Circolare Inps n. 96 del 21-08-2020 accesso ai benefici fiscali
Circolare Inps n. 96 del 21-08-2020
OGGETTO: | Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente ai sensi decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. Salvaguardia del credito agli “incapienti” ai sensi dell’articolo 128 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “decreto Rilancio”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti |
SOMMARIO: | Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito all’attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, a decorrere dal 1° luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati, tra i quali sono incluse numerose prestazioni erogate direttamente dall’INPS in qualità di sostituto di imposta. Gli interventi sono costituiti da un trattamento integrativo e da un’ulteriore detrazione fiscale, aggiuntiva a quella prevista dall’articolo 13 del TUIR, correlati a determinati limiti reddituali. |
INDICE
1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
3. Condizioni necessarie per l’accesso ai benefici fiscali
3.1 Requisiti soggettivi: soggetti beneficiari e soggetti esclusi
3.2 Verifica del limite reddituale
3.3 Regola per la concessione del solo trattamento integrativo
3.4 Riconoscimento del c.d. “bonus Renzi” e del trattamento integrativo in conseguenza all’emergenza da COVID-19 ai soggetti incapienti
4. Adempimenti sostituto d’imposta
5. Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale
5.1 Tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale
5.2 Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale escluse
6. Procedura di determinazione mensile del trattamento integrativo
7. Conguaglio fiscale di fine anno e CU/2021
8. Comunicazioni per la rinuncia al nuovo trattamento integrativo
9. Comunicazioni per la rinuncia all’ulteriore detrazione
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 (Allegato n. 1), prevede, a partire dal 1° luglio 2020, due distinte agevolazioni fiscali in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, in luogo del bonus di 80 euro previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che è, pertanto, abrogato dalla medesima decorrenza.
Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:
– trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro mensili, per un importo rispettivamente di 600 euro con riferimento al secondo semestre del 2020, e di 1.200 euro annui dal 2021 per redditi di importo complessivamente non superiore a 28.000 euro annui;
– un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda di carattere temporaneo, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore a 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.
Si illustrano di seguito le nuove misure e gli adempimenti dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta.
2. Quadro normativo di riferimento
Trattamento Integrativo
L’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 prevede il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo pari a 600 euro per il secondo semestre dell’anno 2020 e a 1.200 euro annui a decorrere dall’anno 2021 ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, il cui importo complessivo non è superiore a 28.000 euro annui e aventi un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti previste dall’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), determinate sui medesimi redditi.
Il trattamento integrativo, che come il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non concorre alla formazione del reddito, deve essere riconosciuto, in via automatica, da parte dei sostituti di imposta, a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 ed è rapportato al periodo di lavoro.
Ulteriore detrazione
L’articolo 2 del decreto-legge n. 3/2020 prevede per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, nella seguente misura:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo annuo e` superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro se il reddito complessivo annuo e` superiore a 35.000 euro, ma non a 40.000 euro.
Al momento, l’ulteriore detrazione è prevista solo per il secondo semestre dell’anno 2020, in quanto riconducibile ad una più ampia revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.
Salvaguardia dei soggetti incapienti
Tra le altre misure fiscali previste dal decreto-legge n. 34/2020, l’articolo 128 (Allegato n. 2) ha previsto che il credito di 80 euro di cui all’articolo 13, comma 1-bis), del TUIR spettante fino al 30 giugno 2020 e il trattamento integrativo di 100 euro di cui al decreto-legge n. 3/2020, spettante a decorrere dal 1° luglio 2020, siano riconosciuti in favore dei medesimi soggetti indicati, in possesso dei requisiti specificati nei successivi paragrafi, anche nel caso in cui i medesimi lavoratori risultino incapienti per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nel 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Condizioni necessarie per l’accesso ai benefici fiscali
3.1 Requisiti soggettivi: soggetti beneficiari e soggetti esclusi
Come stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 ed analogamente a quanto già previsto dal decreto-legge n. 66/2014, i beneficiari del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione sono i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:
– redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;
– redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’articolo 50, del TUIR appartenenti alle seguenti categorie:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
Per espressa previsione normativa sono esclusi dai benefici fiscali in questione i titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, e i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente diversi da quelli richiamati dal decreto-legge in commento. Sono altresì esclusi i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.
