha introdotto tre novità rispetto alla precedente disciplina :

  1. ha incluso nel meccanismo del cumulo anche gli Enti di previdenza di cui al dlgs 509/1994 e 103/1996 ( Casse di previdenza dei professionisti);
  2. ha previsto il cumulo anche per il conseguimento della pensione anticipata di cui al dl n. 201/2011 (conv. in l. 214/2011);
  3. ha previsto che la facoltà di cumulo possa essere esercitata anche dai soggetti già in possesso, presso una delle gestioni interessate, dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico di vecchiaia;

Per l’esercizio della facoltà di cumulo è necessario che :

  1. i periodi assicurativi non siano coincidenti;
  2. il richiedente non sia già titolare di un trattamento pensionistico;
  3. il cumulo riguardi tutti e per intero i periodi presenti presso ciascun Ente.

In linea generale, è importante segnalare che la domanda di pensione in regime di cumulo va presentata all’Ente previdenziale di ultima iscrizione. Se il soggetto interessato al cumulo risulta, da ultimo, iscritto a più forme assicurative, ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.
Relativamente alla materia del cumulo, l’INPS ha predisposto tre circolari: n. 120/2013, n. 60/2017 e n. 140/2017. Di seguito, si riportano in modo sintetico quelli che risultano essere i principali aspetti operativi della disciplina, rispetto alla sua applicazione, per gli assicurati Enpaf:

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia in cumulo costituisce una sola pensione; si può configurare come una fattispecie a formazione progressiva, distinguendosi tra diritto e misura, con la conseguenza che il diritto si matura sulla base dei requisiti minimi di cui all’art. 24, c. 6 e 7 del dl n. 201/2011 (a condizione che uno degli Enti coinvolti sia parte del sistema generale obbligatorio pubblico) mentre, per quanto riguarda la misura, la liquidazione del trattamento pro quota da parte di tutti gli Enti coinvolti nella procedura di cumulo avverrà soltanto quando, in base a ciascun ordinamento, verranno raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi più elevati previsti.

Vengono anche fatti salvi gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale l’interessato risulti da ultimo iscritto (in proposito, per quanto riguarda Enpaf, il riscatto del corso di studi universitari non è utile ai fini dell’anzianità contributiva e occorre un certo numero di anni di attività professionale).
In via esemplificativa, per quanto riguarda l’INPS, la pensione di vecchiaia di un lavoratore dipendente con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si consegue con 20 anni di contribuzione e un’età anagrafica di 66 anni e sette mesi, fatto salvo l’adeguamento all’aspettativa di vita. Allo stato, invece, per quanto riguarda l’Enpaf, per la pensione di vecchiaia l’età pensionabile è fissata a 68 anni e 9 mesi, 30 anni di iscrizione e contribuzione oltre al requisito dell’attività professionale richiesto, in linea di massima in un rapporto di 2 anni ogni 3 di iscrizione e contribuzione.

Dunque, nell’eventualità che un iscritto, che abbia raggiunto l’età pensionabile prevista dall’INPS e possa vantare presso questa gestione 13 anni di anzianità contributiva e 7 anni presso Enpaf (non coincidenti), al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi, fatti salvi gli ulteriori requisiti, conseguirà il diritto alla pensione in cumulo in base ai requisiti sopra previsti e potrà ottenere dall’INPS la liquidazione del trattamento pro quota sulla base dei criteri di calcolo previsti per quest’ultimo; la liquidazione della quota da parte dell’Enpaf avverrà, invece, solo quando, in base alla sommatoria, l’interessato avrà raggiunto i requisiti di età ed assicurativi previsti nonché gli ulteriori requisiti del proprio regolamento. In base alla circolare INPS n. 140/2017, ciascun Ente interessato determina il trattamento pro quota secondo le proprie regole di calcolo.

Nel caso in cui, come nell’esempio sopra riportato, l’interessato abbia perfezionato i requisiti minimi INPS e non anche quelli previsti dall’ordinamento dell’altro Ente di previdenza, dovrà presentare domanda all’INPS, che avrà cura di inoltrarla all’Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria.

E’ bene precisare che la pensione in cumulo si configura come pensione unica solo quando si completa la liquidazione da parte di tutti gli Enti, in base ai rispettivi requisiti, e dunque solo a tale data può rapportarsi la decorrenza del trattamento nonché l’eventuale applicazione di alcuni ulteriori istituti giuridici connessi allo stesso:
Perequazione automatica.
 Integrazione al trattamento minimo.
Maggiorazione sociale.
Somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima).

Pensione anticipata in cumulo


La legge prevede che, in virtù del cumulo, l’interessato possa ottenere la liquidazione della pensione anticipata in presenza dei requisiti previsti dall’art. 24, c. 10 del dl n. 201/2011 (conv. in l. n. 214/2011). L’avvenuta abrogazione, dal 1° gennaio 2016, della pensione di anzianità nell’ambito del Regolamento Enpaf non esclude l’applicabilità dell’istituto anche all’Ente. Considerata la peculiarità dell’istituto pensionistico e la previsione normativa, non si configura il meccanismo della fattispecie a formazione progressiva richiamato per la pensione di vecchiaia in cumulo.