3.2 Verifica del limite reddituale
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 3/2020, ai fini della determinazione del reddito complessivo per il calcolo dei benefici fiscali in questione, non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, mentre si tiene conto anche della quota esente degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che rientrano in Italia (articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010) e della quota esente prevista dal regime di favore per i lavoratori rimpatriati (articolo 16 del D.lgs n. 147/2015).
3.3 Regola per la concessione del solo trattamento integrativo
Per aver diritto al trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere una imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’articolo 13 del TUIR.
Non rileva la circostanza che l’imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente o assimilato sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR, come per esempio le detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR).
3.4 Riconoscimento del c.d. “bonus Renzi” e del trattamento integrativo in conseguenza all’emergenza da COVID-19 ai soggetti incapienti
Come già anticipato, l’articolo 128 del decreto-legge n. 34/2020 ha previsto che il sostituto d’imposta, per l’anno 2020, a decorrere dalla prima rata utile di prestazione in pagamento e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno, riconosce il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis), del TUIR, spettante fino al 30 giugno 2020, e il trattamento integrativo di 100 euro di cui al decreto-legge n. 3/2020, spettante a decorrere dal 1° luglio 2020, in favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche se l’imposta lorda calcolata sui suddetti redditi spettanti è di importo inferiore alle detrazioni da lavoro di cui al comma 1 dell’articolo 13 del TUIR.
4. Adempimenti del sostituto d’imposta
Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta che è tenuto ad erogarlo, in rapporto all’effettivo periodo di lavoro prestato nell’anno, in via automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore, il quale è tuttavia tenuto ad informare tempestivamente il sostituto d’imposta qualora non possieda o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.
L’erogazione del trattamento integrativo effettuata dal sostituto d’imposta viene recuperata, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 3/2020, attraverso l’istituto della compensazione tramite il modello F24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con riferimento all’ulteriore detrazione per i redditi complessivamente superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, che segue le regole generali di calcolo e di scomputo dall’imposta lorda, si rappresenta che per il personale dipendente dell’Istituto sarà determinata, in via teorica, dalla Piattaforma Fiscale sulla base del reddito presunto annuo complessivo di ciascun potenziale beneficiario e sarà comunicata alla Direzione centrale Risorse umane dell’Istituto, che provvederà a riconoscerne l’importo spettante fino a capienza, esponendola nel relativo cedolino mensile di retribuzione. Analogo processo viene previsto per le prestazioni a sostegno del reddito a cui Piattaforma Fiscale conferisce le ulteriori detrazioni fiscali. Analogamente, per le prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 50, comma 1, lett. h-bis), le altre prestazioni di accompagnamento alla pensione e l’APE sociale, sia l’ulteriore detrazione che il trattamento integrativo, se spettanti, sono riconosciuti, a partire dal cedolino del mese di luglio 2020 in conformità alla normativa vigente, sotto forma di credito mensile erogato in via provvisoria. In particolare, nel cedolino mensile la presenza dell’ulteriore detrazione viene segnalata con la dicitura “Acconto rimborso IRPEF”, mentre per il trattamento integrativo compare la seguente indicazione: “Trattamento integrativo L. 21/2020”.
5. Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale
Le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in argomento in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 6 e 49 del TUIR [1].
Si ricorda altresì che il trattamento integrativo verrà riconosciuto in via automatica dall’INPS solo per le prestazioni pagate direttamente all’assicurato, per le quali l’Istituto svolge, appunto, le funzioni di sostituto d’imposta.
Nei casi in cui il trattamento sia stato anticipato dal datore di lavoro, infatti, come spesso avviene per le prestazioni in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione, malattia, maternità, ecc.), sarà il datore di lavoro a dover riconoscere detto trattamento.
5.1 Tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale
Come già si è avuto modo di precisare con la circolare n. 67 del 29 maggio 2014, relativamente alla disciplina del credito fiscale (c.d. “bonus Renzi”), le prestazioni a sostegno del reddito sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso. Tale peculiarità ha effetti sul calcolo del reddito previsionale e sul conseguente riconoscimento periodico dell’agevolazione.
Anche ai fini della determinazione del trattamento integrativo, le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in:
a) prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale”;
b) prestazioni per le quali il credito viene determinato in base ai dati disponibili.
In particolare, rientrano nella prima categoria le seguenti prestazioni:
- l’indennità di disoccupazione NASpI;
- l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- i trattamenti disoccupazione agricola (DS AGRI);
- gli assegni integrativi di misura della NASpI previsti da alcuni Fondi di Solidarietà;
- l’assegno integrativo della durata della NASpI e della mobilità ordinaria previsto dal Fondo del Trasporto Aereo;
- l’assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo;
- crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia;
- indennità di maternità per congedo obbligatorio;
- congedo obbligatorio del padre;
- assegno per le attività socialmente utili;
- indennità di tirocinio.
Vi rientrano, anche, i pagamenti a stralcio delle indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI, di mobilità ordinaria e dei trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia.
Rientrano, invece, nella seconda categoria tutti quei trattamenti per i quali, non essendo nota la durata, non è possibile determinare un reddito previsionale, e più in particolare:
- tutte le tipologie di integrazione salariale: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà (dei Fondi di solidarietà bilaterale/Fondo di integrazione salariale);
- l’assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS (c.d. “bonus Rioccupazione”);
- la malattia;
- le indennità per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori assicurati ex IPSEMA;
- il congedo parentale;
- il congedo facoltativo del padre;
- le indennità antitubercolari TBC;
- i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992;
- le prestazioni di congedo straordinario.
5.2 Prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale escluse
Si conferma, inoltre, che rimangono escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del TUIR, come di seguito elencate:
- il TFR Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982;
- il TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
- i pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 5.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’articolo 17 del TUIR.
Così come resta escluso il pagamento anticipato dell’indennità di NASpI erogata in unica soluzione al fine di incentivare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo dell’assicurato, in quanto perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità [2].
Sono ancora da escludere dall’ambito di applicazione della normativa del credito in argomento, in quanto costituiscono redditi da lavoro autonomo e non sono redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, comma 1 e comma 2, lett. b), e 50, comma 1, del TUIR:
- le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
- le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.
Sono, infine, escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali, quali:
- il Reddito di cittadinanza;
- gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare;
- l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (il c.d. assegno di maternità dello Stato);
- le indennità COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, e di cui al D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, c.d. “decreto Rilancio”;
- l’anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020;
- l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni;
- il Premio alla Nascita;
- l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè);
- il bonus baby-sitting.
6. Procedura di determinazione mensile del trattamento integrativo
Fino al mese di giugno 2020, l’INPS determina attraverso l’applicativo denominato “BDL 66/2014”, con i criteri e le modalità attualmente in vigore, il credito previsto dall’articolo 13, comma 1-bis), del TUIR. Si ritiene utile precisare che per le prestazioni a sostegno del reddito l’ultima elaborazione verrà effettuata a luglio 2020, ciò in quanto il credito in argomento viene calcolato il mese successivo rispetto a quello in cui avviene il pagamento della prestazione cui afferisce.
Dal mese di luglio 2020, per tutte le prestazioni interessate, l’Istituto determinerà l’importo del trattamento integrativo pari a 100 euro tenendo conto del reddito complessivo previsionale per l’intero periodo d’imposta, del relativo periodo di lavoro, nonché della nuova disposizione di cui all’articolo 128 del decreto-legge n. 34/2020.
Gli operatori delle Strutture territoriali potranno visualizzare, a partire dal 31 luglio 2020, i criteri di calcolo del trattamento integrativo, accedendo alla procedura: “TIN (Trattamento Integrativo)”. La procedura sarà disponibile attraverso il seguente percorso in ambiente intranet: “Servizi” > “Piattaforma Fiscale” > “TIN”. La stessa procedura consentirà, con specifica funzione, la registrazione di eventuali restituzioni all’Istituto di somme percepite dagli utenti a titolo di trattamento integrativo.