UOMINI42 anni e 10 mesi
DONNE41 anni e 10 mesi

La circolare INPS n. 140/2017 prevede che per la pensione anticipata in cumulo debbano sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate.
Occorre segnalare che nella legge, per quanto riguarda la pensione anticipata in cumulo, non c’è un riferimento ai requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, propri delle singole gestioni. Ciononostante, in base a quanto stabilito nella circolare INPS n. 140/2017, per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti degli Enti coinvolti nella procedura.

Ai fini del conteggio dell’anzianità contributiva bisogna prendere come riferimento la data di iscrizione o cancellazione dall’Ordine Professionale di appartenenza, anche se ai fini della misura l’anno viene considerato intero, in quanto, in seguito all’entrata in vigore della procedura informatica CUMUL, i dati assicurativi vengono acquisiti, con dettaglio giorno mese ed anno, tramite ECI (Estratto Conto Integrato del Casellario Lavoratori Attivi) non modificabile da parte dell’Ente.
Si precisa che gli anni relativi al riscatto degli studi universitari effettuato presso l’Enpaf, nonché di iscrizione alla previdenza aggiuntiva, non possono essere utilizzati ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di iscrizione e contribuzione prescritti per il diritto alla pensione, ma solo ai fini dell’incremento del trattamento pensionistico.

Pensione di inabilità


La facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire i trattamenti di inabilità anche se il soggetto è già in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate (circolare INPS n. 60/2017). Dunque, può essere utilizzato per ottenere la liquidazione di spezzoni di contribuzione presenti presso altri enti. E’ esclusa ogni “formazione successiva” in quanto i requisiti sono unici e non “duplicati”.
Il diritto alla pensione di inabilità in cumulo viene conseguito in base ai requisiti contributivi e sanitari, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Pensione ai superstiti



Il diritto alla pensione indiretta, nel caso di cumulo, si consegue, come per la totalizzazione, in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione della forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso; sono anche fatti salvi ulteriori requisiti, se previsti.
Le pensioni dirette, liquidate in regime di cumulo, sono reversibili e ogni Ente liquiderà, in base alle proprie aliquote, il pro quota del dante causa esclusivamente ai superstiti che riconosce quali aventi diritto.

Pagamento.
L’Ente pagatore della pensione in regime di cumulo è unicamente l’INPS, che stipula all’uopo apposite convenzioni con gli enti di previdenza privati dei professionisti. L’INPS è ente pagatore anche nei casi non è più interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

Totalizzazione e Ricongiunzione.
L’interessato che abbia presentato domanda di pensione in totalizzazione prima del 1° gennaio 2017, può accedere al trattamento in regime di cumulo, rinunciando alla domanda, purchè il relativo procedimento amministrativo non si sia ancora concluso (ossia nel momento in cui è stato effettuato l’inserimento del pro rata da parte di Enpaf nel sistema informatico di pagamento). Quanto alla ricongiunzione ex l. 45/1990, la legge non contempla esplicitamente alcuna facoltà di rinuncia. Si può ritenere che non sia possibile attivare il cumulo, ove la procedura si sia conclusa con :

  • il versamento dell’importo corrispondente alle prime tre rate;
  • l’accettazione della ricongiunzione senza oneri.

Restituzione dei contributi ex art. 24.
Sebbene diversamente da quanto previsto dalla normativa sulla totalizzazione, non risulti, in materia di cumulo, alcuna esplicita previsione di incompatibilità rispetto alla domanda di restituzione dei contributi, deve comunque ritenersi che la effettuazione della restituzione della contribuzione ex art. 24, con residuo di periodi assicurativi post 2003 presso Enpaf non consenta, comunque, di attivare il cumulo, considerato che in base all’art. 1, c. 243 della legge, la facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati.

Ulteriori istituti.
Può ritenersi che, come per la pensione in totalizzazione, per la pensione in regime di cumulo non si presenti alcuna incompatibilità rispetto :

  1. all’assegno integrativo;
  2. al procrastino;
  3. alla corresponsione di supplementi;

a condizione che l’interessato presenti i requisiti ordinariamente previsti dal Regolamento di previdenza.
Con riferimento agli Istituti collegati alla pensione, indicati nella circolare INPS n. 140 al punto 5 :

  1. l’integrazione al trattamento minimo (art. 6 L. 638/1983), è da riconoscersi per le pensioni in cumulo quando, tra gli enti coinvolti, ve ne sia almeno uno che preveda tale beneficio. L’istituto comporta un onere che deve essere ripartito tra le forme assicurative che prevedono il predetto trattamento. Si rappresenta che, allo stato, il regolamento di previdenza dell’Enpaf non contempla l’applicazione di tale istituto alle proprie pensioni.
  2. La somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) e la maggiorazione sociale operano per le pensioni in cumulo quando, tra le gestioni coinvolte nella pensione cumulata, ve ne sia almeno una che preveda tali benefici. Si deve ritenere, dunque, che anche l’Enpaf, al realizzarsi di tali condizioni, dovrà partecipare alla corresponsione dei relativi importi, proporzionalmente alla propria quota.
  3. Quanto alla perequazione automatica, questa viene già applicata sulle pensioni erogate dall’Ente. Nel caso del cumulo, gli aumenti dovranno essere liquidati proporzionalmente dalle singole gestioni coinvolte, relativamente al trattamento complessivamente considerato.

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