7. Conguaglio fiscale di fine anno e CU/2021
In sede di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta è tenuto alla verifica della spettanza del diritto ai singoli benefici fiscali e, qualora non spettanti in tutto o in parte, provvede a recuperare le somme corrisposte per l’ulteriore detrazione (articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 3/2020) e per il trattamento integrativo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione (articolo 1, comma 3, del citato decreto).
In entrambi i casi, ove la somma indebita ecceda 60 euro, il recupero sarà effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla prima rata di pagamento della prestazione che sconta gli effetti del conguaglio.
Le agevolazioni fiscali in argomento corrisposte ai contribuenti nel corso del 2020 saranno oggetto di puntuale esposizione nella CU/2021.
Si rammenta, ad ogni buon fine, che qualora il contribuente abbia comunque percepito dal sostituto di imposta un credito di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020, in tutto o in parte non spettante, è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.
8. Comunicazioni per la rinuncia al nuovo trattamento integrativo
Fermo restando che l’Istituto, al pari del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis), del TUIR, deve riconoscere in via automaticaa decorrere dal 1° luglio 2020il nuovo trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020, sulla base dei dati reddituali a propria disposizione, potranno essere presentate da parte degli assicurati, attraverso i canali di presentazione sottoelencati, dichiarazioni/richieste volte alla rinuncia del beneficio e precisamente:
- gli assicurati che, in base alla personale situazione reddituale complessiva, non hanno i presupposti per il riconoscimento del trattamento integrativo sulla prestazione erogata dall’INPS sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, che provvederà a recuperare il beneficio eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (ad esempio, i titolari di Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista di 28.000 euro annuo prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 per la concessione del beneficio, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.
I canali attraverso i quali gli utenti potranno comunicare la rinuncia al trattamento integrativo sono il portale dell’Istituto e le Strutture territoriali. Nello specifico, sarà resa disponibile, entro il 31 luglio 2020, sul sito dell’Istituto l’applicazione di revoca. In questo caso, gli interessati potranno accedere con proprie credenziali (CIE, SPID, PIN o CNS) alla seguente procedura: “Prestazione e servizi” > “Rinuncia trattamento integrativo DL 3/2020”. Allo stesso modo, gli operatori delle Strutture territoriali potranno dare seguito a richieste degli utenti accedendo alla seguente applicazione in ambiente intranet:“Servizi” > “Piattaforma Fiscale” > “Rinuncia TIN (Rinuncia trattamento integrativo)”.
9. Comunicazioni per la rinuncia all’ulteriore detrazione
Con riguardo all’ulteriore detrazione si rappresenta che l’interessato potrà esprimere la rinuncia al riconoscimento del diritto tramite la presentazione di una nuova dichiarazione di diritto alle detrazioni d’imposta, accedendo con le proprie credenziali al servizio: “Prestazione e servizi” > “Detrazioni fiscali”.
Al riguardo si precisa che:
- la rinuncia alla detrazione di cui all’articolo 13 del TUIR comporta la rinuncia anche all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 3/2020;
- il diritto alle detrazioni fiscali previste dal predetto articolo 13 comporta il riconoscimento automatico dell’ulteriore detrazione nel rispetto dei limiti reddituali previsti dalla norma.
10. Istruzioni contabili
Analogamente a quanto già previsto per il benefico di cui al decreto-legge n. 66/2014, la rilevazione in bilancio degli effetti derivanti dalla riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 è strutturata nell’ambito delle partite di giro.
L’erogazione del trattamento integrativo del reddito, per conto dello Stato, ai beneficiari di prestazioni economiche temporanee, di trattamenti pensionistici e di assegni straordinari, come descritto nei paragrafi precedenti, sarà imputata in compensazione con le imposte da riversare, periodicamente, all’Erario. Le attività derivanti dalla compensazione saranno gestite dalla Direzione generale dell’Istituto.
- Prestazioni economiche temporanee
Con riguardo ai percettori di prestazioni economiche temporanee, l’erogazione del trattamento integrativo è disposta con procedura accentrata e sarà rilevata contabilmente a livello territoriale con la registrazione di biglietti contabili automatizzati, tipo operazione “PD”, nell’ambito della gestione GPA, nella quale verranno istituiti specifici nuovi conti:
GPA11745 – per rilevare il debito per il trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, nei confronti dei beneficiari di prestazioni temporanee;
GPA35745 – per rilevare l’onere per il trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari di prestazioni temporanee.
Eventuali riaccrediti per somme non riscosse dai beneficiari, quale trattamento di integrazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020, pervenuti con il flusso telematico di rendicontazione fornito da Banca d’Italia, saranno trattati dalle normali procedure di contabilizzazione.
A tal fine, viene istituito il nuovo codice bilancio, nell’ambito del partitario GPA10031:
“03232” – Somme non riscosse dai beneficiari – Trattamento integrativo del reddito ai beneficiari di prestazioni temporanee – articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 aprile 2020, n.21 – Gestione GPA.
Nel caso in cui il trattamento integrativo risultasse non dovuto, il reintroito dovrà essere imputato al conto di nuova istituzione di seguito riportato:
GPA25751 – Recupero del trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari di prestazioni economiche temporanee – articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 aprile 2020, n.21.
- Prestazioni pensionistiche ed assegni straordinari
La rilevazione contabile del trattamento integrativo in argomento, a favore dei beneficiari di prestazioni pensionistiche, verrà effettuata con imputazione al conto di nuova istituzione GPA35746, dalla procedura di ripartizione contabile dei pagamenti delle pensioni, opportunatamente aggiornata.
Per gli assegni straordinari di sostegno al reddito, erogati dai Fondi di solidarietà, l’onere per il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 deve essere imputato al conto di nuova istituzione GPA35747.
Inoltre, la norma in argomento trova applicazione anche per i beneficiari delle prestazioni di esodo, di cui all’articolo 4, commi 1 – 7-ter, della legge n. 92/2012, pertanto il trattamento integrativo spettante verrà rilevato al conto di nuova istituzione GPA35748.
Eventuali riaccrediti per i pagamenti non andati a buon fine, erogati tramite la procedura pensioni, verranno imputati al conto GPA10031 con l’indicazione dei rispettivi codici bilancio appositamente istituiti:
“03233” – somme non riscosse dai beneficiari –Trattamento integrativo del reddito ai beneficiari di prestazioni pensionistiche, -articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21- Gestione GPA;
“03234” – somme non riscosse dai beneficiari –Trattamento integrativo del reddito ai beneficiari di assegni straordinari di sostegno al reddito, -articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21- Gestione GPA:
“03235” – somme non riscosse dai beneficiari –Trattamento integrativo del reddito ai beneficiari di prestazioni di esodo, -articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21- Gestione GPA.
Nel caso in cui il trattamento integrativo risultasse non dovuto, il reintroito dovrà essere imputato ai conti di nuova istituzione di seguito riportati:
-GPA25752 – Recupero del trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari di prestazioni pensionistiche – all’articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21;
-GPA25753 – Recupero del trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari di assegni straordinari di sostegno al reddito – all’articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21;
-GPA25754 – Recupero del trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari di prestazioni di esodo – all’articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21.
- Stipendi al personale dipendente
Per la rilevazione dell’onere conseguente alla riduzione della pressione fiscale con riconoscimento del trattamento integrativo del reddito a favore del personale dipendente dell’Istituto si istituisce il conto GPA35749, da imputare mediante la procedura per il pagamento degli stipendi.
Nell’ipotesi di recupero delle somme non dovute al personale dipendente dell’Istituto si rileva la necessità di istituire un apposito conto da movimentarsi in AVERE esclusivamente nell’ambito della procedura “stipendi”, che dovrà essere appositamente adeguata, come di seguito indicato:
GPA25755 – Recupero del trattamento integrativo del reddito, erogato per conto dello Stato, al personale dipendente, – all’articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 aprile 2020, n.21.
I nuovi conti della serie GPA35XXX saranno movimentabili esclusivamente dalle procedure che metteranno a disposizione i dati alla Piattaforma Fiscale per tenerne conto ai fini della compensazione.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 3).
Il Direttore Generale vicario | ||
Vincenzo Caridi |